Il Movimento BARD (Belluno autonoma Regione Dolomiti) ha incontrato lunedì scorso il senatore Franco Panizza (segretario del PATT Partito autonomista trentino tirolese, al governo con SVPM PD, UPT trentini) per un incontro politico. In tale sede gli esponenti bellunesi hanno descritto il grave problema del commissariamento della provincia e della mancanza di governo del territorio che sta peggiorando i già pesanti problemi economici.
Il senatore Panizza ha immediatamente compreso e fatto suo il problema: ha presentato infatti oggi 12 giugno, un disegno di legge scritto da Daniele Trabucco al fine di permettere l’immediato voto dell’organismo provinciale per Belluno e le province montane, in quanto tutelate dalla costituzione (art. 44).
Si farà inoltre carico di coinvolgere gli altri senatori e parlamentari bellunesi.
Panizza ha inoltre dichiarato che ritiene doveroso che Belluno resti elettiva e sia autonoma in modo da dare governo alle genti delle Dolomiti e permettere collaborazioni profonde con Trento e Bolzano su energia, trasporti e promozione delle Dolomiti.
Di fatto dare avvio al governo della regione alpina, come già fa il Trentino con Bolzano e Tirolo.
Il BARD ringrazia quindi Panizza ed il PATT per tale fondamentale attività politica in favore del governo in sinergia dei popoli e territori alpini.
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE E DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELLE PROVINCE INTERAMENTE MONTANE
Art. 1 Deroga per le Province montane
In base all’art. 44, comma 2, della Costituzione, alle Province interamente montane situate in Regioni ordinarie, da individuarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sentito il parere della Conferenza Unificata, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 23, commi da 14 a 20, del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto-legge 06 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 135 e le disposizioni di cui all’art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 2 Organi delle Province montane e funzioni
Gli organi delle Province montane, individuate ai sensi dell’art. 1, sono il Presidente della Provincia, la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale. Per la loro composizione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del d.lgs. n. 267/2000.
Le Province montane esercitano le funzioni proprie e conferite con legge statale e regionale.
Lo Stato e le Regioni, in ragioni della peculiarità morfologica del territorio, potranno conferire ulteriori funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Art. 3 Elezione del Presidente della Provincia e dei Consigli provinciali
Il Presidente delle Province montane e il rispettivo Consiglio sono eletti a suffraggio universale e diretto secondo le disposizioni normative della legge 25 marzo 1993, n. 81.
Per le Province già commissariate o in scadenza entro il 31 dicembre 2013, si procede alla elezione del Presidente e del Consiglio nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 267/2000. Nelle more del rinnovo, i commissari straordinari e gli organi delle Province in scadenza rimangono in carica per la gestione ordinaria dell’ente.
Art. 4 Abrogazioni
Le norme incompatibili con la presente legge si intendono abrogate