Dal prossimo 12 giugno, cambiano le regole sull’imposta provinciale di trascrizione. In base al decreto legislativo n.68 del 6/5/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/05/2011 infatti, sparisce la tassa fissa agevolata sui passaggi di proprietà dei veicoli acquistati da concessionari o da aziende che emettono fattura (atti soggetti a Iva). Lo stesso avviene per i veicoli nuovi. La tassa, inoltre, sarà calcolata in base alle tariffe della provincia di residenza dell’acquirente, anziché del venditore. Ci possono essere delle differenze fino al 30% in meno dell’imposta per le province autonome che hanno lasciato invariata la tariffa base senza aumenti. Non cambia nulla, invece, per i passaggi di proprietà tra privati, che già erano tassati proporzionalmente ai Kilowatt di potenza del motore e per le auto fino a 53 Kilowatt che continuano a pagare la tariffa minima. Diciamo che un passaggio di proprietà completo di un’utilitaria fatto da privatista agli sportelli del Pubblico Registro Automobilistico oppure della Motorizzazione costa circa 275 euro (di cui 181 euro di imposta provinciale, tariffa di Belluno). Aumenteranno sensibilmente i passaggi di proprietà delle auto di grossa cilindrata acquistati da concessionario e anche i costi d’iscrizione delle auto nuove sempre di grossa cilindrata che ora non avranno più il beneficio della tariffa minima. Con le vecchie regole, infatti, il passaggio di proprietà di una Ferrari acquistata da concessionario costava quanto una Panda, ossia 275 euro. Ora l’imposta viene calcolata sui Kilowatt e quindi il passaggio di proprietà costa oltre mille euro (dipende dalla potenza del motore).
DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 2011, N.68
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112) (GU n. 109 del 12-5-2011)
Art. 17
Tributi propri connessi al trasporto su gomma
1. A decorrere dall’anno 2012 l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell’articolo 60, commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L’aliquota dell’imposta di cui al comma 1 e’ pari al 12,5 per cento. A decorrere dall’anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, e’ approvato il modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961,
n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L’imposta e’ corrisposta con le modalità del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L’accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l’Agenzia delle entrate con proprio provvedimento adegua il modello di cui al comma 3 prevedendo l’obbligatorietà’ della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all’imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n. 1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia delle entrate per l’espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall’Agenzia delle entrate.
5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono
stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 56, comma 11, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le misure dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell’imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.
7. Con il disegno di legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell’IPT di cui all’articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in conformità alle seguenti norme generali:
a) individuazione del presupposto dell’imposta nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;
b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;
c) delimitazione dell’oggetto dell’imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;
d) determinazione uniforme dell’imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;
e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;
f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d’imposta.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province l’Ipt con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione può essere effettuata dall’Aci senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l’Aci stesso.
