Il Tar per il Veneto ha emesso due sentenze con cui ha accolto altrettanti ricorsi contro alcune parti del Piano di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio regionale in data 29 aprile 2015.
L’azione legale dinanzi al Tar è stata promossa da una decina di imprese contro alcuni aspetti del piano. Il ricorrente motivo delle impugnazioni riguarda l’asserita mancanza del potere di approvare il piano in capo al Consiglio stesso poiché al momento di assunzione dell’atto, il 29 aprile 2015, era esaurito il quinquennio di durata in carica per cui l’organo operava nel cosiddetto regime di “prorogatio”, istituto secondo il quale è consentito un funzionamento limitato.
Il Tar ha ritenuto che mancasse il requisito della necessità e dell’urgenza e quindi ha affermato che il Consiglio regionale non aveva il potere, ultimata la legislatura e in attesa del voto, di approvare il piano perché doveva applicarsi il regime della competenza ridotta correlata all’esercizio dei compiti in regime di “prorogatio”. Malgrado questo presupposto l’annullamento è stato dichiarato solo per la parte di interesse dei ricorrenti. Ad esempio uno dei ricorsi riguarda l’annullamento dell’art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano, che prevedeva il divieto ampliare le volumetrie delle discariche.
Restano pendenti gli altri otto ricorsi, ma fino a nuove sentenze il piano rifiuti continua ad essere in vigore, tranne che per i singoli aspetti annullati dal Tar. Intanto, la Regione sta valutando il ricorso in appello al Consiglio di Stato e la richiesta di sospensiva delle sentenze del Tar.
