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Cassazione. E’ compito esclusivo dei medici legali accertare le lesioni e le invalidità permanenti

sentenza giustiziaDa oggi solo il medico legale potrà accertare lesioni, danni fisici di lieve e maggiore entità o invalidità permanenti verificatisi a causa di incidenti stradali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 18773 del 26 settembre 2016. Un giudizio importante che arriva dopo quattro anni dall’entrata in vigore della legge n. 27 del 24 marzo 2012 che, al contrario, aveva introdotto alcuni gravi limiti in tema di risarcimento danni, penalizzando così gli assicurati a tutto vantaggio delle imprese di assicurazione.

La citata pronuncia, infatti, stabilisce che “E’ compito esclusivo del medico legale accertare la sussistenza delle lesioni e delle menomazioni, nel rispetto dei criteri previsti dalla letteratura e dottrina medico legale, così come accreditate dalla comunità scientifica”.

“I limiti previsti dagli articoli 139 3 ter e 139 3 quater del Codice delle Assicurazioni, che avevano introdotto il criterio dell’accertamento “clinico strumentale obbiettivo”, devono, quindi, intendersi quali criteri ‘…non gerarchicamente ordinati fra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo l’arte medica’. – Ha spiegato Giovanni Polato, Presidente A.N.E.I.S. (Associazione Nazionale Esperti Infortunistica stradale) – che ha poi aggiunto – E’ una sentenza importante perché ristabilisce obiettività nella valutazione degli effettivi danni e lesioni in caso di incidenti stradali, offrendo maggiore tutele e garanzie ai cittadini che restano coinvolti in un sinistro”.

Soddisfazione anche da parte del S.I.S.M.L.A. (Sindacato Italiano Specialisti Medicina Legale e delle Assicurazioni), Tommaso Pennelli, segretario provinciale sezione di Padova – dichiara: “La sentenza stabilisce in modo esplicito e definitivo il ruolo essenziale e insostituibile della criteriologia scientifica su cui si basa l’attività specialistica medico-legale. Si sancisce che l’esistenza delle lesioni e dei relativi postumi deve essere riconosciuta esclusivamente attraverso il rigoroso rispetto dei “criteri scientifici e di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale…da utilizzarsi secondo le leges artis”. I principi da sempre sostenuti dalla comunità dei medici legali – continua Pennelli – vengono quindi confermati dalla Cassazione: l’applicazione di dottrina, criteriologia e scienza medica (linee guida) caratterizzano l’apporto tecnico dello specialista medico-legale il quale non deve essere vincolato a schemi preordinati. Pertanto – conclude Pennelli – deve cessare il tentativo di chi attua imposizioni finalizzate a limitare la libertà professionale e la coerenza scientifica sulla base di prassi pseudorisarcitorie contrastanti con gli aspetti dottrinari medico-legali”.

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