Sulla decisione del giudice del lavoro di Belluno relativa ai dipendenti della Sersa e della Sedico servizi che non intendevano sottoporsi al vaccino, pubblichiamo il commento del costituzionalista professor Daniele Trabucco.
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A partire dal momento in cui si sono rese disponibili in Italia le prime dosi del vaccino contro l’agente virale Sars-Cov2, alcuni giuslavoristi (il prof. Ichino in primis) hanno fatto leva sull’art. 2087 del vigente Codice civile italiano, norma di chiusura del sistema infortunistico, e sull’art. 279 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni per giustificare, da parte del datore di lavoro, la facoltà di imporre il trattamento vaccinale.
Ora, ad avviso di chi scrive, in assenza di una legge, risultato di una libera valutazione del legislatore (sentt. n. 370/1990, n. 258/1994, n. 118/1996 e n. 5/2018), che ne stabilisca l’obbligatorietà conformemente alla previsione del comma 2 dell’art. 32 della Costituzione repubblicana vigente, non é possibile utilizzare le disposizioni normative sopra citate, in quanto si determinerebbe una “iperestensione” potenzialmente arbitraria del potere datoriale che, in questo modo, andrebbe a sostituirsi illegittimamente al legislatore nel bilanciamento tra tutela individuale della salute e tutela collettiva.
Daniele Trabucco *
*Associato di Diritto Costituzionale Comparato e Dottrina dello Stato presso Istituto INDEF di Bellinzona (Svizzera). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.
