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venerdì, Maggio 17, 2024
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Il Pd con l’onorevole De Menech presenta gli emendamenti per le province montane. Ma per Cason (Bard) è solo acqua fresca

Roger De Menech, deputato
Roger De Menech, deputato

Ecco gli emendamenti presentati dall’onorevole bellunese Roger De Menech (Pd)  che andranno in discussione la prossima settimana in Parlamento all’interno della Legge di stabilità, inerenti la montagna bellunese, con particolare riferimento al Fondo Brancher.

Diego Cason sociologo
Diego Cason sociologo

Caustico al riguardo, il commento del sociologo bellunese Diego Cason, esponente del Bard, nelle pagine di Facebook dove dice “Preparare un incontro con il ministro Delrio presentandolo con una conferenza stampa in cui si dice che la proposta del Governo è il massimo che si può ottenere è come andare al mercato per vendere una vacca e aver già deciso di regalarla. Solo che la vacca non è vostra e non potete né regalarla né venderla. Questa non è politica è un’altra (brutta) cosa. Se pensate che le comunità dolomitiche accettino questo schifo di legge avrete delle sorprese molto sgradevoli. Chi nell’interesse di un partito (in questo caso il PD) sacrifica l’interesse del territorio che lo ha eletto fa male i suoi conti. Ricordo a tutti che quando serve bisogna dire e saper dire NO! Anche agli amici. NO!”

Ecco il testo degli emendamenti

A. C. 1542

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3 bis. Alle Provincie con territorio interamente montano, confinanti con Paesi stranieri e con regioni o provincie autonome, sono riconosciute forme particolari di specificità di cui agli articoli 11,12,15.”

Conseguentemente, all’articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2 bis. Le regioni riconoscono alle Provincie di cui all’articolo 1, comma 3bis, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117 della costituzione.”

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4 bis. Gli Statuti delle Provincie di cui al articolo 1, comma 3 bis, possono prevedere un sistema elettorale alternativo per l’elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale.

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6 bis. Gli Statuti delle Provincie di cui all’articolo 1 comma 3 bis, possono prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.”

Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1 bis. Le Provincie di cui al articolo 1, comma 3bis, esercitano altresì le seguenti funzioni fondamentali:

a) Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;

b) Cura delle relazioni istituzionali con Provincie, Regioni, Provincie Autonome, Regioni a statuto speciale, ed enti territoriale di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;

c) Le funzioni ad esse delegate dalle Regioni in base all’art. 12 comma 2bis, in particolare sulle seguenti materie:

1. Governo del territorio;

2. Produzione dell’energia, con particolare riguardo alla gestione delle relative concessioni;

3. Protezione civile;

4, Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

5. Turismo;

6. politiche del lavoro e formazione professionale;

7. Cave e miniere, acque minerali e termali;

8. difesa del suolo e difesa del demanio idrico;

9. agricoltura, foreste e sviluppo rurale;

10. trasporto pubblico locale su gomma;

11. impianti a fune e piste da sci;

12. tutela delle minoranze linguistiche;

13. servizi alla persona nei limiti delle competenze programmatorie spettanti alle Regioni.”

DE MENECH

A. C. 1542

EMENDAMENTO 1.126 DEI RELATORI

Articolo 1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente periodo:

Alle Provincie con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute forme particolari di specificità di cui agli articoli 11,12,15.”

Conseguentemente, all’articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo:

Le regioni riconoscono alle Provincie di cui all’articolo 1, comma 3, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione”

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Gli Statuti delle Provincie di cui all’articolo 1 comma 3, secondo periodo, possono prevedere d’intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.”

Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Le Provincie di cui al articolo 1, comma 3 secondo periodo, esercitano altresì le seguenti funzioni fondamentali:

a) Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;

b) Cura delle relazioni istituzionali con Provincie, Regioni, Provincie Autonome, Regioni a statuto speciale, ed enti territoriale di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;

A.C. 1865

ARTICOLO 1

Al comma 343, sostituire la lettera b), con la seguente:

“b) dopo il comma 117 sono inseriti i seguenti:

«117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dei Comuni di confine per ognuna delle province confinanti con le province di Trento e Bolzano, indicato dai Comuni di confine di ciascuna provincia, vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l’erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117.

117-ter. Le graduatorie approvate dall’ODI relativamente alle annualità 2010-2011 e 2012 sono confermate. La gestione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti ivi ammessi è posta in capo al Ministero degli Affari Regionali, al fine di consentire lo sblocco immediato dei fondi.»

DE MENECH, BRESSA, ZARDINI

A.C. 1865

ARTICOLO 1

Dopo il comma 258 aggiungere il seguente:

258-bis Le regioni riservano, in considerazione delle particolari situazioni geografiche e socio-culturali, alle provincie ordinarie interamente montane e confinanti con stati esteri, particolari forme di autonomia. In particolare adeguano l’organizzazione della rete scolastica provinciale, prevedendo standard quantitativi che favoriscano la permanenza della popolazione scolastica in tali zone.

DE MENECH

A.C. 1865

ARTICOLO 1

Dopo il comma 205 aggiungere il seguente:

205-bis. Al fine di dare garanzia della rappresentatività degli organi amministrativi delle provincie commissariate da più di due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, al commissario in carica subentra un nuovo commissario che viene nominato dal ministero competente su proposta della conferenza dei Sindaci della provincia interessata.

DE MENECH

A.C. 1865

ARTICOLO 1

Dopo il comma 522 aggiungere il seguente:

522-bis. Nei comuni dove l’importo del fondo di solidarietà del 2013 risulta negativo è concesso, ai fini del rispetto del patto di stabilità, un ulteriore spazio finanziario di pari importo da destinare al finanziamento delle spese di investimento.

DE MENECH

 

PASSI CARRAI 1

A.C. 1865

ARTICOLO 1

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

40-bis: Al fine di risolvere il problema del contenzioso in merito al comma 23 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n° 449 è istituito presso il Ministero infrastrutture trasporti un tavolo di lavoro fra i funzionari del Ministero infrastrutture trasporti, l’Anas, e i rappresentanti dei comitati dei Passi Carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro i successivi 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. In tale periodo sono sospese da parte dell’Anas tutte le attività di riscossione oggetto del contenzioso.

DE MENECH, RUBINATO,ROTTA, NACCARATO, CRIMI’, GINATO, CASELLATO, MARTELLA, DAL MORO, MOGNATO,NARDUOLO, ZOGGIA, MIOTTO, D’ARIENZO,CRIVELLARO, MURER

PASSI CARRAI 2

A.C. 1865

ARTICOLO 1

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

40-bis. All’ articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

23-bis. Il comma 23 va interpretato nel senso che al variare dei parametri delle formule di adeguamento in funzione delle caratteristiche degli accessi, i valori dei canoni così calcolati non possono subire incrementi superiori al limite del 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto.

Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: “ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.”

DE MENECH, RUBINATO,ROTTA, NACCARATO, CRIMI’, GINATO, CASELLATO, MARTELLA, DAL MORO, MOGNATO,NARDUOLO, ZOGGIA, MIOTTO, D’ARIENZO,CRIVELLARO, MURER

PASSI CARRAI 3

A.C. 1865

ARTICOLO 1

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

40-bis. All’ articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 23 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all’articolo 18, comma 1, del D.P.R. 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, d’intesa con la regione territorialmente competente, e aggiornate ogni anno, con atto dell’amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l’atto dell’amministratore dell’ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l’anno di riferimento, il tasso d’inflazione rilevato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’anno relativamente precedente.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

Conseguentemente al comma 524, aggiungere in fine le seguenti parole: “ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.”

DE MENECH, RUBINATO,ROTTA, NACCARATO, CRIMI’, GINATO, CASELLATO, MARTELLA, DAL MORO, MOGNATO,NARDUOLO, ZOGGIA, MIOTTO, D’ARIENZO,CRIVELLARO, MURER

IDROELETTRICO 1

RIPROPONE L’INTERVENTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 153, DELLA LEGGE 296/2006

A.C. 1865

ARTICOLO 1

Dopo il comma 383 aggiungere il seguente:

383-bis: Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.

DE MENECH

A.C. 1866

All’articolo 1, dopo il comma 164 aggiungere i seguenti: “164-bis. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente: “318-bis. E’ autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l’assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

164-ter. All’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole “6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014” con le seguenti: “5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014”.”

DE MENECH, BORGHI

A.C. 1866

All’articolo 1, dopo il comma 164 aggiungere i seguenti: “164-bis. E’ autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l’assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

164-ter. All’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole “6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014” con le seguenti: “5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014”.”

DE MENECH, BORGHI

A.C. 1866

All’articolo 1, dopo il comma 225 aggiungere i seguenti:

“225-bis. Per l’anno 2014 le risorse di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal successivo comma 225-quater, sono destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico ed assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

225-ter. E’ autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l’assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

225-quater. All’articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole “6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014” con le seguenti: “5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014”.

DE MENECH, BORGHI

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