La Legge di stabilità con la quale la Regione vuole riprendersi caccia, pesca, cultura, turismo, lasciando solo la difesa del suolo alla provincia di Belluno, è in palese violazione all’art.15 della legge regionale statutaria n.1 del 17 aprile 2012 “Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno”.
Lo scrive la presidente della provincia Daniela Larese Filon, nel documento che segue, inviato mercoledì 16 novembre al presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti, al presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e per conoscenza ai consiglieri regionali, agli assessori regionali ai sindaci della Provincia di Belluno, ai parlamentari bellunesi, senatrice Bellot Raffaella, sottosergretario al Consiglio dei Ministri Bressa Gianclaudio, onorevole De Menech Roger, onorevole D’Incà Federico e al senatore Piccoli Giovanni. Le stesse osservazioni specifiche per la Provincia di Belluno sono state anche inserite nella relazione che sarà presentata dall’UPI Veneto durante l’audizione della Prima commissione consiliare convocata per giovedì 17 novembre a Venezia.
Ecco il testo della lettera.
Oggetto: Osservazioni sul progetto di legge n.194 d’iniziativa della Giunta Regionale “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”
Il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art.1 è in palese violazione della sovraordinata legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ove, all’art. 15 avente ad oggetto “Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno” ed in particolare al suo comma 5, stabilisce che “5. La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. …”. Il conferimento delle funzioni è avvenuto con l’art.13 della legge regionale n.25/2014 ai sensi del quale “1. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione del Veneto conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell’agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale”. La citata disposizione legislativa attende la sua attuazione, rimessa a provvedimenti amministrativi che devono individuare le (poche) funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale. Infatti il successivo art.14 della medesima legge dispone che “1. Nelle materie di cui all’articolo 13, comma 1, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l’atto ricognitivo delle funzioni di carattere unitario che permangono in capo alla Regione, in quanto attinenti agli obiettivi della programmazione regionale, al rispetto della normativa statale e dei vincoli derivanti dall’ordinamento della Unione europea e dagli obblighi internazionali. 2. La Giunta regionale invia il provvedimento di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare per l’acquisizione del relativo parere.” Sul punto si segnala che, nell’ottica di una separata e specifica condizione statutaria della Provincia di Belluno, nell’Accordo Quadro sottoscritto tra la Regione Veneto, le Province venete e la Città Metropolitana di Venezia, approvato dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dall’Osservatorio regionale nella seduta congiunta del 20.9.2016, è stata prevista la “costituzione entro il 31 dicembre 2016 di uno specifico Tavolo tecnico tra la Regione e la Provincia di Belluno finalizzato all’approfondimento delle specifiche problematiche legate al processo di attuazione della LR n. 25/2014”. Il disegno di legge “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” interviene in materie e funzioni che lo Statuto regionale ha riservato alla competenza della Provincia di Belluno e che quindi non possono essere oggetto di un processo contrario di accentramento regionale (definito “riallocazione”). La tutela della specificità bellunese viene garantita direttamente dallo Statuto regionale e si dispiega anche dopo la ridefinizione dell’assetto istituzionale delle province attuato con la legge statale n.56/2014. Infatti la legge regionale n.25/2014, attuativa della norma statutaria, è entrata in vigore dopo la riforma delle province a conferma che le funzioni sono assegnate all’ente esponenziale del territorio bellunese che continua ad essere la Provincia. Non va sottaciuto neppure che la Provincia di Belluno ha ottenuto un trattamento peculiare nell’ambito delle nuove province/enti di area vasta della legge n.56/2014 (commi 3 e 86 dell’art.1).
Il Presidente Daniela Larese Filon