
Si è tenuta oggi, a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia, la seduta della Consulta per l’Autonomia del Veneto. Corposi i documenti illustrati nel corso dei lavori, contenuti nelle 23 materie richieste dal Veneto per ottenere una maggiore autonomia regionale. La questione è disciplinata dall’articolo 116 della Costituzione che prevede una legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata. La legge deve essere quindi approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Venti materie sono quelle cosiddette di “legislazione concorrente” indicate dall’articolo 117 della Costituzione:
1)rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni 2) commercio con l’estero 3) tutela e sicurezza del lavoro 4) istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale 5) professioni 6) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi 7) tutela della salute 8) alimentazione 9) ordinamento sportivo 10) protezione civile 11) governo del territorio 12) porti e aeroporti civili 13) grandi reti di trasporto e di navigazione 14) ordinamento della comunicazione 15) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia 16) previdenza complementare e integrativa 17) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario 18) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali 19) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale 20) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Le altre tre materie: 21) organizzazione della giustizia di pace 22) norme generali sull’istruzione 23) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, che sono di competenza esclusiva dello Stato ma possono essere trasferite alle Regioni in base all’articolo 116 della Costituzione, che prevede condizioni particolari di autonomia.
Nessuna possibilità di autonomia fiscale è, invece, possibile per le Regioni, dal momento che l’articolo 117 della Costituzionale elenca «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato.
