{"id":113934,"date":"2020-04-21T16:32:31","date_gmt":"2020-04-21T14:32:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bellunopress.it\/?p=113934"},"modified":"2020-04-21T16:32:33","modified_gmt":"2020-04-21T14:32:33","slug":"i-sindaci-dei-7-capoluoghi-del-veneto-in-videoconferenza-uniti-nellappello-al-governo-puntare-sui-comuni-per-la-ripartenza-massaro-eroghiamo-il-90-dei-servizi-ai-cittadini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2020\/04\/21\/i-sindaci-dei-7-capoluoghi-del-veneto-in-videoconferenza-uniti-nellappello-al-governo-puntare-sui-comuni-per-la-ripartenza-massaro-eroghiamo-il-90-dei-servizi-ai-cittadini\/","title":{"rendered":"I sindaci dei 7 capoluoghi del Veneto in videoconferenza, uniti nell&#8217;appello al governo: &#8220;Puntare sui comuni per la ripartenza&#8221;. Massaro: &#8220;Eroghiamo il 90% dei servizi ai cittadini&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2020\/04\/21\/i-sindaci-dei-7-capoluoghi-del-veneto-in-videoconferenza-uniti-nellappello-al-governo-puntare-sui-comuni-per-la-ripartenza-massaro-eroghiamo-il-90-dei-servizi-ai-cittadini\/videoconferenza-21-04-2020_edited\/\" rel=\"attachment wp-att-113935\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-113935\" src=\"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/videoconferenza-21-04-2020_edited.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"525\" srcset=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/videoconferenza-21-04-2020_edited.jpg 800w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/videoconferenza-21-04-2020_edited-500x328.jpg 500w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/videoconferenza-21-04-2020_edited-696x457.jpg 696w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/videoconferenza-21-04-2020_edited-640x420.jpg 640w, https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/videoconferenza-21-04-2020_edited-741x486.jpg 741w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/a>I sette sindaci delle Citt\u00e0 capoluogo del Veneto fanno fronte comune e presentano un documento condiviso con 20 concrete proposte al Governo per aiutare gli Enti locali nella fase della ripartenza che si sta per aprire. L&#8217;iniziativa \u00e8 stata presentata questa mattina con una conferenza stampa in web-conference dalla Smart Control Room dell&#8217;Isola Nova del Tronchetto di Venezia con connessi tutti i primi cittadini firmatari del documento: Luigi Brugnaro per Venezia, Mario Conte per Treviso (che \u00e8 anche presidente di Anci Veneto), Federico Sboarina per Verona, Francesco Rucco per Vicenza, Sergio Giordani per Padova, Jacopo Massaro per Belluno ed Edoardo Gaffeo per Rovigo.<\/p>\n<p>&#8220;I danni sono davvero ingenti &#8211; ha esordito Mario Conte &#8211; Prima abbiamo vissuto la preoccupazione sanitaria, e ringrazio la Regione e il governatore Luca Zaia per la sua azione, poi abbiamo vissuto la preoccupazione per i bilanci di cittadini e commercianti, ora per i conti degli enti locali e per i servizi erogati. Noi sindaci abbiamo apprezzato lo stanziamento di 3,5 miliardi di euro da parte del Governo, ma deve essere solo un primo passo e ne serviranno altri. La conta dei danni \u00e8 inestimabile. Questo \u00e8 il partito dei sindaci &#8211; ha aggiunto &#8211; Un partito che, al di l\u00e0 delle appartenenze politiche, ci vede uniti ai colleghi di altri 560 comuni veneti nel voler rispondere ai cittadini nei prossimi difficili mesi&#8221;.<\/p>\n<p>Per farlo i sindaci veneti chiedono strumenti contabili ad hoc puntando soprattutto sulla sburocratizzazione: &#8220;Siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo remare insieme &#8211; ha aggiunto il sindaco di Padova Sergio Giordani &#8211; Chiedo di liberare i nostri Comuni dalle limitazioni del patto di stabilit\u00e0, perch\u00e9 siamo Enti virtuosi. Non stiamo chiedendo un euro al Governo, chiediamo solo che ci siano dati gli strumenti per rispondere ai bisogni dei cittadini&#8221;.<\/p>\n<p>Una richiesta trasversale e univoca: &#8220;Tutti e sette i sindaci hanno condiviso i 20 punti del documento &#8211; ha affermato Federico Sboarina, sindaco di Verona &#8211; Saremo fermi e determinati, ne va del futuro dei nostri cittadini. L&#8217;impatto della crisi per gli enti locali \u00e8 stato devastante, ma una volta che arriveranno risorse non potremo sbattere contro la burocrazia&#8221;.<\/p>\n<p>Si chiedono procedure pi\u00f9 snelle e liquidit\u00e0 sufficiente: &#8220;Abbiamo la necessit\u00e0 di coprire i mancati introiti per poter garantire i servizi alla popolazione &#8211; ha spiegato il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco &#8211; In pi\u00f9 nell&#8217;ultimo capoverso della lettera di accompagnamento al documento chiediamo strumenti di gestione dell&#8217;ordine pubblico straordinari. Sul tema della sicurezza nei prossimi mesi dovr\u00e0 esserci un&#8217;attenzione particolare&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;Per gli enti locali \u00e8 la tempesta perfetta &#8211; ha aggiunto il primo cittadino di Rovigo, Edoardo Gaffeo &#8211; diminuiscono le entrate e aumentano in maniera esponenziale le richieste della comunit\u00e0, tutti temi su cui i sindaci sono e saranno in prima linea. E&#8217; necessario avere a disposizione risorse immediate e concrete&#8221;.<\/p>\n<p>Le richieste al Governo sono state definite &#8220;tecniche ma importanti&#8221; dal sindaco di Belluno Jacopo Massaro: &#8220;I Comuni oggi erogano quasi il 90% dei servizi ai cittadini &#8211; ha spiegato &#8211; ma rappresentano solo il 7,6% della spesa dello Stato e il 2% del deficit. In questa fase post emergenziale servir\u00e0 puntare su di loro, ma i Comuni sono come aziende, non possono fare debito pubblico. Possono erogare servizi solo a fronte di entrate sufficienti, per questo abbiamo la necessit\u00e0 che ci vengano dati gli strumenti necessari, che oggi chiediamo al Governo e che presto chiederemo anche alla Regione del Veneto&#8221;.<\/p>\n<p>Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha sintetizzato le posizioni dei colleghi e spiegato la genesi dell&#8217;iniziativa congiunta: &#8220;Siamo partiti da un documento sottoscritto tra tutti i 44 sindaci del Veneziano &#8211; ha sottolineato &#8211; il testo \u00e8 stato emendato e migliorato per venire incontro alle necessit\u00e0 delle principali citt\u00e0 venete. E&#8217; il momento dell&#8217;unit\u00e0 per rispondere ai problemi dei cittadini, che sono a casa e sono spaventati dalla crisi economica. Un bilancio complessivo dei danni, stando alle prime stime, si aggira tra i 220 e i 240 milioni di mancati introiti per le casse dei Comuni capoluogo veneti, tra cui spiccano i 115 milioni di euro per il Comune di Venezia, senza contare le societ\u00e0 partecipate. I piccoli imprenditori e quelli della filiera turistica sono stati colpiti al cuore, la citt\u00e0 \u00e8 in ginocchio da questo punto di vista. Il Governo &#8211; ha rimarcato &#8211; deve comprendere l&#8217;importanza dei Comuni, per questo ci aspettiamo una sua risposta rapida. Il tema pi\u00f9 importante \u00e8 il trasporto pubblico locale &#8211; ha concluso &#8211; non siamo in condizione di riprendere con le stesse logiche di prima, per\u00f2 \u00e8 evidente che il Veneto ha una struttura politica e sociale trasversale su cui puntare, di questo vado decisamente fiero&#8221;.<\/p>\n<p>A\u00a0<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3asEQTg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">questo link<\/a> la diretta Facebook della conferenza stampa<\/p>\n<p><strong>Ecco i tutti i punti del documento<\/strong><\/p>\n<p>1. Accertamento convenzionale IMU<br \/>\nART. ___ \u201cAccertamento convenzionale IMU\u201d<br \/>\n1. Per l\u2019anno 2020 i Comuni possono accertare, a titolo di Imposta Municipale propria di cui<br \/>\nall\u2019art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, un importo pari al maggior<br \/>\nvalore tra i versamenti effettuati dai contribuenti a tale titolo entro la scadenza prevista per<br \/>\nl\u2019approvazione del rendiconto 2020 e la somma dei versamenti accertati nel 2019 a titolo di<br \/>\nImposta Municipale Propria e di Tassa sui Servizi Indivisibili di cui all\u2019art. 1, commi 639 e<br \/>\nsuccessivi, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.<br \/>\n2. La somma dei versamenti accertati nel 2019 a titolo di Imposta Municipale Propria e di Tassa sui Servizi Indivisibili di cui all\u2019art. 1, commi 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 da utilizzarsi ai sensi del comma precedente deve essere diminuita del previsto minor gettito derivante dall\u2019applicazione per il 2020 di un\u2019aliquota dell\u2019Imposta Municipale Propria di cui all\u2019art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 inferiore alla somma delle aliquote dell\u2019Imposta Municipale Propria e della Tassa sui Servizi Indivisibili di cui all\u2019art. 1, commi 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.<br \/>\n3. A decorrere dall\u2019anno 2021, nel caso in cui l\u2019accertamento effettuato ai sensi del comma 1 non risulti interamente riscosso, gli importi accertati a titolo di Imposta Municipale Propria non versata con riferimento all\u2019anno di imposta 2020 ovvero versata dai contribuenti in sede di ravvedimento operoso, non costituiscono disponibilit\u00e0 di bilancio fino a concorrenza delle somme accertate ai sensi del comma 1 e non riscosse. In sede di rendiconto relativo all\u2019esercizio 2025, le somme accertate nell\u2019anno 2020 ai sensi del comma 1 e non riscosse alla data del 31.12.2025 sono definitivamente eliminate dal conto del bilancio.<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione consente ai Comuni di procedere ad un accertamento convenzionale<br \/>\nin materia di Imposta Comunale sugli Immobili di cui all\u2019art. all\u2019art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per far fronte alle possibili minori entrate derivanti dalla situazione economica conseguente all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19. L\u2019accertamento convenzionale, che ripropone una analoga norma introdotta per l\u2019esercizio 2012 dall\u2019art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, consente agli enti locali di evitare le ricadute negative sui relativi bilanci derivanti dall\u2019obbligo di accertare esclusivamente le somme riscosse ai sensi del punto 3.7.5 dell\u2019Allegato 4\/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I commi 2 e 3 dell\u2019articolo introducono meccanismi di garanzia al fine di ridurre la possibilit\u00e0 che gli accertamenti convenzionali si traducano in maggiori disponibilit\u00e0 di bilancio senza la formazione di un correlato diritto di credito nei 5 anni successivi.<\/p>\n<p>2. Anticipazione liquidit\u00e0, tramite CDP, per gestire lo spostamento di tasse e tributi<br \/>\ncon oneri a carico dello Stato<br \/>\nART. ___ \u201cAnticipazione di liquidit\u00e0 a favore degli Enti Locali\u201d<br \/>\n1. Al fine di fronteggiare eventuali problemi di liquidit\u00e0 degli enti locali derivanti dalla<br \/>\nemergenza epidemiologica da COVID-19, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. \u00e8 autorizzata a<br \/>\nconcedere ai comuni anticipazioni di liquidit\u00e0 da destinare al pagamento di debiti relativi a<br \/>\nsomministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali e somme<br \/>\ndovute per stipendio, salario e indennit\u00e0 derivanti dal rapporto di lavoro dipendente.<br \/>\n2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell\u2019anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.<br \/>\n3. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell\u2019articolo 3,<br \/>\ncomma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l\u2019obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al<br \/>\nperfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui<br \/>\nall\u2019articolo 203, comma 1, lettera b), e all\u2019articolo 204 del testo unico di cui al Decreto<br \/>\nLegislativo 18 agosto 2000, n. 267.<br \/>\n4. Le anticipazioni sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all\u2019articolo 206 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui<br \/>\nall\u2019articolo 159, comma 2, e all\u2019articolo 255, comma 10, del predetto Decreto Legislativo 18<br \/>\nagosto 2000, n. 267.<br \/>\n5. Il ricorso all\u2019anticipazione di liquidit\u00e0 da parte dei Comuni pu\u00f2 essere attivata solo<br \/>\nallorquando la giacenza di cassa scenda al di sotto del 20% rispetto alla giacenza al<br \/>\n31.12.2019.<br \/>\n6. La richiesta di anticipazione \u00e8 corredata di un\u2019apposita dichiarazione sottoscritta dal<br \/>\nResponsabile Finanziario contenente l\u2019elenco dei debiti da pagare con l\u2019anticipazione redatta<br \/>\nutilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del<br \/>\nrilascio delle certificazioni di cui all\u2019articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n.<br \/>\n35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.<br \/>\n7. Il Comune effettua il pagamento dei debiti per i quali ha ottenuto l\u2019anticipazione di liquidit\u00e0 entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione.<br \/>\n8. Le anticipazioni attivate devono essere integralmente restituite entro il 31.12.2021<br \/>\n9. Gli interessi passivi relativi all\u2019anticipazione sono a carico dello Stato.<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione consente ai Comuni di procedere alla richiesta di una anticipazione di<br \/>\nliquidit\u00e0 alla Cassa Depositi e Presiti al fine fronteggiare problemi di cassa derivanti sia dalle mancate entrate, e dai mancati versamenti, conseguenti all\u2019emergenza epidemiologica<br \/>\nCOVID-19 che pu\u00f2, tra gli altri aspetti, generare una tensione di liquidit\u00e0 nei soggetti che<br \/>\ndevono procedere al pagamento dei debiti nei confronti dei Comuni, sia per favorire lo<br \/>\nslittamento dei termini di versamento di tributi e imposte comunali. La misura quindi si<br \/>\ninserisce in quelle che tendono a favorire immissione di liquidit\u00e0 nel sistema in un momento<br \/>\nnel quale \u00e8 oltremodo importante che i fornitori degli enti locali vengano correttamente ed<br \/>\nin tempi celeri pagati.<\/p>\n<p>3. Esclusione della TARI\/TARIP per attivit\u00e0 economico produttive chiuse per legge<br \/>\no comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale<br \/>\nART. ___ \u201cMisure in materia di Tassa Rifiuti Solidi Urbani\u201d<br \/>\n1. Per l\u2019anno 2020 la Tari o della Tari corrispettivo non sono dovute dalle attivit\u00e0 economiche e produttive per il periodo di chiusura imposto dal DPCM dell\u201911 marzo 2020 e sue successive proroghe o per il periodo di chiusura comunque direttamente causato dalla situazione emergenziale in atto.<br \/>\n2. Al fine di garantire la continuit\u00e0 del servizio di igiene urbana, il minor gettito, comprensivo dell\u2019addizionale provinciale Tefa, dovuto alle previsioni del comma 1 viene rimborsato dallo Stato ai Comuni in regime di Tari o ai gestori in caso di Tari corrispettivo ed alle Provincie ed alle Citt\u00e0 Metropolitane tramite l\u2019istituzione di un apposito fondo.<br \/>\n3. A tal fine con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall\u2019entrata in vigore del<br \/>\npresente provvedimento, del Ministro dell\u2019Economica e delle Finanze verranno stabiliti i<br \/>\ntermini e le modalit\u00e0 con cui i Comuni in regime di Tari e i soggetti gestori in caso di regime<br \/>\ndi Tari corrispettivo potranno presentare la domanda per l\u2019erogazione del finanziamento del<br \/>\nminor gettito.<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione consente alle attivit\u00e0 economiche e produttive di non sostenere i costi per la Tari o la Tari corrispettivo per il periodo di chiusura imposto in seguito all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 e al contempo garantisce i Comuni e i soggetti gestori del servizio di igiene urbana di poter essere tenuti indenni dal relativo minor gettito che altrimenti verrebbe a gravare sulla generalit\u00e0 degli utenti Tari o Tari corrispettivo.<br \/>\nE\u2019 infatti necessario sia garantire il gettito previsto dai piani economico finanziari del<br \/>\nservizio rifiuti (PEF) approvati per l\u2019anno 2020, e ci\u00f2 anche al fine sia di garantire il regolare<br \/>\nsvolgimento del servizio di igiene urbana che oggi costituisce un presidio essenziale e<br \/>\nindispensabile nell\u2019attivit\u00e0 di contenimento dell\u2019emergenza epidemiologica, sia di prevenire<br \/>\npossibili contenziosi sulla debenza del tributo o del corrispettivo nel periodo in questione.<br \/>\nTale ultimo aspetto, peraltro, assume particolare rilevanza in presenza di norme<br \/>\nregolamentari che possono trattare in maniera disomogenea tale fattispecie, creando<br \/>\npertanto anche situazioni di disparit\u00e0.<\/p>\n<p>4. Esclusione dell\u2019imposta sulla pubblicit\u00e0\/canone installazione mezzi pubblicitari<br \/>\nper attivit\u00e0 economico produttive chiuse per legge o comunque chiuse a seguito<br \/>\ndella situazione emergenziale<br \/>\nART. _____ \u201cDisposizioni in materia di Imposta sulla Pubblicit\u00e0<br \/>\ne di Canone per l\u2019installazione dei Mezzi Pubblicitari\u201d<br \/>\n1. Al fine di ridurre gli oneri causati dall\u2019emergenza COVID-19, in deroga alle previsioni di cui all\u2019articolo 1 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed alle previsioni regolamentari di ciascun comune, l\u2019imposta sulla pubblicit\u00e0 non \u00e8 dovuta per le attivit\u00e0 soggette a chiusura ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e sue successive proroghe.<br \/>\n2. Per l\u2019anno 2020 i Comuni, con deliberazione di Giunta, possono individuare ulteriori periodi nell\u2019anno nei quali non applicare l\u2019imposta sulla pubblicit\u00e0, anche per classi di insegne o di soggetti passivi.<br \/>\n3. La previsione di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche per il canone per l\u2019installazione dei mezzi pubblicitari per i Comuni che si sono avvalsi della facolt\u00e0 di cui all\u2019articolo 62 del<br \/>\ndecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.<br \/>\n4. Il minor gettito derivante dall\u2019applicazione del comma 1 \u00e8 rimborsato ai Comuni dallo Stato tramite l\u2019istituzione di un apposito fondo.<br \/>\n5. A tal fine con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall\u2019entrata in vigore del<br \/>\npresente provvedimento, del Ministro dell\u2019Economica e delle Finanze verranno stabiliti i<br \/>\ntermini e le modalit\u00e0 con cui i Comuni potranno presentare la domanda per l\u2019erogazione del<br \/>\nfinanziamento del minor gettito.<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione mira a sostenere alcune tra le categorie economiche maggiormente<br \/>\ncolpite dall\u2019emergenza COVID-19 costrette a chiusura ex-lege ed a prevenire eventuali<br \/>\ncontenziosi sulla debenza dell\u2019imposta\/canone durante il periodo di chiusura<br \/>\n5. Esclusione della Tassa di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche\/Canone<br \/>\nOccupazione Spazi ed Aree Pubbliche per attivit\u00e0 economico produttive chiuse<br \/>\nper legge o comunque chiuse a seguito della situazione emergenziale<br \/>\nART. _____ \u201cDisposizioni in materia di Tassa per l\u2019Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche<br \/>\ne di Canone per l\u2019Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche\u201d<br \/>\n1. Al fine di ridurre gli oneri causati dall\u2019emergenza COVID-19, in deroga alle previsioni di cui all\u2019articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ed alle previsioni regolamentari di ciascun comune, la tassa per l\u2019occupazione di spazi ed aree pubbliche non \u00e8 dovuta per le attivit\u00e0 soggette a chiusura ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e sue successive proroghe.<\/p>\n<p>2. Per l\u2019anno 2020 i Comuni, con deliberazione di Giunta, possono individuare ulteriori periodi nell\u2019anno nei quali non applicare tassa per l\u2019occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per tipologia di occupazioni o di soggetti passivi.<br \/>\n3. La previsione di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche per il canone per l\u2019occupazione di spazi ed aree pubbliche per i Comuni che si sono avvalsi della facolt\u00e0 di cui all\u2019articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.<br \/>\n4. Il minor gettito derivante dall\u2019applicazione del comma 1 \u00e8 rimborsato ai Comuni dallo Stato tramite l\u2019istituzione di un apposito fondo.<br \/>\n5. A tal fine con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall\u2019entrata in vigore del<br \/>\npresente provvedimento, del Ministro dell\u2019Economica e delle Finanze verranno stabiliti i<br \/>\ntermini e le modalit\u00e0 con cui i Comuni potranno presentare la domanda per l\u2019erogazione del<br \/>\nfinanziamento del minor gettito.<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione mira a sostenere alcune tra le categorie economiche maggiormente<br \/>\ncolpite dall\u2019emergenza COVID-19 costrette a chiusura ex-lege ed a prevenire eventuali<br \/>\ncontenziosi sulla debenza dell\u2019imposta\/canone durante il periodo di chiusura<br \/>\n6. Eliminazione, per gli anni 2020 e 2021, dei vincoli nell&#8217;utilizzo dell&#8217;avanzo di amministrazione libero<br \/>\nART. _____ \u201cUtilizzo avanzi per spese correnti\u201d<br \/>\n1. L\u2019articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, viene rinominato \u00abUtilizzo avanzi per spese correnti a fronte dell\u2019emergenza COVID-19\u00bb;<br \/>\n2. Al comma 2, dell\u2019articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le<br \/>\nseguenti modifiche:<br \/>\na. le parole \u00ablimitatamente all\u2019esercizio finanziario 2020\u00bb sono sostituite con le parole<br \/>\n\u00ablimitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021\u00bb;<br \/>\nb. le parole \u00abconnesse con l\u2019emergenza in corso\u00bb sono soppresse;<br \/>\nc. il periodo da \u00abAgli stessi fini\u00bb fino a \u00abdel medesimo testo unico\u00bb sono soppresse.<\/p>\n<p>La modifica in questione mira a liberalizzare gli utilizzi degli avanzi di amministrazione per gli esercizi 2020 e 2021, fermo restando il vincolo relativo all\u2019applicabilit\u00e0 solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Tale misura, infatti, prende atto che l\u2019emergenza epidemiologica impatta sui bilanci degli enti locali sia con maggiori spese direttamente legate all\u2019emergenza sanitaria, sia con riflessi indiretti come minori entrate che si potranno manifestare anche in esercizi successivi al 2020, alla luce delle ricadute economiche dell\u2019emergenza stessa. La modifica, quindi, mira a fornire agli enti locali strumenti aggiuntivi senza aggravio di costi per le finanze pubbliche al fine di fronteggiare le probabili conseguenze negative nei bilanci stesso. La soppressione della possibilit\u00e0 di utilizzi di talune<\/p>\n<p>entrate vincolate viene inserita in conseguenza di una proposta pi\u00f9 articolata della possibilit\u00e0<br \/>\ndi utilizzo delle entrate aventi vincolo di destinazione.<br \/>\n7. Possibilit\u00e0 di utilizzo, negli anni 2020 e 2021, dell&#8217;avanzo di amministrazione<br \/>\nvincolato e per investimenti per il finanziamento della spesa corrente<br \/>\nART. ___ \u201cUtilizzo avanzi per investimenti e vincolati per spese correnti\u201d<br \/>\n1. Dopo il comma 2, dell\u2019articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, vengono inseriti<br \/>\ni seguenti:<br \/>\n\u201c3. In deroga all\u2019articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 gli enti<br \/>\nlocali possono utilizzare, limitatamente agli anni 2020 e 2021, i fondi confluiti nell\u2019avanzo di<br \/>\namministrazione destinati agli investimenti per il finanziamento della spesa corrente.<br \/>\n4. Per gli anni 2020 e 2021, gli enti locali possono utilizzate per il finanziamento delle spese<br \/>\ncorrenti e per il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e<br \/>\ndegli altri prestiti di natura pluriennale, le somme comunque acquisite dagli enti locali in<br \/>\nvirt\u00f9 di normativa primaria e norme di settore e confluite nell\u2019avanzo di amministrazione<br \/>\nvincolato ad eccezione di quelle rinvenenti dalla contrazione di mutui e prestiti, da aperture<br \/>\ndi credito, da anticipazioni di liquidit\u00e0, da contributi europei, statali e regionali a<br \/>\nrendicontazione come individuati dal punto 3.6, lettera c) dell\u2019allegato 4\/2 al Decreto<br \/>\nLegislativo 23 giugno 2011, n. 118, dalle sanzioni di cui all\u2019art. 31, comma 4 bis del Decreto<br \/>\ndel Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e di quelle vincolate a fronte di obblighi<br \/>\nche verranno a maturazione negli successivi.\u201d<br \/>\nRELAZIONE TECNICA<br \/>\nLa norma in questione, in considerazione della particolare situazione economica<br \/>\nconseguente all\u2019emergenza epidemiologica COVID-19 e delle pesanti ricadute nei bilanci<br \/>\ndegli enti locali, consente di utilizzare i fondi confluiti in avanzo di amministrazione per<br \/>\ninvestimenti e vincolato, limitatamente agli anni 2020 e 2021, per il finanziamento delle<br \/>\nspese correnti, al fine di individuare risorse incrementali per i bilanci senza oneri aggiuntive<br \/>\nper le finanze pubbliche.<\/p>\n<p>8. Possibilit\u00e0 di utilizzare, per gli anni 2020 e ed il 2021, la generalit\u00e0 delle entrate<br \/>\nper il finanziamento della spesa corrente in deroga ai vincoli di destinazione<br \/>\nART. ___ \u201cUtilizzo di entrate a specifica destinazione\u201d<br \/>\n1. In deroga alle previsioni di cui agli articoli 162, comma 6, 199, comma 1 bis e 193, comma 3<br \/>\ndel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli anni 2020 e 2021 possono essere<br \/>\nutilizzate per il finanziamento delle spese correnti e per il rimborso delle quote di capitale<br \/>\ndelle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti di natura pluriennale, tutte le<br \/>\nentrate comunque acquisite dagli enti locali in virt\u00f9 di normativa primaria e norme di settore<br \/>\nad eccezione di quelle provenienti dalla contrazione di mutui e prestiti, da aperture di<br \/>\ncredito, da anticipazioni di liquidit\u00e0, da contributi europei, statali e regionali a<br \/>\nrendicontazione come individuati dal punto 3.6, lettera c) dell\u2019allegato 4\/2 al Decreto<br \/>\nLegislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dalle sanzioni di cui all\u2019art. 31, comma 4 bis del Decreto<br \/>\ndel Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.<br \/>\nRELAZIONE TECNICA<br \/>\nLa norma in questione, in considerazione della particolare situazione economica<br \/>\nconseguente all\u2019emergenza epidemiologica COVID-19 e delle pesanti ricadute nei bilanci<br \/>\ndegli enti locali, mira fornire agli stessi enti locali risorse senza costi aggiuntivi per le finanze pubbliche, consentendo un utilizzo diffuso delle entrate comunque acquisite dall\u2019ente locale normalmente aventi vincoli di utilizzo o di destinazione.<br \/>\nDalla deroga introdotta con il presente articolo sono escluse le entrate derivanti da<br \/>\ncontributi europei, statali o regionali costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a<br \/>\nfavore di un\u2019amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione\/determinazione dell\u2019ente erogante di voler finanziare la spesa \u201ca rendicontazione\u201d nonch\u00e9 i proventi derivanti dall\u2019accensione di mutui e prestiti a<br \/>\nqualsiasi titolo. Restano altres\u00ec esclusi i proventi delle sanzioni di cui all\u2019art. 31, comma 4 bis Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 il cui utilizzo resta vincolato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.<br \/>\n9. Riduzione della percentuale di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia<br \/>\nEsigibilit\u00e0 negli anni 2020 e 2021<br \/>\nART. ___ \u201cDisposizioni in materia di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilit\u00e0\u201d<br \/>\n1. Al paragrafo 3.3 dell&#8217;allegato 4.2, recante \u00abPrincipio contabile applicato concernente la<br \/>\ncontabilit\u00e0 finanziaria\u00bb, annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: \u00ab,<br \/>\nnel 2020 \u00e8 pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l&#8217;accantonamento al fondo \u00e8 effettuato<br \/>\nper l&#8217;intero importo\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab, nel 2020 e nel 2021 \u00e8 pari almeno al<br \/>\n50 per cento e dal 2022 l&#8217;accantonamento al fondo \u00e8 effettuato per l&#8217;intero importo\u00bb e le<br \/>\nparole \u00absalva la facolt\u00e0 prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente<\/p>\n<p>principio\u00bb sono sostituite dalle seguenti \u00absalva la facolt\u00e0 prevista per gli esercizi dal 2015 al<br \/>\n2018 e dal 2020 al 2021, disciplinata nel presente principio\u00bb.<br \/>\nLa proposta consente di liberare una parte dell\u2019accantonamento al FCDE sia in fase di<br \/>\nprevisione che in fase di rendiconto, in deroga all\u2019attuale normativa sulla quota di<br \/>\naccantonamento minima, al fine di sostenere gli equilibri di bilancio negli anni 2020 e 2021.<br \/>\n10.Rimborso ai Comuni di una quota delle minori entrate calcolate come<br \/>\npercentuale sul gettito di sanzioni CdS, Contributo di sbarco, addizionale<br \/>\ncomunale all\u2019IRPEF, Imposta soggiorno, TOSAP\/COSAP, Imposta<br \/>\npubblicit\u00e0\/CIMP, proventi accesso Zona traffico limitato, proventi da sosta su<br \/>\nstalli comunali\/parcheggi comunali, entrate da musei, entrate relative a servizi<br \/>\nscolastici, da canoni di concessioni\/fitti relativi a impianti sportivi e relativi ad<br \/>\naltri immobili comunali.<br \/>\nART. ___ \u201cDisposizioni in materia di sostegno ai Comuni per ristoro minori entrate\u201d<br \/>\n1. Presso il Ministero dell\u2019Interno \u00e8 istituito un fondo pari ad euro 8.000 milioni finalizzato a<br \/>\nristorare i Comuni del minor gettito derivante dalle ricadute socio-economiche<br \/>\ndell\u2019emergenza COVID-19.<br \/>\n2. Il fondo \u00e8 ripartito in misura pari all\u2019incidenza percentuale della somma delle entrate<br \/>\naccertate nel triennio 2017\/2019 a titolo di sanzioni per violazioni al codice della strada,<br \/>\nimposta di soggiorno, contributo di sbarco, addizionale comunale all\u2019Irpef, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, canone per l\u2019occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta sulla pubblicit\u00e0, canone per l\u2019installazione dei mezzi pubblicitari, proventi accesso a zone a traffico limitato, proventi da sosta su stalli comunali\/parcheggi comunali, entrate da musei, entrate relative a servizi scolastici ed educativi, da canoni di concessioni\/fitti relativi a impianti sportivi e relativi ad altri immobili comunali.<br \/>\n3. Qualora in sede di rendiconto 2020 la somma tra le entrate di cui al comma 2 accertate nel medesimo anno ed il contributo ricevuto ai sensi del presente articolo risulti superiore<br \/>\nrispetto alla media delle entrate accertate nel triennio 2017\/2019, l\u2019eccedenza \u00e8 restituita al bilancio dello Stato.<\/p>\n<p>L\u2019emergenza sanitaria e i conseguenti provvedimenti hanno un impatto anche con<br \/>\nriferimento alle entrate comunali, ed in particolare di quelle che sono diretta conseguenza<br \/>\ndei provvedimenti di riduzione della movimentazione delle persone. L\u2019articolo quindi<br \/>\npropone una misura di ristoro ai comuni delle minori entrate calcolate come incidenza delle<br \/>\nentrate direttamente coinvolte nella riduzione di gettito sul totale del fondo da ripartire.<\/p>\n<p>11.Trasferimenti compensativi spese emergenziali<br \/>\nART. ___ \u201cFondo per la sanificazione degli ambienti<br \/>\ndi Province, Citt\u00e0 Metropolitane e Comuni\u201d<br \/>\n1. Al comma 1 dell\u2019articolo 114 del decreto legge 17 marzo 2003, n. 18, sono apportate le<br \/>\nseguenti modifiche:<br \/>\na. le parole \u00ab70 milioni\u00bb sono sostituite con le parole \u00ab250 milioni\u00bb;<br \/>\nb. dopo le parole \u00abcitt\u00e0 metropolitane e comuni\u00bb sono aggiunte le parole \u00abe per<br \/>\nl\u2019acquisto di DPI da destinare al personale degli stessi enti locali\u00bb;<br \/>\nc. le parole \u00abIl fondo \u00e8 destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province<br \/>\ne citt\u00e0 metropolitane\u00bb sono sostituite con e parole \u00abIl fondo \u00e8 destinato per 230<br \/>\nmilioni ai comuni e per 20 milioni alle province e citt\u00e0 metropolitane\u00bb.<br \/>\n2. Al comma 2 dell\u2019articolo 114 del decreto legge 17 marzo 2003, n. 18, le parole \u00abentro 30<br \/>\ngiorni\u00bb sono sostituite dalle parole \u00abentro 60 giorni\u00bb.<br \/>\n3. Al comma 3 dell\u2019articolo 114 del decreto legge 17 marzo 2003, n. 18, le parole \u00abpari a 70 milioni\u00bb sono sostituite dalle parole \u00abpari a 250 milioni\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019attuale stanziamento previsto dall\u2019articolo 114 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,<br \/>\ndestinato esclusivamente alle spese di sanificazione locali, ambienti e mezzi, pari a 70 mln,<br \/>\nappare del tutto insufficiente sia in considerazione del protrarsi della situazione<br \/>\nemergenziale, sia in considerazione della necessit\u00e0 di ampliare all\u2019acquisto dei DPI<br \/>\n(mascherine, guanti, ecc.), la cui spesa \u00e8 gi\u00e0 stata sostenuta dagli enti locali.<br \/>\n12.Rinvio accantonamenti Fondo Debiti Commerciali<br \/>\nART. ___ \u201cRinvio accantonamenti Fondo Debiti Commerciali\u201d<br \/>\n1. All\u2019articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole \u00abA partire dall&#8217;anno 2021\u00bb vengono sostituite con le parole \u00abA partire dall&#8217;anno 2022\u00bb.<br \/>\nViene differito all\u2019anno 2022 l\u2019avvio della disciplina del fondo debiti commerciali che impone<br \/>\nagli enti locali di drenare risorse alla parte corrente del bilancio nel caso in cui non siano<br \/>\nrispettate le tempistiche di pagamento delle transazioni commerciali nei termini di cui<br \/>\nall\u2019articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. La presente proposta ha lo scopo di non penalizzare ulteriormente gli enti costringendoli a un accantonamento obbligatorio considerato che l\u2019avvio al 2021 avrebbe come riferimento i risultati dell\u2019anno 2020 e ci\u00f2 potrebbe essere penalizzante per le amministrazioni, soprattutto quelle di minori dimensioni con maggiori problemi ad attivare in misura piena le iniziative di smart working, che per obbligo di legge hanno dovuto assumere iniziative per ridurre la tipologia di lavoro in presenza favorendo il c.d. \u201clavoro agile\u201d.<br \/>\n13.Rinvio metodo A.R.E.R.A.<br \/>\nART. ___ \u201cRinvio dell\u2019operativit\u00e0 delle funzioni<br \/>\ndell\u2019A.R.E.R.A. in tema di ciclo dei rifiuti\u201d<br \/>\n1. L\u2019operativit\u00e0 e l\u2019attuazione delle funzioni di regolazione e controllo attribuite all&#8217;Autorit\u00e0 per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, decorrono dal primo gennaio 2022. L\u2019eventuale componente a conguaglio riferita ai costi del servizio rifiuti relativa all\u2019applicazione del nuovo metodo tariffario decorre dal 2022.<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione prevede, in piena coerenza con le previsioni dell\u2019articolo 107 del<br \/>\ndecreto legge 17 marzo, n. 18 che ha gi\u00e0 approvato, alla luce della situazione emergenziale, la possibilit\u00e0 per i Comuni di approvare il piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020, di rinviare l\u2019operativit\u00e0 delle funzioni di regolazione e controllo attribuite all\u2019ARERA dall\u2019articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dal primo gennaio 2021.<br \/>\nInfatti gli Enti di Bacino, i Comuni ed i gestori non sono in grado di poter dare attuazione, nel corso di quest\u2019anno, alle complesse procedure previste dal nuovo metodo tariffario<br \/>\napprovato dall\u2019ARERA con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 anche in<br \/>\nconsiderazione delle possibili ricadute dell\u2019applicazione di tale metodo nei bilanci comunali.<br \/>\nLa situazione emergenziale, peraltro, rende difficile lo svolgimento delle complesse attivit\u00e0<br \/>\nistruttorie richieste agli Enti di Bacino e ai singoli gestori ed inoltre l\u2019obbligatorio riferimento<br \/>\nal consuntivo economico del 2018 per la costruzione dei PEF del 2020 potrebbe rendere<br \/>\nincoerenti le previsioni di spesa alla luce del mutamento della situazione economica e<br \/>\nproduttiva dei singoli territori causata dall\u2019emergenza epidemiologia in atto.<br \/>\nCon il rinvio al 2022 delle competenze dell\u2019ARERA in tema di ciclo dei rifiuti gli Enti<br \/>\npotrebbero procedere tempestivamente all\u2019approvazione dei PEF 2020 in continuit\u00e0 con la<br \/>\ndisciplina del DPR n. 158\/1999. L\u2019articolato, infine, chiarisce che i conguagli sulle componenti dei costi devono seguire due strade: per quelli relativi a periodi non gestiti con il metodo ARERA, devono essere definiti secondo le relative procedure utilizzate dai singoli enti gestori, mentre quelli per i periodi gestiti con il metodo ARERA seguono le regole proprie del nuovo metodo.<br \/>\n14.Sospensione obbligo accantonamenti per le perdite delle societ\u00e0 partecipate<br \/>\nART. ____\u201cSospensione dell\u2019efficacia delle previsioni<br \/>\ndell\u2019art. 21 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175\u201d<br \/>\n1. Per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 \u00e8 sospesa l\u2019efficacia delle previsioni dell\u2019art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Gli importi accantonati ai sensi del predetto articolo a\u00a0 decorrere dal 2015 sono resi disponibili agli enti partecipanti nella misura del 50% negli esercizi 2020 e 2021.<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione consente agli enti locali che partecipano in societ\u00e0 di non dover<br \/>\naccantonare a bilancio negli esercizi 2020, 2021 e 2022 il risultato negativo di esercizio delle societ\u00e0 non immediatamente ripianato al fine di evitare un ulteriore onere a carico degli enti i cui bilanci subiranno gi\u00e0 le conseguenze della crisi derivante dalla situazione emergenziale in atto a fronte di situazioni nelle quali \u00e8 possibile il formarsi di perdite economiche (si pensi a societ\u00e0 di trasporto pubblico, di gestione di fiere, ecc.). La norma consente, inoltre, agli enti locali di poter utilizzare gli accantonamenti pregressi nella misura del 50% nell\u2019ottica di reperire risorse senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.<br \/>\n15.Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale<br \/>\nART. ___ \u201cMisure in materia di Trasporto Pubblico Locale\u201d<br \/>\n1. Per l\u2019anno 2020 e 2021 l\u2019entit\u00e0 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato<br \/>\nagli oneri del trasporto pubblico locale viene incrementato di XXX milioni di euro al fine di<br \/>\nconsentire alle Regioni e di conseguenza agli Enti affidanti di poter riequilibrare i contratti di<br \/>\nservizio con i gestori a fronte della riduzione degli introiti tariffari causata dall\u2019emergenza<br \/>\nepidemiologica da COVID-19 sulla base degli standard di servizio assicurati nel 2019.<br \/>\n2. La definizione delle modalit\u00e0 di riparto dell\u2019aumento del Fondo nazionale per il concorso<br \/>\nfinanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per l\u2019anno 2020 dovr\u00e0 avvenire entro 60 giorni dall\u2019entrata in vigore del presente provvedimento tramite intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell\u2019articolo 27, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e s.m.i..<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione prevede l\u2019incremento di XXX milioni di euro l\u2019entit\u00e0 del Fondo<br \/>\nnazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale al fine di consentire alle Regioni e di conseguenza agli Enti affidanti di poter riequilibrare i contratti di servizio con i gestori a fronte della riduzione degli introiti tariffari causata dall\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19.<br \/>\nE\u2019 infatti necessario garantire ai soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale i<br \/>\nmancati ricavi tariffari derivanti dal calo generalizzato dell\u2019utenza anche alla luce delle<br \/>\nprevisioni del DPCM dell\u201911 marzo 2020 e successivi provvedimenti di proroga delle<br \/>\nrestrizioni, che prevedono, in ogni caso, il mantenimento di detti servizi sulla base delle<br \/>\nordinanze dei Presidenti delle Regioni. Detta previsione consente, quindi, di garantire il<br \/>\nregolare svolgimento dei servizi che altrimenti potrebbero essere compromessi dal<br \/>\ndisequilibrio economico e finanziario dei contratti derivante dal rilevante calo degli introiti<br \/>\ntariffari. Tali aspetti assumo ulteriore rilievo in previsione di una ripresa che imponga<br \/>\ncomunque il rispetto di misure minime di distanziamento anche in considerazione della<br \/>\nnecessit\u00e0 di garantire i trasporti in ambiti non facilmente raggiungibili con mezzi diversi<br \/>\nrispetto al trasporto pubblico locale.<br \/>\n16. Esonero da responsabilit\u00e0 degli amministratori per crisi d\u2019impresa di societ\u00e0 a<br \/>\npartecipazione pubblica derivante dalla situazione di emergenza da Covid-19<br \/>\nArt.__\u201dSospensione dell\u2019efficacia delle previsioni dell\u2019art. 14 comma 2 del Decreto Legislativo 19<br \/>\nagosto 2016, n. 175\u201d<br \/>\n1. Per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 \u00e8 sospesa l\u2019efficacia delle previsioni dell\u2019art. 14 comma 2 del<br \/>\ndecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 qualora la crisi d\u2019impresa sia stata causata dalla<br \/>\nsituazione emergenziale per il Covid-19.<br \/>\nL\u2019articolo in questione consente di sollevare da responsabilit\u00e0 gli amministratori delle societ\u00e0 a partecipazione pubblica per grave irregolarit\u00e0 se la situazione di crisi si \u00e8 creata a causa della situazione emergenziale.<br \/>\n17. Sospensione quota capitale mutui enti locali<\/p>\n<p>Art___ \u201cUtilizzo risparmio derivante dalla sospensione delle quote capitale dei mutui\u201d<br \/>\n1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell\u2019anno 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e dagli altri Istituti bancari agli enti locali, \u00e8 differito all&#8217;anno<br \/>\nimmediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale,<br \/>\nsulla base della periodicit\u00e0 di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.<br \/>\n2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 \u00e8 utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all\u2019emergenza COVID-19 e per garantire gli equilibri di bilancio.<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione consente di prorogare la scadenza del pagamento delle quote capitali di tutti i mutui contratti dagli enti locali di un anno prorogandone conseguentemente la scadenza dei piani di ammortamento per il medesimo periodo.<br \/>\nI risparmi potranno essere utilizzati sia per far fronte a spese derivanti dall\u2019emergenza che per il mantenimento degli equilibri di bilancio.<\/p>\n<p>18. Autorizzazione a contrarre indebitamento per ripristinare gli equilibri di bilancio<br \/>\ne per effettuare investimenti ART. ___ \u201cAutorizzazione a contrarre indebitamento per ripristinare gli equilibri di bilancio\u201d 1. Il disavanzo di competenza di parte corrente derivante dalle minori entrate e\/o maggiori spese causato dall\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, per l\u2019anno 2020, potr\u00e0 essere coperto eccezionalmente da nuovo indebitamento in deroga ai principi contabili ed in deroga all\u2019art 119<br \/>\ndella Costituzione per un periodo di ammortamento pari a dieci anni. Gli interessi passivi relativi a tale indebitamento sono a carico dello Stato.<\/p>\n<p>L\u2019articolo in questione, in deroga art. 119 della Costituzione, eccezionalmente consente di<br \/>\ncoprire con un mutuo decennale l\u2019eventuale disavanzo di competenza di parte corrente<br \/>\ngenerato principalmente dalle minori entrate e\/o maggiori spese causate dall\u2019emergenza nel caso in cui sia impossibile razionalizzare la spesa in diminuzione e non ci siano risorse derivanti dai trasferimenti statali sufficienti per mantenere gli equilibri di bilancio.<br \/>\nART. _____ Modifica all\u2019articolo 9 della Legge n. 243 del 24\/12\/2012 \u201cEquilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali\u201d<br \/>\n1. In relazione alla grave crisi economica conseguente all\u2019emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, al fine di permettere agli Enti di sostenere l\u2019economia con interventi per spese investimento ricorrendo al finanziamento delle stesse anche con ricorso all\u2019indebitamento, per gli anni dal 2020 al 2025, tra le entrate finali di cui all\u2019articolo 1-bis della Legge n. 243 del 24\/12\/2012, ai fini dell\u2019applicazione del comma 1 dell\u2019articolo 9 della predetta Legge n 243 del 24\/12\/2012, viene anche ricompreso il Titolo 6^ di cui allo schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 9 della Legge n. 243 del 24\/12\/2012 \u201cEquilibri dei bilanci delle regioni e degli enti<br \/>\nlocali\u201d determina dei vincoli per il ricorso all\u2019indebitamento in quanto viene previsto che, per essere considerati in equilibrio, i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citt\u00e0 metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia nella fase di previsione che di rendiconto, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell&#8217;articolo 10 della predetta Legge.<br \/>\nTra le entrate finali, il Comma 1 Bis del predetto articolo 9 della Legge n. 243\/2012 comprende esclusivamente i Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mentre, tra le spese finali, il predetto comma prevede quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.<br \/>\nInserendo tra le spese finali il Titolo 2^ Spese in conto capitale\u201d e non inserendo tra le entrate finali il Titolo 6^ \u201cAccensione di prestiti\u201d, entrata molto utile al fine del finanziamento degli investimenti, si crea un notevole vincolo allo sviluppo degli investimenti.<br \/>\nCon la modifica proposta si intende, almeno per un periodo transitorio conseguente<br \/>\nall\u2019emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19, togliere il predetto vincolo<br \/>\nconsentendo agli Enti una maggiore possibilit\u00e0 di ricorrere all\u2019indebitamento per il<br \/>\nfinanziamento degli investimenti.<br \/>\n19. Opere di prioritario interesse locale di Pertinenza delle Citt\u00e0 Metropolitane,<br \/>\ndelle Province e dei Comuni capoluogo di Provincia. Competenza dei Sindaci<br \/>\n1. Al fine di migliorare la rapidit\u00e0 d\u2019intervento dei Comuni nel campo delle opere pubbliche, i Sindaci possono essere individuati quali Commissari straordinari per l\u2019esecuzione di opere di prioritario interesse locale di pertinenza delle Citt\u00e0 Metropolitane, delle Province e dei Comuni capoluogo di Provincia, tra quelle di valore unitario previsto non inferiore a un milione di euro individuate da apposito decreto.<br \/>\n20.Calcolo dell\u2019anticipazione sul prezzo contrattuale con riferimento ai contratti<br \/>\nrelativi all\u2019acquisizione di beni e servizi<br \/>\n1. Con riferimento ai contratti relativi all\u2019acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l\u2019anticipazione del prezzo contrattuale di cui all\u2019art. 35 comma 18 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. \u00e8 calcolata sull\u2019annualit\u00e0 di riferimento.<br \/>\nAl fine di garantire gli equilibri di bilancio e la corretta applicazione del principio di continuit\u00e0 e costanza ai bilanci degli enti locali, si rende necessario prevedere che le anticipazioni del prezzo per contratti di beni e servizi, introdotte con il decreto Sblocca cantieri, siano effettuate sulla base non del valore complessivo del contratto, ma della quota parte relativa all\u2019anno di riferimento. La proposta emendativa mira a coniugare le finalit\u00e0 di sostegno alle imprese con le legittime istanze di verifica degli equilibri contabili per gli enti territoriali.<\/p>\n<p>Jacopo Massaro, Sindaco di Belluno<br \/>\nSergio Giordani, Sindaco di Padova<br \/>\nEdoardo Gaffeo, Sindaco di Rovigo<br \/>\nMario Conte, Sindaco di Treviso<br \/>\nLuigi Brugnaro, Sindaco di Venezia<br \/>\nFederico Sboarina, Sindaco di Verona<br \/>\nFrancesco Rucco, Sindaco di Vicenza<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I sette sindaci delle Citt\u00e0 capoluogo del Veneto fanno fronte comune e presentano un documento condiviso con 20 concrete proposte al Governo per aiutare gli Enti locali nella fase della ripartenza che si sta per aprire. 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