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Nuove regole per la cessione di prodotti agricoli e alimentari. Capraro: “E’ un bel esempio di come si possa concretamente difendere le piccole aziende dalle pratiche “scorrette” della grande impresa”

Walter Capraro

Dal 24 ottobre entrano in vigore le nuove norme attuative del decreto liberalizzazioni che regolano i contratti tra imprese riguardanti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari.

Le novità non sono di poco conto. Innanzitutto tutte le cessioni di prodotti agricoli e alimentari dovranno risultare da un contratto scritto: dal 24 ottobre scompaiono, dunque, i contratti verbali e sempre da questa data basta anche ai pagamenti posticipati di mesi e mesi. Un’altra novità della legge sono, infatti, i termini obbligatori di pagamento, che per le merci deteriorabili sono di 30 giorni e per tutti gli altri prodotti di 60 giorni.

Per chi non rispetterà questi termini, scatterà l’obbligo del cessionario di pagare al fornitore gli interessi di mora nella misura dell’interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali. Non solo ma per il cessionario scatta anche una sanzione da 500 € a 500.000 € a seconda del fatturato dell’azienda e della misura del ritardo.

“E’ un bel esempio di come si possa concretamente difendere le piccole aziende dalle pratiche “scorrette” della grande impresa – dice Walter Capraro, direttore dell’Unione Artigiani e Piccola Industria – In questo caso la salvaguardia riguarda la produzione agroalimentare e tutela le piccole imprese dalle pratiche imposte dalla grande distribuzione. Ne beneficeranno sicuramente i produttori agricoli, ma anche tutta la filiera dell’agroalimentare che va dai panifici ai pastai, dalle aziende di lavorazione e trasformazione alle gastronomie, dalle gelaterie ai produttori di vini e liquori. E tutelando i piccoli produttori si tutelano anche i consumatori.”

Una sanzione che va da 516 € a 3.000 € colpisce, poi, l’impresa che impone condizioni di acquisto o di vendita ingiustificatamente gravose o comunque adotta una condotta commerciale sleale.

Il nuovo impianto normativo si applica con riferimento al luogo di consegna delle merci: quindi vale non solo per gli scambi che avvengono nel mercato interno, ma anche per le importazioni, rispetto alle quali l’acquirente italiano dovrà rispettare sia la forma scritta sia i termini di pagamento.

 

 

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