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Rettifica dell’articolo “Condannato tutore giudiziale”

Palazzo di Giustizia di Belluno

A rettifica di quanto scritto nell’articolo pubblicato il 14 dicembre u.s. relativo alla sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno, avente ad oggetto la condotta di peculato contestata al sig. Luciano Pasin, in veste di tutore della sorella, si precisa che il protutore avv. Marinella Pasin nonchè figlia di quest’ultimo, contrariamente a quanto sostenuto in detto articolo, non si è occupata della gestione del patrimonio dell’interdetta e non ha collaborato con il padre nello svolgimento di tale funzione. Infatti, secondo quanto ricostruito dal GUP del Tribunale di Belluno nell’ordinanza del 28.11.2019 (proc. n. 1504/2019 RGNR, 1585/2019 RG GIP):

il pro tutore ha la funzione di sostituire il tutore nel caso che egli sia impossibilitato allo svolgimento della sua funzione non di controllarlo né è responsabile della sua gestione  poiché è il giudice tutelare che ha tale funzione di vigilanza.” 
in merito, con preciso riferimento al caso di specie, il GUP ha aggiunto:.Non vi sono fatti oggettivi sufficienti dai quali derivare la partecipazione anche solo morale di Marinella Pasin nella condotta illecita del tutore difettando indizi concreti della sua conoscenza della mala gestione del patrimonio dell’interdetta e di un suo diretto coinvolgimento nei singoli atti di appropriazione indebita”.
Quanto all’operato del tutore, egli ci tiene a precisare che si è sempre occupato della sorella non facendole mai mancare l’assistenza e le cure necessarie, così come, prima di lui, suo padre; vero è che non aveva compreso appieno il significato dell’onere che incombe sul tutore di distinguere in modo rigoroso il proprio patrimonio da quello del soggetto da tutelare. Nè ha avuto modo di applicare questa regola non essendogli stato chiesto, per quasi 10 anni, alcun rendiconto. In ogni caso è intervenuta la sentenza che ha applicato la norma.
Aggiunge il sig. Luciano Pasin:” La gogna mediatica è surplus che non mi aspettavo; data la gravità della condanna sarebbe bastata la sua mera comunicazione nel rispetto dei principi di continenza e pertinenza; diversamente la sua pubblicazione con nome e cognome per esteso già inserito nel titolo e altri particolari non necessari e anche non corrispondenti al vero, hanno violato tali criteri.”

 

Al riguardo si precisa che, contrariamente a quanto scritto nell’articolo in questione, non vi è stato alcun risarcimento a favore dello Stato in quanto non è stato identificato come persona offesa; e infatti alcun danno è stato ad esso arrecato e che il sig. Pasin ha restituito le somme oggetto di contestazione nel capo di imputazione agli eredi dell’interdetta. Di conseguenza il Tribunale ha dissequestrato i beni oggetto di sequestro preventivo.

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