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Sospensione pagamenti per eventi atmosferici. Il beneficio non è automatico, bisogna fare la domanda e dimostrare l’inagibilità

 

regione veneto 280x200Siamo alle solite, la burocrazia non fa mezzo passo indietro nemmeno in presenza di calamità naturali. Con una nota, infatti, la Regione puntualizza le regole per accedere alla sospensione dei pagamenti a seguito del maltempo che ha colpito molti dei comuni della nostra provincia.

In relazione alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al 31 ottobre dell’anno corrente – recita la nota – , per le persone fisiche ed imprese colpite dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio ultimo scorso, come previsto dalla Legge n. 50/2014, la Regione Veneto ribadisce che l’ammissione al beneficio è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda o dei terreni agricoli ed alla verifica dell’autorità comunale del nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente.

Ciò significa che il beneficio non è concesso automaticamente a tutti i soggetti residenti o operanti nei Comuni individuati nell’allegato 1-bis della Legge nr. 50, ma solo a chi ne faccia espressa richiesta, secondo le specifiche modalità stabilite dalle amministrazioni competenti (ad esempio Inps, Agenzia dell’Entrate), dimostrando l’inagibilità degli immobili.

 

- Advertisement - Roberto Denart
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