I sottoscritti avvocati del Foro di Belluno sentono quale loro dovere civico rendere pubbliche le motivazioni per le quali intendono votare “NO” al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo prossimi, mettendo a disposizione della cittadinanza la propria competenza ed esperienza per contribuire, in una materia indubbiamente delicata e tecnicamente complessa, ad una scelta elettorale maggiormente consapevole e meditata.
In primo luogo, riteniamo assai discutibile la stessa premessa di fondo da cui prende le mosse l’iniziativa riformatrice, secondo la quale l’attuale condizione di carriera unica, seppur nella separazione delle rispettive funzioni, dei magistrati giudicanti (i giudici) e requirenti (i pubblici ministeri, che principalmente si occupano delle indagini penali) non garantirebbe una condizione di sufficiente imparzialità, all’interno del processo, dei primi rispetto ai secondi, nel senso che il percorso unitario delle carriere, che dipende dalle valutazioni, anche disciplinari, di un unico C.S.M., nel quale siedono rappresentanti dei giudici e dei p.m., renderebbe i giudicanti più propensi ad accogliere le richieste dei loro colleghi requirenti a discapito delle istanze avanzate dagli avvocati e dai loro assisiti.
Invero, come ben sa chi frequenta le aule di giustizia, la realtà è più articolata e complessa rispetto a tale semplicistica rappresentazione, essendovi, nelle considerazioni sopra esposte, un’eccessiva sopravvalutazione dell’organizzazione della carriera dei giudici sull’attitudine all’indipendenza di giudizio dei medesimi, la quale, in ultima analisi, dipende soprattutto dalla professionalità e dal senso critico dei singoli magistrati.
Reputiamo quindi improprio sostenere che la qualità dell’amministrazione della giustizia, in termini di maggior terzietà dei giudici, potrebbe sicuramente migliorare attraverso la mera separazione delle carriere, quando è pacifico che la qualità del servizio dipende in primis dall’erogazione di adeguate risorse, umane e finanziarie, aspetto su cui la riforma non incide affatto.
Peraltro, già oggi l’autonomia del giudice dal p.m. è un dato di fatto che emerge dalla realtà processuale di tutti i giorni, come ad esempio dimostra il numero elevato (pari a quasi il 50%) di casi in cui i giudici di primo grado, smentendo le tesi accusatorie dei loro colleghi requirenti, pronunciano una sentenza di assoluzione a favore dell’imputato.
Pertanto, pur ritenendo apprezzabile ogni sforzo teso a rafforzare la garanzia della terzietà ed imparzialità del giudice all’interno del processo, esprimiamo la nostra contrarietà rispetto ad un riforma costituzionale che, al fine di realizzare la separazione delle carriere dei magistrati, introduce nel nostro ordinamento soluzioni normative che di fatto vanno ad incidere negativamente sull’autonomia e l’indipendenza della magistratura, principio che – è bene sottolinearlo – rappresenta una delle fondamentali garanzie per l’effettiva attuazione di uno dei valori cardine del nostro ordinamento, ossia l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.).
Dell’importanza di tale garanzia dobbiamo esserne ben consapevoli noi bellunesi: basti pensare al processo per il disastro del Vajont, che poté giungere a compimento, con un riconoscimento processuale delle responsabilità per quanto accaduto, grazie al lavoro di magistrati come il dott. Mario Fabbri, che seppe istruire il processo con tenacia e senso di giustizia, resistendo a forti pressioni esterne anche grazie alla sua condizione di appartenente ad una magistratura autonoma ed indipendente dagli altri poteri dello Stato e, più in generale, dagli interessi delle classi dirigenti.
Da questo punto di vista, riteniamo non condivisibile la scelta di realizzare uno sdoppiamento dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura, suddiviso in due distinti organi di autogoverno, uno per i magistrati giudicanti ed uno per i magistrati requirenti.
Tale soluzione, infatti, finisce per dare vita ad una categoria distinta ed autoreferenziale di pubblici accusatori che, gestendosi in autonomia le proprie carriere, potrebbe allontanarsi progressivamente dall’idea dell’imparziale applicazione della legge, in base alla quale oggi i p.m., quali “organi di giustizia”, sono tenuti a chiedere l’archiviazione o l’assoluzione dell’accusato, qualora emerga la sua estraneità ai reati contestati. Con la riforma, vi è quindi il rischio di determinare, in senso opposto a quanto voluto dalla maggioranza parlamentare che l’ha sostenuta, una sorta di “mutazione culturale” dei pubblici ministeri, con la conseguenza di indurre, all’interno della dialettica processuale, ad un rafforzamento degli aspetti più prettamente inquisitori di tali magistrati, il tutto, però, a discapito dei diritti di difesa dei cittadini.
Altro aspetto assai critico della riforma riguarda l’introduzione del sorteggio, in luogo dell’elezione, come metodo di nomina dei componenti dei due nuovi Consigli Superiori della Magistratura, e la previsione di due diverse modalità di svolgimento di tale procedura a seconda che si tratti della selezione dei componenti laici (espressione della politica, e pari ad un terzo del totale), i quali verrebbero estratti a sorte all’interno di un elenco predisposto dal Parlamento all’inizio di ogni legislatura, quindi con un “sorteggio temperato”, o della selezione dei componenti togati (espressione dei magistrati e pari ai restanti due terzi), i quali, invece, verrebbero scelti attraverso un sorteggio tra tutti i magistrati in servizio (che, tra giudici e p.m., sono circa 9.500), ovvero tramite un meccanismo di “sorteggio secco”.
Tale novità, introdotta per cercare di porre un freno al potere delle correnti della magistratura, che, come spesso è accaduto, incidono sulle decisioni degli organi di autogoverno secondo inaccettabili logiche di mera appartenenza politica, determina, in realtà, un aggravamento dei fenomeni che intende correggere. Essa, infatti, apre la strada – al contrario di quanto sostenuto dai riformatori – ad una più ampia influenza della politica sulla magistratura: da un lato, infatti, le correnti della magistratura continueranno ad esistere (probabilmente anche incrementando la loro propensione a fare proselitismo tra i magistrati, proprio per aumentare le proprie possibilità al momento del sorteggio per i posti riservati ai togati), mentre, dall’altro lato, in virtù dei diversi tipi di estrazione a sorte così introdotti, si assisterà, nelle dinamiche interne agli organi di autogoverno, ad una maggiore capacità di condizionamento della minoranza laica, coesa e compatta in quanto opportunamente selezionata dalle forze politiche al momento della predisposizione della lista dei sorteggiabili, rispetto ad una maggioranza di togati disorganica, frutto del caso, e, dunque, più permeabile alle istanze politiche del momento.
Infine, preoccupa – e non poco – la sottrazione ai nuovi C.S.M. del potere disciplinare sui magistrati e l’attribuzione, in via esclusiva, di tale potestà ad un nuovo organismo, l’Alta Corte Disciplinare.
La composizione di detta Corte, prevista con un meccanismo di sorteggio simile a quello introdotto per i nuovi C.S.M., determina di fatto, in seno a tale nuovo organismo, un complessivo indebolimento dell’autorevolezza della componente togata, la cui composizione è lasciata al caso, a vantaggio di quella laica, più organica rispetto all’istituzione di provenienza, e della quale, peraltro, viene altresì aumentato il peso numerico rispetto all’attuale composizione dell’organo di autogoverno disciplinare (non più 1/3 di laici e 2/3 di togati, ma bensì 2/5 e 3/5).
Inoltre, non possiamo non esprimere il nostro disappunto rispetto alla disciplina riguardante l’impugnazione delle decisioni disciplinari. Riteniamo, infatti, paradossale che proprio il disegno di legge in discussione, il quale si propone di rafforzare la terzietà del giudice nel processo, finisca per fornire una versione annacquata di tale garanzia quando sono i magistrati ad essere parti di un processo (quello disciplinare), ai quali non solo viene negata la possibilità di un secondo giudizio da parte di organo giurisdizionale diverso (e non semplicemente formato da altri componenti dello stesso organo che si è già espresso), ma anche, stante la formulazione letterale della modifica, la possibilità, riconosciuta a tutti i cittadini, di ricorrere, ai sensi dell’art. 111 Cost., avanti la Corte di cassazione per motivi di violazione di legge.
Per tutte queste ragioni, riteniamo quindi doveroso esprimere un voto contrario ad una modifica costituzionale pericolosa, la quale, nel complesso, rappresenta un significativo passo indietro rispetto ai presidi di autonomia e indipendenza della magistratura previsti dall’attuale Carta costituzionale.
Piero Tandura, Tullio Tandura, Chiara Zaetta, Guido Luciani, Francesco Rasera Berna, Luigi Della Colletta, Livio Viel, Gino Sperandio, Cristiana Riccitiello, Luciano Perco, Massimo Perco, Francesco Viale, Francesca Larese, Roberto Larese, Claudia Bettiol, Rita Mondolo, Ivan Borsato, Eliana Mezzacasa, Giuseppe Triolo, Antonio Ariano, Giacomo Giacobbi, Stefano Zallot, Sandra Constantini, Francesco Masini, Roberta Zancanaro, Lucia Pellegrini, Claudia Osti, Claudia Alpagotti, Eugenio Ponti, Silvia Bertinelli, Alice Burigo, avvocati.
