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San Vito di Cadore. Le precisazioni del Commissario straordinario

Lo scrivente Commissario Straordinario del Comune di San Vito di Cadore ha appreso con stupore di quanto pubblicato in data 4 e 5 maggio sulla vostra testata giornalistica. I toni non certo lusinghieri ed ingiustificati nei confronti del sottoscritto, probabilmente frutto di una parziale conoscenza dei fatti, mi inducono a fare delle doverose precisazioni anche a tutela dell’attività svolta in questi anni dall’Amministrazione Comunale di San Vito.

Il Comitato No variante , secondo quanto appurato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in realtà non esiste quale soggetto giuridico portatore di interessi diffusi individuabili negli atti che hanno determinato ben 10 procedimenti dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e non i 6 dichiarati nei detti articoli e questo in forza della sentenza n.148 del 14.7.2022 del citato Tribunale Superiore, dell’ordinanza n.343/2023 e, soprattutto, dell’ordinanza n.6801/2024 della Suprema Corte di Cassazione
che approva la valutazione svolta dal Tribunale Superiore e conferma l’assenza di interessi sovrapponibili e comuni da parte dei ricorrenti.

Il Tribunale Superiore ha definito, infatti, il comitato una “congerie eterogenea di soggetti il cui collegamento tra loro si appalesa estemporaneo ed instabile” poiché “nessuno dei ricorrenti ha specificamente dimostrato una stabile correlazione fattuale e giuridica con l’intervento e con i relativi pretesi effetti nocivi sul territorio”.
La narrazione riportata nei citati articoli di stampa non contiene tutti gli elementi volti all’inquadramento corretto dei fatti soprattutto se si considera che in nessuna delle cause introdotte vi è stato il riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte (la citata sentenza n.148/2022 – confermata dalla Cassazione – ha escluso inoltre la giurisdizione del Tribunale adito).
Lo scrivente, anche per evitare al Comune di San Vito un danno erariale, ha promosso un’azione legale – a fronte delle 10 avviate dai soggetti contrari alla variante – per la tutela dell’Ente che è stato coinvolto dalle numerose cause intentate e dalle istanze di revisione di alcuni provvedimenti già oggetto di cause, che hanno comportato una elevata spesa anche in termini di attività lavorativa dei funzionari preposti.

La tutela invocata dal Comune di San Vito di Cadore riguarda soltanto l’abuso del diritto di impugnazione di atti a contenuto derivativo ben oltre la tutela già invocata e definita con la citata sentenza n.148/2022 che ha definito l’intero quadro normativo delle opere di viabilità ritenute sempre di preminente carattere nazionale e quindi non sottoposte ad alcun vincolo temporale (termine di collaudo);
Ne deriva che l’azione promossa dall’Ente locale non corrisponde alla cronaca estesa negli articoli che vuole un bavaglio giuridico-repressivo di un Comitato poiché sono i singoli soggetti (destinatari dell’azione di risarcimento danni) ad essere portatori di interessi particolari.
Il diritto di difesa, ampiamente esercitato, ha però determinato una prolificazione di processi che potevano essere evitati soprattutto poiché le motivazioni di tutti gli atti introduttivi sono una pedissequa reiterazione degli stessi argomenti già definiti nelle sentenze e finalizzati ad un interesse personale e non del dichiarato Comitato.

Infine, vale ricordare, che gli atti oggetto di impugnazione riguardano Anas quale soggetto attuatore e quindi totalmente estranei alla sfera di competenza amministrativa dell’Ente locale (ci si riferisce alle procedure espropriative integralmente devolute dalla legge ad Anas e da queste poste in essere).
Si ritiene, in ogni caso, che, come avvenuto per i ricorsi presentati avverso la realizzazione della variante, le contestazioni ed eccezioni sollevate dagli istanti debbano essere esclusivamente accertate dalla Magistratura e non oggetto di “clamor fori” con attacchi personale ingiustificati.

Il Commissario Straordinario Antonio Russo

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