Al fine di fare un po’ di chiarezza sull’argomento riguardante il decreto dell’acqua precisando anche la sizione del nostro Movimento, in risposta alla lettera apparsa sul Corriere delle Alpi di ieri 24 novembre , si rende noto:I Servizi pubblici locali come disciplinati dall’Art. 15 del DL 135/09 Il Governo ha dovuto intervenire per la seconda volta sulla disciplina dei servizi pubblici locali poiché la redazione del Regolamento previsto dall’art. 23-bis del Decreto – legge 112/2008 si è dimostrata copiosa, a causa della mancanza di chiarezza del testo che lasciava troppa discrezionalità alle scelte dello stesso Regolamento. Da tenere conto che la liberalizzazione dei servizi pubblici locali è già contenuta nel programma di governo della Casa delle Libertà. Lo scopo pertanto del Governo è stato quello di mettere paletti precisi per la privatizzazione dei servizi
pubblici locali e definire il periodo transitorio, garantendo la libera concorrenza nella gestione, come imposto dalle norme comunitarie, ma allo stesso tempo, da una parte, salvaguardando la proprietà
pubblica delle reti e, dall’altra, evitando di consegnare la gestione dei pubblici servizi nelle mani di un oligopolio o delle multinazionali straniere. Peraltro, sono stati esclusi dalla disciplina generale alcuni settori già normati con propria disciplina,
come la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali, che si aggiungono ai servizi di distribuzione del gas già precedentemente esclusi dal
collegato energia. Le modalità di gestione dei servizi non sono altre che quelle imposte dalle norme comunitarie. In
particolare, conformemente alla giurisprudenza comunitaria maturata ultimamente, è stata riconosciuta quale modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alla pari
della gara pubblica, l’affidamento diretto a società “miste”, (Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato) a condizione che il socio privato venga selezionato attraverso procedure pubbliche e
che con la stessa gara si attribuiscano anche i compiti operativi connessi alla gestione del servizio. L’inserimento di un limite alla partecipazione privata nella società, non inferiore al 40 per cento,
intende, da una parte garantire il controllo pubblico del PPPI e dall’altra rendere “stimolante” la partecipazione da parte dei soggetti privati.