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Guida in stato di ebbrezza. Cassazione: non confiscabile l’auto se è intestata alla società

La Corte di Cassazione Penale, sezione quarta, con sentenza n. 1536 del 14/01/2010 ha stabilito che non è confiscabile l’auto intestata ad una società di persone il cui conducente era stato trovato in stato di ebbrezza (artt.186 e 186bis Codice della Strada) dalle Forze dell’ordine (con tasso alcolemico di 2,30). Secondo la suprema Corte, infatti, i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì in titolarità della società, e dunque l’auto è da considerarsi proprietà di un terzo rispetto al conducente, e pertanto non confiscabile. La giurisprudenza civile richiamata dalla Corte ha avuto modo di precisare che “La società in nome collettivo, ancorchè non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costituisce centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l’art. 2266 c.c. – applicabile in virtù del richiamo che l’art. 2293 c.c. effettua ad esso – attribuisce alla società….” (Cass. Civ. 15/2/1999, n. 1231; vedi anche, Cass. Civ. 28/7/1997, n. 7021).

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