L’Inail, in merito al dibattito sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è intervenuto precisando che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
“La precisazione dell’Inail del 15 maggio – commenta il direttore Michele Basso – accoglie la richiesta da parte di Confartigianato nei negoziati del 14 e 24 aprile tra Governo e parti sociali e, da ultimo, in un’audizione tenuta il 12 maggio scorso dalla Commissione Lavoro del Senato. Finalmente una nota che chiarisce questa situazione che altrimenti creava una vessazione nei confronti delle imprese con in capo al datore di lavoro un rischio elevatissimo di dover risarcire il dipendente che contrae il Covid.
La Confederazione, infatti, ha sempre posto quale prima richiesta in materia il riconoscimento del Covid-19 come un rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione: se fosse stata realmente applicata la cosiddetta “presunzione di contagio” a tutti i casi di lavoratori che contraggono il Covid-19, avrebbero potuto essere avviate nei confronti dei datori di lavoro azioni di vario genere, anche laddove fossero state correttamente applicate le misure di prevenzione. ”
Un rischio questo che aveva particolarmente preoccupato, visto l’orientamento finora non oggetto di correzioni da parte dell’Istituto assicurativo, né del Ministero del Lavoro.
L’Inail, con un comunicato stampa, ha invece ricordato che esistono diversi presupposti per l’erogazione di un indennizzo per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti e queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.
Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa né in sede penale, né in sede civile.
