Sono enti di secondo grado, dove l’esecutivo non è votato dai cittadini, ma nominato dalle segreterie di partito. Un po’ come l’odiato porcellum. Le province sono appese ad un filo, ma loro, le comunità montane sono ancora là.

“In questa fase è necessario essere veloci, precisi e concreti anche nella produzione legislativa evitando ogni perdita di tempo. Lo dobbiamo ai nostri concittadini: dalla crisi bisogna uscire in fretta, e anche i nostri provvedimenti che riguardano le unioni dei comuni e le unioni montane influiscono sull’andamento generale della nostra economia”.
Lo ha affermato fuori dall’aula il presidente della commissione attività istituzionali Costantino Toniolo (Pdl) dopo l’approvazione della modifica delle legge regionale 27 aprile 2012, n.18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
“Se avessimo fatto come predisposto inizialmente in Commissione dai consiglieri e dai tecnici (ascoltando anche i rappresentanti degli enti locali e delle Comunità montane), e cioé con l’abbinamento dei due progetti di legge iniziali, avremmo evitato che il Governo ci impugnasse le leggi davanti alla Corte Costituzionale”, commenta Toniolo. “Pertanto per risolvere il problema del mantenimento in vita dei servizi essenziali per i piccoli comuni di montagna svolti dalle Comunità Montane (abolite dalla normativa nazionale dalla fine dell’anno) non saremmo dovuti arrivare ad una proroga proprio a dieci giorni dalla scadenza dell’anno, in zona Cesarini!”
Questo l’intervento in aula completo del presidente della commissione attività istituzionali Costantino Toniolo (Pdl):
“Alla luce delle voci critiche levatesi dopo l’approvazione della legge 40 ed anche in questi giorni, corre l’obbligo di fare qualche precisazione.
Le proposte di legge 196 (poi legge 18) e 238 poi legge 40, entrambe d’iniziativa della Giunta regionale ed entrambe attinenti la materia dell’esercizio associato di funzioni e servizi, sono state abbinate in Prima commissione il 21 febbraio.
Infatti era evidente a tutti la necessità di coordinare i due testi, anche alla luce del difficile ed incerto quadro ordinamentale statale.
In effetti, nel corso del mese di marzo, e fino all’inizio di aprile, si sono susseguite numerose commissioni, volte a coordinare i due progetti.
La Prima commissione, su forte indicazione della sua presidenza, è riuscita ad elaborare un testo unificato di una trentina di densi articoli.
Il testo unificato dei progetti di legge, voglio ricordarlo, affrontava il tema generale dell’esercizio associato di funzioni, prevedendo tuttavia delle norme speciali per i comuni montani.
Ciò era fatto tenendo conto del delicato e precario equilibrio tra le esigenze regionali di disciplina autonoma della materia ed i penetranti vincoli imposti dallo Stato, che da anni sta interpretando in maniera a dir poco estensiva le prerogative riconosciutegli dalla Costituzione; dunque, delle necessità della montagna e degli orientamenti della Corte costituzionale.
Per essere più esplicito: il testo unificato contemplava l’istituto della convenzione, ma anche la programmazione, la zonizazzione o forme particolari d’incentivazione.
Ciononostante, la Prima commissione il 12 aprile è stata costretta a disabbinare i due progetti di legge ed a procedere sulla base del 196, vecchia versione e dunque senza affinamenti.
Se siamo qui ora a discutere, dunque, è perché allora non si volle procedere nel modo che la correttezza tecnica ed il buon senso suggerivano”.
