
Con sentenza n. 184, depositata il 29 novembre scorso, il Giudice del Lavoro di Belluno, dott.ssa Anna Travia, ha accolto il ricorso di un’azienda artigiana contro un verbale di accertamento dell’INPS che contestava l’inquadramento del figlio del titolare come dipendente anziché come collaboratore familiare. Del tutto demolita dal Giudice del Lavoro la tesi dell’Istituto Previdenziale, che, in sede di verifica, aveva constatato che il figlio dell’imprenditore aveva usufruito della cassa integrazione in quanto da oltre tre anni era regolarmente assunto e retribuito come dipendente: secondo l’INPS tale inquadramento non sarebbe stato regolare perché il figlio doveva essere inserito in azienda solo come collaboratore familiare.
“La tesi sostenuta dall’INPS – dice Walter Capraro, direttore di UAPI – era talmente pretestuosa e contraria non solo alla vigente legislazione ma allo stesso buon senso, che abbiamo deciso di supportare l’azienda nel procedimento giudiziario, facendone un caso pilota e affidando la causa agli avvocati Rosanna Prencipe e Andrea Dal Pozzolo (studio legale Avvocati Associati di Belluno). La sentenza demolisce un accertamento chiaramente illegittimo, che diventava anche vessatorio nel momento in cui l’Istituto ventilava una presunta precostituzione da parte dell’imprenditore di condizioni che rendessero possibile al figlio-dipendente l’accesso ad un ammortizzatore sociale.”
L’infondatezza completa dei verbali di accertamento – in base ai quali all’imprenditore veniva anche chiesto di restituire la cassa integrazione, oltre alle sanzioni – ha anche comportato la condanna dell’INPS alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente.
“Ci piacerebbe che l’INPS si concentrasse esclusivamente sulle cose davvero importanti – conclude il Direttore di UAPI – e orientasse le azioni per il raggiungimento dei budgets alla lotta al vero lavoro nero e irregolare. Arrampicarsi sugli specchi immaginando chissà quali disegni speculativi in aziende in cui i rapporti di lavoro sono gestiti in maniera trasparente e in piena tutela dei diritti della persona non è, invece, indice di buona amministrazione pubblica.”
