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Whistleblowing: primo riconoscimento al risarcimento per il lavoratore vittima di ritorsioni per aver segnalato illeciti

Il Tribunale di Bergamo, a mezzo della sentenza n. 951 del 6 novembre 2025, in applicazione dell’istituto giuridico del whistleblowing, riconosce, per la prima volta in Italia, la legittimità dell’esercizio del diritto-dovere di segnalazione di illeciti, in questo caso all’interno della P.A., quale fonte di determinati diritti a favore del segnalante.

La persona segnalante illeciti, la quale, di seguito a detta segnalazione, diventi vittima di comportamenti costituenti ipotesi di mobbing a carattere ritorsivo da parte dei superiori, merita specifica tutela, in forza di peculiare normativa che protegge i dipendenti pubblici e privati da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione a seguito di una segnalazione (D.Lgs. 24/2023 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937).

La decisione in parola applica correttamente il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova previsto dall’art. 54-bis d.lgs. 165/2001 affermando che, allorchè intervengano atti pregiudizievoli in stretta contiguità temporale con la segnalazione, è l’Amministrazione a dover dimostrare che siano determinati da ragioni estranee alla denuncia dell’illecito; riconosce la vulnerabilità del segnalante e sancisce la necessità di una tutela reale, concreta e non meramente formale, prevedendo anche un effettivo risarcimento per quanto subito; qualifica le condotte come ritorsive, ne dichiara la nullità ed afferma la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione ex art. 2087 c.c. per non aver prevenuto un contesto lavorativo stressogeno; richiama le responsabilità del datore di lavoro, sia esso pubblico che privato, di garantire condizioni sicure, dignitose e rispettose per il dipendente. Grazie all’inversione dell’onere della prova, li datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, devono documentare in modo trasparente ogni scelta organizzativa. In mancanza, si espongono all’azione legale dei dipendenti.

Oltre alla cancellazione degli atti ritorsivi, è previsto un risarcimento in denaro, anche dei danni morali, financo in termini presuntivi, in quanto, la sofferenza psicologica derivante da anni di isolamento, ostilità, umiliazioni, si traduce in una sofferenza intensa, in una lesione della dignità personale, in un pregiudizio che si può accertare attraverso presunzioni semplici, richiamando le cosiddette “massime di comune esperienza”, processualmente rilevanti ai fini probatori. Non è necessario che la vittima produca una diagnosi medica o fornisca un quadro probatorio clinico della propria sofferenza, essendo fondante di detto pregiudizio, la natura stessa del contesto: un ambiente ostile e degradante, protratto nel tempo, è di per sé idoneo a generare un turbamento, che deve essere oggetto di risarcimento adeguato.

L’importo risarcitorio riconosciuto, nello specifico, 25 mila euro, non può, anche a parere di chi scrive, essere considerato adeguato, sia in considerazione della gravità delle condotte accertate, sia avuto riguardo alla funzione dissuasiva e non puramente simbolica di cui alla disciplina del diritto europeo, (art. 23 della Dir. Ue 2019/1937 e Convenzione Oil n. 190/2019), che qualifica le ritorsioni come una forma di vera e propria violenza sul lavoro da contrastare secondo il principio della c.d. tolleranza zero. La sentenza in commento è un punto di partenza, non di arrivo: occorre, infatti, garantire una vera e propria deterrenza, unitamente alla previsione di un quantum risarcitorio adeguato rispetto alle condotte lesive della dignità della persona in sé, in quanto tale, non soltanto nel ruolo del soggetto lavoratore segnalante l’illecito.

Anna Polifroni *

  • Avvocato del Foro di Belluno

 

 

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