Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare.
Entro lunedì 23 maggio, l’elettore deve far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione dove si attesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dall’ASL.
