HomeSocietà, Associazioni, IstituzioniSuccessioni e donazioni: maggior tutela agli acquirenti di immobili donati

Successioni e donazioni: maggior tutela agli acquirenti di immobili donati

Su iniziativa decennale del Consiglio Nazionale del Notariato, in data 26 novembre 2025, il Legislatore ha approvato in via definitiva la riforma delle donazioni e delle successioni (art. 44 DDL Semplificazioni 2025); normativa che, in estrema sintesi, riforma la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa, prevedendosi che l’acquirente di detti, non sarà più soggetto alla restituzione in natura dei cespiti, in ipotesi di esito favorevole dell’azione di restituzione da parte dell’erede legittimario leso nella legittima, azione che poteva essere esperita, entro i dieci anni successivi al decesso del donante, non soltanto nei confronti del donatario e degli aventi causa del donatario, ma anche nei confronti del terzo acquirente.

L’esercizio di detto diritto, a tutela dell’erede legittimario leso nella legittima, aveva determinato una sorta di precarietà, di incertezza nel settore della circolazione dei beni immobili di provenienza donativa, con alterazione, in ribasso, del valore reale di detti beni, per l’alea derivante dal rischio della restituzione del cespite, in un tempo di durata importante, come detto, ed a causa dell’ulteriore aggravio previsto per l’accesso ai mutui per l’acquisto, data la scarsa appetibilità di detti beni per gli istituti di credito, che spesso richiedevano garanzie accessorie per la concessione dei prestiti, per l’iscrizione di ipoteca et similia.

Il Legislatore interviene in materia e ritiene di favorire la libera circolazione dei beni immobili di provenienza donativa rispetto al diritto dei legittimari (coniuge, figli, ed in determinati casi, gli ascendenti), lesi nella legittima.

Viene “abolita” l’azione di restituzione; a favore dell’erede legittimario, leso nella legittima, a mezzo donazione, residua l’azione di riduzione esperibile, peraltro esclusivamente nei confronti del donatario, ed esclusivamente per l’esercizio di un diritto di credito, ovvero per il recupero di una somma di denaro, corrispondente alla quota di legittima lesa.

Qualora il donatario sia in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito, sarà tenuto a compensare in denaro il legittimario nei limiti del vantaggio da lui conseguito.

Dunque, solo chi riceva in donazione dal donatario si vedrà pregiudicato in questi termini, mai chi abbia acquistato a titolo oneroso (vendita).

In altre parole, possiamo dire addio alla cosiddetta “legittima”.

La riforma in parola, sostanzialmente vanifica il principio fondamentale che fin dalla creazione del codice civile, ha governato il diritto successorio italiano.

In buona sostanza, la nuova normativa prevede, la cosiddetta “diseredazione legale degli eredi necessari”, (ovvero di coniuge e figli, ed in alcuni casi, ascendenti), allo scopo di favorire la libera circolazione dei beni e la libertà negoziale dei cittadini.

La normativa in esame si applica alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge; trascorsi sei mesi, anche a quelle già aperte, purché non vi siano state cause o opposizioni da parte degli eredi.

Fatta salva, la preventiva attivazione della procedura della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità per l’introduzione della nuova tutela giurisdizionale azionabile dai “nuovi eredi legittimari”.

- Advertisement - Roberto Denart
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