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Bollo auto. Occhio alla prescrizione

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Le tasse automobilistiche sono prescritte dal  terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento. Quindi la ricevuta del bollo con scadenza dicembre 2011 va conservata fino al 31 dicembre 2015. Il periodo di pagamento è gennaio 2012 dal quale si parte a contare tre anni. Questa la regola generale. A meno che nel triennio non sopraggiungano condoni, perché in tal caso vale la prescrizione breve del codice civile ossia 5 anni.

Il credito della Regione, dunque, per un bollo non pagato, in base all’art. 5 del D.l.953/82 modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità,  si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La stessa regola vale per l’automobilista, che qualora si accorga di aver pagato per errore due volte il medesimo bollo, ha tempo tre anni (sempre dal periodo successivo di pagamento) per chiedere il rimborso.

Per ultimo va detto che l’avviso di accertamento della Regione (beneficiaria del tributo) notificato nel triennio utile, interrompe la prescrizione. In questo caso i tre anni vanno ricalcolati dalla data di notifica. Infine, anche Equitalia, per il recupero del credito, ha tempo due anni da quando riceve l’incarico, per notificare la cartella esattoriale all’automobilista. Dopodiché la tassa è prescritta.

 

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