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Bim Gsp fa pagare gli oneri di depurazione, ma secondo i residenti di Vigo di Cadore il gestore non depura come prescrive la legge. De Sandre: “La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la quota di depurazione se la fognatura è sprovvista di impianti centralizzati”

La sede di Bim Gsp a Belluno
La sede di Bim Gsp a Belluno

“Bim GSp non effettua il servizio di depurazione, e pertanto i relativi oneri di depurazione che ci vengono addebitati in bolletta sono illegittimi”!

Lo sostiene, oramai dal 2005, Francesco De Sandre, residente a Vigo di Cadore, che insieme ad altri suoi concittadini ha attuato la drastica forma di protesta di detrarre la quota degli oneri di depurazione, che nel suo Comune rappresenta oltre il 50% dell’intero importo della bolletta.

Sull’argomento c’è una pronuncia della Corte costituzionale, che nel 2008 ha dichiarato illegittima la quota di tariffa al servizio di depurazione dovuta dagli utenti nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

Con una semplice ricerca su Google si trovano centinaia di pagine che con il conforto di studi legali e associazioni di consumatori avvallano la tesi di De Sandre, oltre a fornire istruzioni sulle modalità di rimborso.

Ma Bim Gsp, che evidentemente ha ereditato l’arroganza della vecchia gestione, quella – per capirci – che ha accumulato un’ottantina di milioni di debiti, con l’ausilio di alcune acrobazie giuridiche che scavalcano il principio di gerarchia delle fonti, sostiene invece che le vasche Imhoff pubbliche  essendo accreditate dal Piano di tutela delle acque della Regione Veneto,  sono assimilabili ad un impianto di depurazione e dunque la quota degli oneri di depurazione va pagata. Neppure quelle utenze che dispongono di una vasca Imhoff privata e che quindi provvedono a proprie spese alla depurazione, sono esentate dal pagamento – sempre secondo Bim Gsp – e quindi si trovano nella paradossale situazione di dover pagare due volte il medesimo servizio. Di più. Nel caso in cui non vengano pagate le somme  degli oneri di depurazione, avvisa Bim Gsp, che sarà interrotto il servizio di erogazione dell’acqua.

Ecco di seguito la lettera inviata a Bim Gsp e al sindaco da Francesco De Sandre, portavoce della protesta a Vigo di Cadore (francodesandre@gmail.com  cell.339 5811271)

Spettabile Bim-Gsp getione servizi pubblici s.p.a. Via Tiziano Vecelio 27/29 32100 Belluno

Sig. Sindaco Mauro da Rin Bettina del Comune di Vigo di Cadore Piazza

S. Orsola 10 Vigo di Cadore

Premesso

Permane tutt’ora da parte del vostro ente Bim-Gsp nei nostri confronti, l’illegittima richiesta di pagamento della quota di tariffa riferita agli oneri di depurazione. L’importo di tale quota, sommato all’importo non dovuto, alla voce “ addebiti, accrediti, diversi”, viene da noi pertanto detratto dall’importo totale delle fatture inviateci. L’ importo risultante, viene regolarmente cosi pagato tramite bonifico bancario.

Considerato

  • La sentenza della Corte Costituzionale del  10 ottobre n. 335 del 2008 dichiarò illegittimi, sotto il profilo costituzionale, l’art 14 comma 1 della L. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche) – “sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art 28 della legge 31 luglio 2002 n. 179 ( Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti <<anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi>> –  e l’art 155 comma 1, primo periodo, del D.lgs. 152/2006 ( Norme in materia ambientale) – nella parte in cui prevede che la quota di tariffa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti <<anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”

  • La citata sentenza nr. 335/2008 ha ritenuto che la somma pagata dall’utente non costituisce un tributo, che prescinde dall’effettuazione di specifiche prestazioni in virtù del principio dell’irrilevanza della corrispettività, ma una tariffa e come tale rappresenta il corrispettivo contrattuale per il servizio effettivamente fruito dall’utente. In tal senso, può ritenersi che i rapporti di utenza pubblica integrano dei rapporti contrattuali, e come tali disciplinati dalle regole proprio del diritto privato (e non da quelle del diritto amministrativo, o del diritto tributario).

    La natura non tributaria della quota di tariffa è stata riconosciuta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui con il passaggio alla disciplina dettata dalla L.36/94,

i “canoni” di depurazione si sono trasformati da tributo a “ corrispettivo di diritto privato “ (Cfr. Cass. Civ. Sez.Unite, 20 agosto 2004, n.16426; Cass. Civ. Sez.Unite, 25 marzo 2005, nr 6418; Cass. Civ. Sez.Unite, 16 maggio 2008, n. 12375; Cass. Civ. Sez.Unite Ord., 25 luglio 2008, n. 20501).

Infatti la L.36/94 prevede una tariffa unica, costituita nelle sue componenti in modo da coprire i costi del servizio; il che è fissato direttamente dalla legge pur trovando nel contratto la sua fonte. Del resto, in tal senso, anche il Testo Unico sugli enti locali determina la tariffa di tutti i servizi pubblici locali secondo analoghi criteri di calcolo (vd. Art. 117 Tuel).

La tariffa essendo casualmente al servizio ed inserita nel rapporto sinallagmatico con l’utente è legittimamente pagata solo allorquando la controprestazione sia effettivamente resa, pena la realizzazione di un ingiustificato arricchimento.

Merito

Le nostre utenze sono provviste di un impianto di trattamento, del tipo vasca Imhoff, collegato, nel comune di Vigo di Cadore ad una fognatura pubblica che termina nella vasca Imhoff gestita dall’ente Bim-Gsp e denominato dallo stesso vasca Imhoff di “Palù Grande”. Periodicamente provvediamo allo spurgo e alla pulizia delle nostre vasche affidando tale servizio a delle ditte autorizzate di smaltimento. La stessa procedura viene eseguita dal vostro ente nella vasca Imhoff di “Palù Grande”. Tale servizio viene fornito però a quelli utenti le cui abitazioni o fabbricati sono sprovvisti di vasche Imohff, quindi scaricano direttamente nella citata fognatura pubblica le loro acque reflue domestiche. Per quanto finora espresso, non vi è alcun dubbio che l’ente Bim-Gsp non svolge e non ha mai svolto nei nostri confronti il servizio di depurazione. Illegittima appare pertanto la quota di tariffa imputata in bolletta come servizio di depurazione.

  • L’Autorità d’ambito territoriali “ Alto Veneto” (A.A.T.O.) ha ritenuto di definire, seguito vostro interessamento le vasche Imhoff ai sensi de Dgr n.988 del 14/03/96, Dgr n.2529 del 14/07/99,D.L.gs 152/2006 ( ai citati decreti non viene affiancato alcun articolo di legge in merito )”impianti di trattamento centralizzati “.Tale nuova definizione risulta del tutto ininfluente all’argomento trattato in quanto ne limita l’impianto alla funzione di trattamento.

  • Al riguardo occorre ripercorrere quando indicato nell’art. 2 del D.M. 30/09/09 che definisce cosi un impianto di depurazione: “l’insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici. E’ esclusa da tale definizione la rete fognaria, intesa come sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane ad un impianto di depurazione”.

  • Nelle due diverse e significative definizioni, ( l’impianto di trattamento centralizzato-impianto di depurazione) appare palese che le nostre vasche Imhoff non sono collegate ad un impianto di depurazione. Obbligatoriamente le stesse rimangono quindi attive all’osservanza dell’articolo 11 emanato dal A.A.T.O. “ Alto Veneto “ che indica che “quando l’utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l’uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato.

  • Nella vostra raccomandata del 30/08/2011 ( riscontro negativo a nostra esenzione oneri di depurazione ) avete accostato la definizione “impianto di depurazione” alla definizione “impianto di trattamento centralizzato”, concludendo che “tale definizione comprende, come evidente le vasche Imhoff ”. Rimane quindi, vostra peculiarità individuare nella vasca Imhoff pubbliche e nel caso specifico nella vasca di “ Palù Grande”, quali siano i mezzi e le strutture normalmente collocate in un impianto di depurazione, affinché la struttura stessa possa finalizzare quanto definito nell’articolo 2 dell’D.M. 30/09/09. Quali : vani accessori costituiti da locali quadri elettrici e controllo, sala compressori, deposito, servizio igenico, autocampionatore. Strutture stesse necessariamente allacciate ad una rete elettrica.

  • Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha decretato nel D.M. Ambiente 30/09/09 ( criteri dei parametri per la restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione ) all’articolo 1 prevede

    5)le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi.

  • Vengono cosi comprese nella restituzione della citata quota anche le nostre utenze. Permane quindi l’illogicità, che mentre noi utenti siamo tuttora creditori per oneri di depurazione pagati, gli stessi ci vengono ancora computati nelle vostre bollette.

  • Seguito sentenza 335/2008 è stato emanato il D.L. 30/12/2008, nr 208, conv. In L. 27/02/2009, nr. 13.

    L’art.8 sexies, comma 1, del decreto citato, stabilisce che gli <<oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento dell’impianto di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dell’utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, al decorrere dell’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati>>.

    In tal senso, il legislatore trasforma il corrispettivo dovuto anche in assenza dell’impianto di depurazione in una componente che concorre a determinare la tariffa del servizio idrico. I predetti oneri rappresentano, quindi, una quota vincolata della tariffa che ha natura di corrispettivo.

  • Ora occorre ricordare che il comune di Vigo di Cadore aveva avviato nel 2006, a quanto ci risulta le procedure per l’installazione, del secondo depuratore individuandone il sito e la conseguente progettazione nella frazione di Piniè di Cadore. Nella Tav. 1 con data ottobre 2007 della variante parziale al P.G.R., nello schema della rete con i bacini di Piniè, non compare il tracciato della fognatura pubblica alla quale sono allacciate le nostre utenze. Risulta pertanto alla non applicabilità in questo caso, nei nostri confronti della componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato per l’evidente contrasto con l’ art. 3 della nostra costituzione ( principio di uguaglianza ) in virtù della disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra gli utenti, che pagando questa componente usufruirebbero del servizio di depurazione, e chi invece come noi utenti, non gioveremmo dello stesso trattamento. Va considerato inoltre che come già detto il comune di Vigo di Cadore aveva iniziato le procedure per l’installazione del nuovo impianto nell’anno 2006. Tale percorso venne interrotto nel 2010 e fino ad oggi, a quanto nostra conoscenza, non è stato più ripreso non rispettando quindi i tempi programmati. Se ciò fosse confermato, l’art.8 sexies comma 1 non troverebbe alcuna applicazione in questo specifico caso.

Per questi motivi

Chiediamo alla società Bim-Gsp che abbia il dovuto rispetto per le sentenze pronunciate dalle varie corti nonché gli articoli di leggi riportati in questo nostro scritto.

Vigo di Cadore, 22/09/2014

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