Con sentenza n.22049 del 23.07.2020 la Quinta Sezione penale della Cassazione ha stabilito che creare un falso profilo Facebook usando l’immagine di un’altra persona configura il reato di sostituzione di persona. Poco importa che l’immagine utilizzata sia una caricatura, la condotta criminosa sussiste comunque perché basta «l’illegittima sostituzione della propria all’altrui persona», tramite la creazione e l’uso di un falso profilo.
Per questo motivo i giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato dal Tribunale di Messina a più di due mesi di carcere per diffamazione e sostituzione di persona, perché aveva creato un falso profilo Facebook usando la foto caricaturale di una donna, di cui offendeva la reputazione. La sentenza del Tribunale venne poi confermata dalla Corte d’Appello di Messina.Tale condotta, oltre al reato previsto dall’articolo 494 del codice penale, integra anche la diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, comma 3 dello stesso codice, sotto l’aspetto dell’offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa.
Inoltre, ricordano gli ermellini, integra il reato di sostituzione di persona di cui al suddetto articolo 494 CP, «la condotta di colui che crea e utilizza un profilo su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata a un nickname di fantasia e a caratteristiche personali negative, e la descrizione di un profilo poco lusinghiero sui social network evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine».
Non rileva, infine, che, attraverso la sostituzione di persona, sia stata divulgata una «immagine caricaturale» della persona offesa, essendo sufficiente «l’illegittima sostituzione della propria all’altrui persona, mediante creazione e utilizzo di un falso profilo facebook».
