Con decisione del 19 marzo, il giudice del lavoro del Tribunale di Belluno Anna Travia, ha respinto il ricorso di 10 operatori socio assistenziali, 8 dei quali dipendenti della Sersa e 2 della Sedico servizi, che chiedevano di dichiarare la loro libertà di scelta nel potersi sottrarre alla vaccinazione anticovid, senza che questo comportasse ripercussioni con il datore di lavoro.
In attesa di una normativa precisa, Sersa, aveva disposto di collocare in ferie per due settimane gli 8 dipendenti, anche nella speranza che gli incontri avvenuti potessero dissipare ogni perplessità o resistenza del personale all’accettazione del vaccino.
Il giudice ha ritenuto di rigettare la richiesta dei lavoratori in base all’art.2087 del Codice civile, che sancisce l’obbligo del datore di lavoro di porre in essere tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità del dipendente. Le ragioni di sicurezza degli stessi lavoratori e di salute pubblica dunque, sono prevalse in questo caso sul principio generale di libertà individuale di scelta.