L’ultima parola ora spetta al Consiglio di Stato, chiamato a decidere le sorti della gara per la distribuzione del gas in provincia di Belluno, vinta da Italgas, la società che aveva già vinto il ricorso al Tar del Veneto contro i 42 Comuni bellunesi (capofila Feltre) i quali avevano impugnato l’esito della gara d’appalto istruita come prevede la legge dal comune capoluogo. La giunta Massaro, quindi, a difesa della legittimità delle procedure, sarà a fianco di Italgas, società aggiudicataria, contro l’opposizione dei Comuni dinanzi all’ultimo grado di giudizio. I costi, come sempre, li pagano i cittadini e non chi promuove le cause.
La storia
Il 17 gennaio 2020 Italgas (società che fa parte del colosso Cassa Depositi e Prestiti spa, controllata per circa l’83% dal Ministero dell’economia e delle finanze e per circa il 16% da diverse fondazioni bancarie) risultata miglior offerente del bando, presenta il ricorso al Tar del Veneto contro i Comuni dell’Ambito territoriale bellunese per il gas naturale (cosiddetto Atem) e nei confronti di Bim Belluno spa (società partecipata al 100% dai 65 Comuni bellunesi esclusi Arsié e Lamon, con amministratore unico Bruno Zanolla) società che attualmente gestisce la distribuzione del gas. Il ricorso di Italgas tende ad annullare la decisione dell’assemblea dell’Atem del 19 dicembre 2019 nella quale i sindaci dei comuni decidevano di revocare al Comune di Belluno, il ruolo di stazione appaltante del bando per la distribuzione del gas. Oltre ad una serie di altri vizi formali e dettagli sui quali non ci soffermiamo. La qualità di stazione appaltante al Comune di Belluno discende dalla legge, in quanto Belluno è il Comune capoluogo di Provincia. E quindi l’assemblea dei comuni Atem non ha il potere di revocare l’incarico al Comune di Belluno in quanto soggetto preposto ex lege. Tale decisione dei Comuni dell’Atem di revocare l’incarico di stazione appaltante al Comune di Belluno, sarebbe stata determinata da un errore nella valutazione del valore della rete del gas, ossia 75 milioni anziché 60 milioni che Italgas, quale vincitrice, dovrebbe rimborsare al gestore uscente Bim Belluno Infrastrutture. Un’errata stima dunque che cagionerebbe un danno di 15 milioni a Bim Belluno Infrastrutture e quindi ai Comuni Atem quali soci. Questa situazione nasce l’8 gennaio 2015 quando tra il Comune di Belluno e Bim Belluno Infrestrutture spa ha inizio l’iter per la determinazione del Vir, il valore industriale della rete del gas. Dopo sei mesi di confronto, il Comune di Belluno e Bim Belluno Infrastrutture, tenuto conto del prezzario della Regione Veneto concordano insieme il valore della rete del gas in circa 60 milioni di euro. A gennaio del 2016 tale valore viene confermato dall’autorità di vigilanza del gas. E fino a questo momento sono tutti d’accordo, sindaci, Bim Infrastrutture, e stazione appaltante (Comune di Belluno). L’iter prosegue. Il 10 maggio 2019 il Comune di Belluno comunica ai Comuni dell’Atem l’elenco delle società ammesse alla gara, che sono: 2i Rete Gas spa, Italgas Reti, AP Reti Gas spa, Erogasmet spa. Sempre a maggio 2019 l’autorità del gas conferma la correttezza delle procedure adottate. Il 22 novembre 2019, 48 sindaci riuniti in assemblea Atem (Belluno astenuto), chiedono alla stazione appaltante, ossia al Comune di Belluno, di interrompere la gara perché secondo una nuova stima basata sul prezzario della Camera di Commercio di Trento il valore della rete del gas sarebbe salito di 75 milioni, 15 in più della cifra concordata da tutti in prima battuta nel 2016. La richiesta, tuttavia, appare tardiva e illegittima. Tra il 2018 e il 2019, infatti, sul tavolo tecnico nessuno ha mai presentato richieste volte ad aggiornare il valore della rete gas a 75 milioni. Le Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, approvate dal MSE con decreto ministeriale del 22.5.2014, inoltre, escludono che i valori di rimborso di Comuni della Provincia di Belluno possano essere determinati attraverso il prezzario della Provincia di Trento.
La sentenza del Tar del Veneto
All’inizio di dicembre 2020 arriva la pronuncia del Tar del Veneto (Tribunale amministrativo regionale), che dichiara inammissibile il ricorso presentato da 42 Comuni bellunesi (capofila Feltre) contro il Comune di Belluno e Italgas, vincitore della gara per la distribuzione del gas nella provincia di Belluno. Secondo i giudici amministrativi, i sindaci hanno presentato il ricorso troppo tardi, oltre ad aver impugnato l’aggiudicazione anziché il bando di gara. I 42 sindaci firmatari del ricorso, infatti, secondo i giudici del Tar del Veneto, non avrebbero nemmeno avuto titolo per presentare il ricorso, per mancanza dei presupposti giuridici per un ricorso collettivo. Era Bim Belluno Infrastrutture, proprietario delle reti e soggetto interessato al loro valore, che eventualmente aveva titolo per opporsi e presentare quel ricorso. La questione proposta al Tar era infatti incentrata sul vir, il valore delle reti, già affrontata nel bando di gara, che peraltro era stato approvato dal gestore uscente Bim Belluno Infrastrutture e dai Comuni. E non poteva nemmeno essere invocata la revoca della delega di stazione appaltante al Comune di Belluno, secondo i giudici, dal momento che la legge prevede sia il Comune capoluogo, in una provincia, a svolgere il ruolo di stazione appaltante.
Va sottolineata, infine, la posizione di Bim Belluno Infrastrutture spa, la società che ancora gestisce la rete di distribuzione in 32 Comuni bellunesi in forza del conferimento del ramo di azienda di distribuzione del gas naturale ricevuto dalla “società madre” Bim GSP (Gestione Servizi Pubblici) spa in data 19 dicembre 2013. Entrambe le società pubbliche sono partecipate al 100% da 65 Comuni bellunesi sui 69 dell’intera provincia di Belluno (esclusi Arsiè e Lamon). Bim GSP, inoltre, detiene l’11% di quote azionarie di Ascotrade spa, la società di vendita del gas metano che si è classificata seconda dopo Italgas alla gara d’appalto alla quale Bim Belluno Infrastrutture non ha nemmeno partecipato, salvo poi adire le vie legali attraverso i sindaci.
(rdn)