{"id":108100,"date":"2019-09-23T14:12:26","date_gmt":"2019-09-23T12:12:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bellunopress.it\/?p=108100"},"modified":"2019-09-23T14:12:26","modified_gmt":"2019-09-23T12:12:26","slug":"autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/","title":{"rendered":"Autonomia. A Venezia l&#8217;incontro tra il presidente Zaia e il ministro Boccia. Ecco il documento consegnato"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_107382\" aria-describedby=\"caption-attachment-107382\" style=\"width: 241px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/08\/27\/edilizia-popolare-zaia-14mila-famiglie-in-stato-di-bisogno-attendono-casa\/luca-zaia-4\/\" rel=\"attachment wp-att-107382\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-107382\" src=\"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/Luca-Zaia.jpg\" alt=\"\" width=\"241\" height=\"300\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-107382\" class=\"wp-caption-text\">Luca Zaia &#8211; Presidente della Regione del Veneto<\/figcaption><\/figure>\n<p>Venezia, 23 settembre 2019\u00a0 &#8211;\u00a0 Un documento di 83 pagine per esplicitare, in 4 capitoli, la Proposta della Regione del Veneto per l\u2019Autonomia differenziata in attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione.<\/p>\n<p>Lo ha consegnato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, accompagnato dalla Delegazione Trattante della Regione, al ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, giunto oggi in visita a Palazzo Balbi, primo appuntamento di un giro di incontri con le Regioni, a cominciare da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, che stanno chiedendo maggiori forme di autonomia.<\/p>\n<p>Nel corso della mattinata, il Ministro e il Governatore si sono intrattenuti per circa 45 minuti a colloquio bilaterale. Successivamente, l\u2019incontro allargato con l\u2019intera Delegazione Trattante del Veneto.<\/p>\n<p><strong>Per chi avesse voglia di approfondire, riproduciamo qui di seguito le 84 pagine del documento\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;AUTONOMIA DEL VENETO<br \/>\nIN ATTUAZIONE DELL&#8217;ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE<br \/>\nINDICE<br \/>\nPROPOSTA DELLA REGIONE DEL VENETO DI INTESA CON IL GOVERNO PER<br \/>\nL\u2019ATTUAZIONE DELL\u2019ARTICOLO 116, ..<br \/>\nRELAZIONE SUL PERCORSO ISTITUZIONALE SEGUITO DALLA REGIONE DEL<br \/>\nVENETO&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;51<br \/>\nRELAZIONE DEL PRESIDENTE ZAIA CONSEGNATA IN SEDE DI AUDIZIONE PRESSO<br \/>\nLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L\u2019ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO<br \/>\nRELAZIONE DEL PRESIDENTE ZAIA CONSEGNATA IN SEDE DI AUDIZIONE PRESSO<br \/>\nLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI \u2013 10 APRILE<br \/>\n2019&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..71<br \/>\nTERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE&#8230;&#8230;&#8230;.3<br \/>\nFISCALE &#8211; 3 APRILE 2019 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..57<\/p>\n<p>PROPOSTA DELLA REGIONE DEL VENETO<br \/>\nDI INTESA CON IL GOVERNO<br \/>\nPER L\u2019ATTUAZIONE DELL\u2019ARTICOLO 116,<br \/>\nTERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE<br \/>\n3<\/p>\n<p>ATTUAZIONE ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE<br \/>\nBozza di Intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e<br \/>\nil Presidente della Regione Veneto Luca Zaia<br \/>\nCONSIDERATE le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione,<br \/>\nnonch\u00e9 la L. 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell\u2019articolo 119<br \/>\ndella Costituzione;<br \/>\nCONSIDERATO, altres\u00ec, che l\u2019art. 116, terzo comma, della Costituzione:<br \/>\n&#8211; dispone che \u00abUlteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell\u2019articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle<br \/>\nlettere l), limitatamente all\u2019organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite<br \/>\nad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali,<br \/>\nnel rispetto dei principi di cui all\u2019articolo 119. La legge \u00e8 approvata dalle Camere a maggioranza<br \/>\nassoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata\u00bb;<br \/>\n&#8211; consente che l\u2019attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario possa<br \/>\nriguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;<br \/>\n&#8211; prevede che l\u2019iniziativa del procedimento per la concessione delle anzidette ulteriori forme e<br \/>\ncondizioni particolari di autonomia spetti alla regione interessata;<br \/>\n&#8211; prevede, altres\u00ec, che sull\u2019iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali;<br \/>\n&#8211; stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge<br \/>\ndello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell\u2019Intesa<br \/>\ntra lo Stato e la Regione.<br \/>\nVISTI:<br \/>\n&#8211; la legge regionale del Veneto 19 giugno 2014, n. 15, recante \u00abReferendum consultivo<br \/>\nsull\u2019autonomia del Veneto\u00bb;<br \/>\n&#8211; la sentenza della Corte costituzionale 29 aprile &#8211; 25 giugno 2015, n. 118, pubbl. nella Gazz. uff. &#8211; 1^<br \/>\ns.s. &#8211; 1 luglio 2015, n. 26;<br \/>\n&#8211; l\u2019esito del referendum consultivo svoltosi in Veneto in data 22 ottobre 2017, in attuazione della l.<br \/>\nreg. Veneto n. 15\/2014;<br \/>\n&#8211; la delibera della Giunta regionale del Veneto 23 ottobre 2017, n. 1680, con la quale \u00e8 stata<br \/>\nprevista l\u2019istituzione della \u00abConsulta del Veneto per l\u2019autonomia\u00bb, ed alla quale \u00e8 stata data<br \/>\nattuazione con i successivi decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 175 e<br \/>\n27 ottobre 2017, n. 177, rispettivamente aventi ad oggetto: \u00abCostituzione della Consulta del Veneto<br \/>\nper l\u2019autonomia &#8230;\u00bb e \u00abNomina nuovi componenti della Consulta del Veneto per l\u2019autonomia, ad<br \/>\nintegrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 &#8230;\u00bb;<br \/>\n&#8211; i decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 176, 15 novembre 2017, n. 186,<br \/>\n15 giugno 2018, n. 67 e 31 luglio 2018, n. 91, di costituzione della \u00abDelegazione trattante\u00bb,<br \/>\ncomposta da Dirigenti regionali di vertice e da Esperti di chiara fama e comprovata esperienza in<br \/>\nmateria;<br \/>\n5<br \/>\n&#8211; la deliberazione del Consiglio regionale 15 novembre 2017, n. 155, che ha approvato la proposta di<br \/>\nlegge statale n. 43, gi\u00e0 varata dalla Giunta regionale del Veneto il 23 ottobre 2017 con delibera n.<br \/>\n35, e recante \u00abProposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi<br \/>\ndell\u2019articolo 121 della Costituzione dal titolo: \u201cIniziativa regionale contenente, ai sensi dell\u2019articolo<br \/>\n2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento<br \/>\ndi ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione Veneto, in attuazione dell\u2019articolo 116,<br \/>\nterzo comma, della Costituzione\u201d d\u2019iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge<br \/>\nstatale n. 43)\u00bb;<br \/>\n&#8211; la deliberazione 15 novembre 2017, n. 154, con la quale il Consiglio regionale ha conferito al<br \/>\nPresidente della Giunta regionale ampio mandato \u00ab&#8230; per l\u2019avvio e la conduzione del negoziato e la<br \/>\ninformativa al Consiglio regionale\u00bb, nell\u2019interesse della regione Veneto;<br \/>\n&#8211; la nota del 20 novembre 2017 con cui il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso la Proposta di legge statale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Affari regionali, formulando istanza per l\u2019avvio del negoziato ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione;<br \/>\n&#8211; e considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto di tale richiesta e,<br \/>\nritenendola compatibile con quanto previsto dall\u2019art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha<br \/>\nincaricato il Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le Autonomie di dare avvio al<br \/>\nnegoziato, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Dipartimento per gli Affari regionali e le<br \/>\nAutonomie;<br \/>\n&#8211; la nota del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali del 27 novembre 2017, di convocazione<br \/>\nper il giorno 1 dicembre 2017 del Tavolo politico istituzionale con la regione Veneto per l\u2019avvio del<br \/>\nnegoziato, e le successive note di convocazione dei Tavoli tecnici bilaterali presso la Presidenza del<br \/>\nConsiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, pervenute alla regione<br \/>\nVeneto anche per le vie brevi;<br \/>\n&#8211; che in data 1\u00b0 dicembre 2017, in Roma, presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le<br \/>\nAutonomie della Presidenza del Consiglio, \u00e8 stata formalmente instaurata la trattativa ai sensi<br \/>\ndell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione;<br \/>\n&#8211; che in data 28 febbraio 2018, \u00e8 stato sottoscritto, tra il Sottosegretario alla Presidenza del<br \/>\nConsiglio dei Ministri, e il Presidente della Regione Veneto, l\u2019Accordo preliminare in merito all\u2019Intesa prevista dall\u2019art. 116, terzo comma della Costituzione;<br \/>\n&#8211; che a seguito della formazione e della nomina del nuovo Governo, il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Sen. Erika Stefani, il 12 giugno 2018 ha incontrato la delegazione trattante del Veneto, presieduta dal Presidente Luca Zaia;<br \/>\n&#8211; che nell\u2019incontro del 12 giugno 2018 \u00e8 stata formalmente sancita la riapertura del negoziato tra lo<br \/>\nStato e la Regione Veneto ai fini di conseguire l\u2019Intesa fra lo Stato e la Regione ai sensi dell\u2019articolo<br \/>\n116, terzo comma, della Costituzione;<br \/>\n&#8211; che a seguito di detto incontro si sono tenuti numerosi incontri di approfondimento tecnico e<br \/>\nconfronto tra i rappresentanti delle Amministrazioni statali e quelli della Regione Veneto.<br \/>\nCi\u00f2 premesso, la Regione Veneto e il Governo sottoscrivono la presente intesa:<br \/>\n6<br \/>\nTITOLO I<br \/>\nDISPOSIZIONI GENERALI<br \/>\nArt. 1 &#8211; Riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione<br \/>\nVeneto nel rispetto dell\u2019unit\u00e0 nazionale<br \/>\n1. L\u2019attribuzione alla Regione Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in<br \/>\nattuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione, \u00e8 realizzata nel rispetto dei principi<br \/>\nposti dagli artt. 3, 5, 81, 117, 118, 119, 120 della Costituzione e nel contesto di unit\u00e0 ed indivisibilit\u00e0<br \/>\ndella Repubblica, nonch\u00e9 nel rispetto dei principi di solidariet\u00e0, perequazione e coesione sociale,<br \/>\ntenuto altres\u00ec conto di quanto previsto dalla L. 5 maggio 2009, n. 42.<br \/>\n2. La Regione Veneto esercita le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto della<br \/>\npresente Intesa nel rispetto dei vincoli derivanti dall\u2019ordinamento comunitario e dagli obblighi<br \/>\ninternazionali, dei principi generali dell\u2019ordinamento giuridico, delle competenze legislative statali di<br \/>\ncui all\u2019articolo 117, secondo comma, della Costituzione, anche relative a materie trasversali, nonch\u00e9<br \/>\ndel principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi<br \/>\ndell\u2019art. 114 della Costituzione, compongono la Repubblica.<br \/>\n3. Nell\u2019ambito dell\u2019attuazione della legge di approvazione della presente intesa \u00e8 sempre assicurato<br \/>\nil rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere<br \/>\ngarantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell\u2019art. 117, secondo comma, lettera m), della<br \/>\nCostituzione.<br \/>\nArt. 2 &#8211; Materie.<br \/>\n1. Ai sensi dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione, alla Regione Veneto sono attribuite<br \/>\nulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie, secondo quanto meglio<br \/>\ndettagliato nel Titolo II della presente Intesa:<br \/>\n1) organizzazione della giustizia di pace, limitatamente all\u2019individuazione dei circondari;<br \/>\n2) norme generali sull\u2019istruzione;<br \/>\n3) istruzione;<br \/>\n4) tutela dell\u2019ambiente, dell\u2019ecosistema e dei beni culturali;<br \/>\n5) rapporti internazionali e con l\u2019Unione Europea della regione;<br \/>\n6) commercio con l\u2019estero;<br \/>\n7) tutela e sicurezza del lavoro<br \/>\n8) professioni;<br \/>\n9) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all\u2019innovazione per i settori produttivi;<br \/>\n10) tutela della salute;<br \/>\n11) alimentazione;<br \/>\n12) ordinamento sportivo;<br \/>\n7<br \/>\n13) protezione civile;<br \/>\n14) governo del territorio;<br \/>\n15) porti e aeroporti civili;<br \/>\n16) grandi reti nazionali di trasporto e di navigazione;<br \/>\n17) ordinamento della comunicazione;<br \/>\n18) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u2019energia;<br \/>\n19) previdenza complementare e integrativa;<br \/>\n20) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema<br \/>\ntributario;<br \/>\n21) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit\u00e0<br \/>\nculturali<br \/>\n22) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;<br \/>\n23) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.<br \/>\nArt. 3 &#8211; Commissione paritetica.<br \/>\n1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di<br \/>\nentrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, \u00e8 istituita una commissione<br \/>\nparitetica Stato Regione Veneto, di seguito commissione paritetica, composta da nove<br \/>\nrappresentanti designati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e nove rappresentanti<br \/>\ndesignati dalla Giunta della Regione Veneto.<br \/>\n2. La commissione paritetica, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, determina, in<br \/>\napplicazione dei principi e dei criteri stabiliti nella presente legge e avvalendosi della collaborazione<br \/>\ndi tutte le amministrazioni statali coinvolte, le risorse finanziarie, umane e strumentali nonch\u00e9 le<br \/>\nforme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie all\u2019esercizio delle funzioni di cui al<br \/>\nTitolo II.<br \/>\nArt. 4 &#8211; Competenze legislative e amministrative attribuite.<br \/>\n1. Con uno o pi\u00f9 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli<br \/>\naffari regionali e le autonomie, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasferiti i beni e<br \/>\nle risorse finanziarie, umane e strumentali determinati dalla commissione paritetica. Il<br \/>\ntrasferimento dei beni e delle risorse comporta la contestuale soppressione o il ridimensionamento,<br \/>\nin rapporto a eventuali compiti residui, dell\u2019amministrazione statale periferica. Sono altres\u00ec<br \/>\nridimensionate, in rapporto ai compiti residui, le amministrazioni statali centrali in proporzione alle<br \/>\nfunzioni e alle risorse trasferite.<br \/>\n2. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 118 della<br \/>\nCostituzione, con riguardo alle materie oggetto della presente intesa la Regione Veneto pu\u00f2<br \/>\nconferire in tutto o in parte, con legge, le funzioni amministrative a essa attribuite ai Comuni, alle<br \/>\nProvince e alla Citt\u00e0 metropolitana di Venezia e disciplinarne l\u2019esercizio, secondo quanto previsto ed<br \/>\nentro i limiti stabiliti dal presente Titolo. A tal fine, la Regione Veneto garantisce agli enti locali le<br \/>\n8<br \/>\nrisorse necessarie.<br \/>\n3. Al riordino delle amministrazioni statali si provvede, con le modalit\u00e0 e i criteri di cui al comma 4-<br \/>\nbis dell\u2019articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei<br \/>\nministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della<br \/>\npresente intesa. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato \u00e8 reso entro trenta<br \/>\ngiorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi di regolamento sono trasmessi<br \/>\nalla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere della Commissione parlamentare<br \/>\nper le questioni regionali nonch\u00e9 delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro<br \/>\ntrenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento \u00e8 comunque<br \/>\nadottato.<br \/>\nArt. 5 &#8211; Risorse finanziarie.<br \/>\n1. Considerato l\u2019art. 14 della L. 5 maggio 2009, n. 42, secondo cui con la legge di approvazione<br \/>\ndell\u2019intesa stipulata ai sensi dell\u2019art. 116, comma 3, della Costituzione, si provvede altres\u00ec<br \/>\nall\u2019assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, le modalit\u00e0 per l\u2019attribuzione delle predette<br \/>\nrisorse finanziarie, nonch\u00e9 di quelle umane e strumentali necessarie all\u2019esercizio di ulteriori forme e<br \/>\ncondizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, sono<br \/>\ndeterminate dalla commissione paritetica tenendo conto dei principi contenuti negli articoli 1<br \/>\n(graduale sostituzione, per tutti i livelli di governo, del criterio della spesa storica, in modo da<br \/>\ngarantire responsabilizzazione, effettivit\u00e0 e trasparenza del controllo democratico nei confronti<br \/>\ndegli eletti), 2 lettere f) e m) (determinazione del costo e del fabbisogno standard quali parametri di<br \/>\nvalorizzazione di efficacia ed efficienza dell\u2019azione pubblica; superamento graduale del criterio della<br \/>\nspesa storica), e 7 (attribuzione alle regioni di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in<br \/>\nconformit\u00e0 al principio di territorialit\u00e0 previsto dall\u2019art. 119 della Costituzione) della L. 5 maggio<br \/>\n2009, n. 42.<br \/>\n2. In applicazione dei principi indicati al comma 1, la determinazione delle risorse dovr\u00e0 avvenire in<br \/>\ntermini di:<br \/>\na) nella fase iniziale di attuazione di quanto previsto dall\u2019Intesa, sulla base della spesa sostenuta<br \/>\ndallo Stato nella Regione, riferita alle funzioni trasferite o assegnate;<br \/>\nb) successivamente, onde assicurare il principio del superamento della spesa storica, sulla base di<br \/>\nfabbisogni standard, che dovranno essere determinati entro un anno dall\u2019entrata in vigore della<br \/>\nlegge di approvazione dell\u2019Intesa, fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni. Per assicurare in ogni<br \/>\ncaso il rispetto del principio del graduale superamento della spesa storica, onde dare corretta<br \/>\nattuazione dell\u2019art. 119 della Costituzione secondo quanto previsto dall\u2019art. 1 della L. 5 maggio<br \/>\n2009, n. 42, decorsi tre anni dall\u2019approvazione della legge senza che siano stati approvati e in<br \/>\nconcreto applicati i fabbisogni standard, l\u2019ammontare delle risorse assegnate alla Regione per<br \/>\nl\u2019esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui alla presente Intesa non<br \/>\npotr\u00e0 essere inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l\u2019esercizio delle<br \/>\nstesse. Per il settore sanitario restano fermi i costi e i fabbisogni standard individuati annualmente<br \/>\ncon l&#8217;intesa sulle disponibilit\u00e0 finanziarie per il servizio sanitario regionale; in caso di mancata<br \/>\napplicazione del criterio dei costi e fabbisogni standard le risorse sono assegnate secondo il criterio<br \/>\n9<br \/>\ndella quota capitaria.<br \/>\n3. Il finanziamento delle competenze riconosciute nei termini di cui al precedente comma \u00e8<br \/>\ngarantito, sulla base delle scelte e delle indicazioni della commissione paritetica, in modo da<br \/>\nconsentire l\u2019adeguata gestione delle nuove competenze in coerenza con quanto indicato<br \/>\nnell\u2019articolo 119, quarto comma, della Costituzione, attraverso l\u2019utilizzo, anche congiunto, dei<br \/>\nseguenti strumenti:<br \/>\na) compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell\u2019imposta sui redditi delle<br \/>\npersone fisiche e di eventuali altri tributi erariali;<br \/>\nb) aliquote riservate, nell\u2019ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei<br \/>\nmedesimi tributi riferibile al territorio regionale.<br \/>\n4. L\u2019eventuale variazione di gettito maturato nel territorio della Regione dei tributi compartecipati o<br \/>\noggetto di aliquota riservata rispetto a quanto venga riconosciuto sulla base delle aliquote di<br \/>\ncompartecipazione o aliquote riservate determinate in ragione della spesa sostenuta dallo Stato<br \/>\nnella Regione o, successivamente, rispetto a quanto venga riconosciuto in applicazione dei<br \/>\nfabbisogni standard, anche nella fase transitoria in cui dovesse risultare applicabile il criterio del<br \/>\nvalore medio nazionale pro-capite, \u00e8 di competenza della Regione nei limiti di quanto previsto dalle<br \/>\naliquote di compartecipazione o riservate determinate dalla commissione paritetica.<br \/>\n5. I decreti di cui all\u2019articolo 4, comma 1 determinano altres\u00ec la decorrenza dell&#8217;esercizio da parte<br \/>\ndella Regione delle nuove competenze conferite che dovr\u00e0 avvenire contestualmente all&#8217;effettivo<br \/>\ntrasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.<br \/>\n6. Ogni due anni la Commissione paritetica verifica la congruit\u00e0 delle compartecipazioni e delle<br \/>\nriserve di aliquota prese a riferimento per la copertura dei fabbisogni standard, sia in termini di<br \/>\ngettito che di correlazione con le funzioni svolte.<br \/>\n7. I fabbisogni standard di cui al comma 2 lettera b) e le relative metodologie sono individuati da un<br \/>\napposito Comitato Stato Regioni, con la partecipazione di rappresentanti della Regione Veneto, che<br \/>\nil Governo si impegna ad istituire e che opera in raccordo con organismi gi\u00e0 esistenti nella materia .<br \/>\nArt. 6 \u2013 Investimenti.<br \/>\n1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti,<br \/>\ndeterminano congiuntamente modalit\u00e0 per assegnare una compartecipazione al gettito, o aliquote<br \/>\nriservate relativamente all\u2019Irpef o ad altri tributi erariali, in riferimento al fabbisogno per<br \/>\ninvestimenti pubblici ovvero anche mediante forme di crediti di imposta con riferimento agli<br \/>\ninvestimenti privati, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.<br \/>\n10<br \/>\nArt. 7 &#8211; Clausola di salvaguardia.<br \/>\n1. Gli interventi statali sulle basi imponibili o altre modifiche di disciplina relative ai tributi erariali<br \/>\ncompartecipati od oggetto di aliquota riservata a favore della regione, di cui all\u2019articolo 5, comma 3,<br \/>\ne all\u2019articolo 6 sono possibili, a parit\u00e0 di funzioni conferite, solo se prevedono la contestuale<br \/>\nadozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di<br \/>\naltri tributi in linea con quanto previsto per i tributi regionali dalla lett. t), del comma 1 dell\u2019articolo<br \/>\n2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dall\u2019articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La<br \/>\nquantificazione finanziaria delle predette misure \u00e8 effettuata con decreto del Presidente del<br \/>\nConsiglio dei Ministri su quantificazione della Commissione paritetica Stato-Regione.<br \/>\nArt. 8 \u2013 Leale collaborazione.<br \/>\n1. Le norme statali vigenti nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di<br \/>\nautonomia legislativa in base alla presente intesa continuano ad applicarsi nella Regione Veneto<br \/>\nfino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.<br \/>\n2. La legge regionale, nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia<br \/>\nlegislativa sulla base della presente intesa, individua espressamente le disposizioni statali delle quali<br \/>\ncessa l\u2019efficacia nella Regione Veneto a seguito dell\u2019entrata in vigore della normativa regionale,<br \/>\nstabilendone altres\u00ec la decorrenza.<br \/>\n3. In osservanza del principio di leale collaborazione e al solo fine di garantire una coerenza<br \/>\nnormativa, in particolare con la legislazione statale che con l\u2019entrata in vigore della legge regionale<br \/>\ncessa di produrre effetti, le leggi regionali di attuazione della presente Intesa, sono comunicate alla<br \/>\nCommissione paritetica di cui all\u2019art. 3 prima dell\u2019approvazione definitiva da parte del Consiglio<br \/>\nRegionale.<br \/>\nArt. 9 &#8211; Verifiche e monitoraggio.<br \/>\n1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente intesa e l\u2019eventuale necessit\u00e0 di<br \/>\nadeguamento, lo Stato e la Regione, su richiesta di una delle due parti, effettuano, per il tramite<br \/>\ndella commissione paritetica, un monitoraggio periodico sull\u2019esercizio delle competenze attribuite<br \/>\nnonch\u00e9 verifiche su specifici aspetti o settori di attivit\u00e0.<br \/>\nTITOLO II<br \/>\nCOMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE VENETO<br \/>\nArt. 10 &#8211; Organizzazione della Giustizia di Pace.<br \/>\n11<br \/>\n1. \u00c8 attribuita alla Regione Veneto, in materia di organizzazione della giustizia di Pace, nei limiti del<br \/>\nnumero previsto dalla normativa statale, la competenza relativa alla distribuzione degli uffici dei<br \/>\ngiudici di Pace nel territorio regionale, all\u2019individuazione delle sedi, laddove non siano gi\u00e0 fornite da<br \/>\naltri soggetti pubblici, alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento<br \/>\ndegli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro del personale amministrativo da impiegare e alla<br \/>\nassunzione dei relativi oneri economici e finanziari.<br \/>\nArt. 11 &#8211; Competenze in materia di Istruzione.<br \/>\n1. \u00c8 attribuita alla Regione Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul<br \/>\npiano nazionale, la potest\u00e0 legislativa in materia di norme generali sull\u2019istruzione, ai sensi<br \/>\ndell\u2019articolo 117 della Costituzione, con riferimento:<br \/>\na) alla disciplina dell\u2019organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione,<br \/>\nanche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione, nel<br \/>\nquadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;<br \/>\nb) alla disciplina delle modalit\u00e0 di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e<br \/>\nformazione, anche mediante l\u2019introduzione di ulteriori indicatori di valutazione legati al contesto<br \/>\nterritoriale, nel quadro dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato e ferma restando la<br \/>\ncompetenza dell\u2019Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di<br \/>\nformazione (INVALSI) in tema di valutazione degli apprendimenti;<br \/>\nc) alla disciplina della programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per<br \/>\nl\u2019orientamento, alla formazione dei docenti e alla destinazione delle relative risorse, nel rispetto dei<br \/>\nprincipi fondamentali delle leggi dello Stato e dell\u2019autonomia delle istituzioni scolastiche;<br \/>\nd) alla disciplina della programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello per il diploma<br \/>\ndi istruzione secondaria superiore;<br \/>\ne) alla disciplina, anche mediante contratti regionali integrativi, dell\u2019organizzazione e del rapporto di<br \/>\nlavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni<br \/>\nscolastiche, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dei contratti<br \/>\nnazionali di lavoro del comparto scuola e della dirigenza scolastica;<br \/>\nf) alla disciplina della programmazione dell\u2019offerta formativa integrata tra istruzione e formazione<br \/>\nprofessionale;<br \/>\ng) alla disciplina della programmazione della rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti<br \/>\nrelativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le<br \/>\nistituzioni scolastiche;<br \/>\nh) alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali, ulteriori rispetto alla<br \/>\ndisciplina nazionale, per il riconoscimento della parit\u00e0 scolastica, dell\u2019assegnazione dei contributi<br \/>\ndestinati alle scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di<br \/>\nriconoscimento;<br \/>\ni) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, nel rispetto dell\u2019autonomia scolastica;<br \/>\nl) alla disciplina dell\u2019istruzione degli adulti, della relativa programmazione formativa e<br \/>\ndell\u2019organizzazione dei Centri Provinciali per l\u2019Istruzione degli Adulti (CPIA), nell\u2019ambito della<br \/>\nprogrammazione della rete scolastica regionale, assicurando il raccordo tra il sistema di istruzione<br \/>\ndegli adulti e il sistema dell\u2019istruzione e formazione professionale in funzione dell\u2019integrazione con<br \/>\nla formazione professionale ed in coerenza con il contesto socio economico regionale, fatta salva<br \/>\n12<br \/>\nl\u2019autonomia dei CPIA;<br \/>\nm) alla disciplina dell\u2019organizzazione delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per<br \/>\nfavorire la programmazione dell\u2019offerta formativa, in funzione delle specificit\u00e0 territoriali;<br \/>\nn) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario<br \/>\ndeterminato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno<br \/>\nsuccesso formativo al fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita<br \/>\nnel territorio regionale, incentivi economici e servizi integrati;<br \/>\no) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Ordinario determinato<br \/>\nin funzione del fabbisogno territoriale di servizi essenziali per l\u2019esercizio del diritto allo studio;<br \/>\np) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per le residenze universitarie determinato in<br \/>\nfunzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo<br \/>\nal fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.<br \/>\nArt. 12 \u2013 Norme relative al personale dell\u2019Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici d\u2019Ambito<br \/>\nTerritoriale e delle istituzioni scolastiche regionali.<br \/>\n1. Al fine di consentire l\u2019esercizio delle funzioni correlate alle competenze di cui all\u2019articolo 11, ed in<br \/>\nparticolare le attivit\u00e0 di governo ed organizzazione del sistema scolastico regionale connesse alla<br \/>\nfunzione programmatoria, sono trasferite alla Regione Veneto le competenze, le risorse umane,<br \/>\nfinanziarie e strumentali dell\u2019Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici d\u2019Ambito Territoriale.<br \/>\n2. Il personale degli Uffici di cui al comma 1 transita nei ruoli regionali, fatta salva la facolt\u00e0 di<br \/>\npermanere nei ruoli dell\u2019Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei ruoli di<br \/>\naltra Amministrazione dello Stato, esercitando il diritto di opzione nei termini e con le modalit\u00e0 di<br \/>\ncui al comma 7.<br \/>\n3. Al fine di assicurare la continuit\u00e0 dell\u2019esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, il personale di<br \/>\ncui al comma 2 deve permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni dall\u2019entrata in<br \/>\nvigore del provvedimento di cui al comma 7.<br \/>\n4. La disciplina di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai Dirigenti Tecnici assegnati all\u2019Ufficio<br \/>\nScolastico Regionale per il Veneto.<br \/>\n5. Sono trasferiti altres\u00ec alla Regione del Veneto i dirigenti scolastici, per i quali sar\u00e0 istituito con<br \/>\nlegge regionale uno specifico ruolo regionale, salva la facolt\u00e0 di permanere nei ruoli della dirigenza<br \/>\nscolastica statale e fermo l\u2019obbligo di permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni<br \/>\ndall\u2019entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 7.<br \/>\n6. \u00c8 trasferita alla Regione Veneto la competenza ad attribuire gli incarichi dei Dirigenti degli Uffici<br \/>\nd\u2019Ambito Territoriale e dei Dirigenti Scolastici che abbiano scelto di mantenere l\u2019appartenenza ai<br \/>\nruoli statali.<br \/>\n7. Le modalit\u00e0 per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono definite con DPCM, d\u2019intesa<br \/>\n13<br \/>\ncon la Regione Veneto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.<br \/>\n8. Al personale trasferito \u00e8 comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gi\u00e0<br \/>\nmaturata o l\u2019acquisizione della posizione retributiva eventualmente pi\u00f9 favorevole.<br \/>\n9. Contestualmente al trasferimento del personale di cui ai precedenti commi lo Stato procede al<br \/>\ntrasferimento delle relative risorse finanziarie, determinate con riferimento al trattamento<br \/>\neconomico complessivo maturato dalle unit\u00e0 di personale all\u2019atto del trasferimento, ivi compresi gli<br \/>\noneri riflessi.<br \/>\n10. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell\u2019organico<br \/>\nstatale, con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto<br \/>\nal momento della stipulazione della presente Intesa, rimane inserito nei ruoli statali, salva diversa<br \/>\nvolont\u00e0 espressa dal personale secondo le procedure di cui al comma 15.<br \/>\n11. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione<br \/>\nistituisce i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di<br \/>\nnuova assunzione, anche proveniente dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie<br \/>\nconcorsuali regionali degli idonei ancora utilizzabili, e il personale statale che, ai sensi delle<br \/>\ndisposizioni di cui al successivo comma 15, chiede il trasferimento negli stessi.<br \/>\n12. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di<br \/>\nordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto Istruzione e<br \/>\nRicerca. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa<br \/>\nstatale in materia di pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e<br \/>\nRicerca, sono disciplinati, sentito il Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca, da<br \/>\ncontratti integrativi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla<br \/>\ncontrattazione nazionale di comparto, nonch\u00e9 il rispetto delle qualifiche e del trattamento di<br \/>\nprevidenza previsto dalle vigenti normative.<br \/>\n13. La Regione Veneto definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo,<br \/>\namministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, in considerazione delle<br \/>\nquiescenze intervenute tra il personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione<br \/>\nVeneto nonch\u00e9 delle procedure di mobilit\u00e0 extra-regionale intervenute con riferimento al<br \/>\nmedesimo personale nell\u2019anno precedente.<br \/>\n14. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale<br \/>\nprevisto, garantendo un sistema di reclutamento uniforme secondo quanto previsto a livello<br \/>\nnazionale. Il personale assunto all\u2019esito di dette procedure \u00e8 iscritto nei ruoli regionali.<br \/>\n15. Al fine di favorire una maggiore continuit\u00e0 didattica presso le istituzioni scolastiche ed educative<br \/>\ndi ogni ordine e grado il Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, d\u2019intesa con la<br \/>\nRegione, individua, anche in deroga all\u2019articolo 13, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo<br \/>\n13 aprile 2017, n. 59, e salvo che in caso di esubero o sovrannumero, il periodo minimo di<br \/>\npermanenza nella prima sede di servizio da prevedere nei bandi di concorso, in ragione delle<br \/>\n14<br \/>\nspecifiche esigenze di organico.<br \/>\n16. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli regionali, determinata secondo modalit\u00e0 definite<br \/>\ncon DPCM da adottare di intesa con la Regione Veneto, \u00e8 assicurata la possibilit\u00e0 di copertura<br \/>\nmediante la mobilit\u00e0 del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche del Veneto o di altre<br \/>\nregioni, che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie procedure di<br \/>\nmobilit\u00e0 nazionale.<br \/>\n17. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni<br \/>\nscolastiche del Veneto che intende chiedere la mobilit\u00e0 verso altre Regioni continua ad applicarsi la<br \/>\nnormativa statale vigente sulla mobilit\u00e0 del personale scolastico. \u00c8 consentito al personale<br \/>\nappartenente ai ruoli regionali il trasferimento verso altre regioni, con modalit\u00e0 che saranno<br \/>\ndeterminate nei provvedimenti attuativi.<br \/>\n18. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a<br \/>\ntempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo<br \/>\nregionale.<br \/>\n19. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Veneto, sono determinate le modalit\u00e0 di<br \/>\nquantificazione e trasferimento alla Regione Veneto, e di periodica rideterminazione, delle risorse<br \/>\nfinanziarie relative al personale dei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche del Veneto, fermo<br \/>\nrestando che alla Regione sono garantite complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate<br \/>\ndallo Stato per la corresponsione del trattamento economico complessivo, maturato dalle unit\u00e0 di<br \/>\npersonale all\u2019atto del trasferimento, compresi gli oneri riflessi, spettante al personale statale<br \/>\nsostituito dalla Regione con personale iscritto nei propri ruoli.<br \/>\nArt. 13 &#8211; Edilizia scolastica.<br \/>\n1. \u00c8 attribuita alla Regione Veneto la potest\u00e0 legislativa con riferimento:<br \/>\na) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, nel quale confluiscono le<br \/>\nrisorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di<br \/>\nmessa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale;<br \/>\nb) alla disciplina dei criteri per l\u2019individuazione dell\u2019effettivo fabbisogno e delle priorit\u00e0 nel rispetto<br \/>\ndei criteri definiti a livello nazionale;<br \/>\nc) alla disciplina della programmazione regionale degli interventi per l\u2019utilizzo delle risorse nel<br \/>\nrispetto dei criteri di cui alla lettera b) e nel rispetto del monitoraggio degli interventi ai sensi del<br \/>\nD.Lgs. n. 229 del 2011.<br \/>\nArt. 14 &#8211; Tutela dell\u2019ambiente e dell\u2019ecosistema.<br \/>\n1. E\u2019 attribuita alla Regione Veneto potest\u00e0 legislativa e regolamentare nella materia \u201ctutela<br \/>\ndell\u2019ambiente e dell\u2019ecosistema\u201d, nel rispetto dei livelli essenziali di tutela espressamente stabiliti<br \/>\ndalle leggi o dai regolamenti dello Stato e dei principi fondamentali in materia. La Regione pu\u00f2<br \/>\n15<br \/>\naltres\u00ec emanare disposizioni pi\u00f9 restrittive.<br \/>\n2. Nella materia tutela dell\u2019ambiente e dell\u2019ecosistema, in conformit\u00e0 all\u2019articolo 118 della<br \/>\nCostituzione, la Regione pu\u00f2, con proprie leggi, disporre l\u2019allocazione delle funzioni amministrative<br \/>\nad esse attribuite dalla presente intesa.<br \/>\n3. La Regione pu\u00f2 altres\u00ec disporre l\u2019allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato<br \/>\nnon attribuisce a organi o enti di livello statale.<br \/>\n4. Nella materia tutela dell\u2019ambiente e dell\u2019ecosistema la Regione pu\u00f2, con proprie leggi e<br \/>\nregolamenti, disciplinare l\u2019organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esse<br \/>\nattribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme<br \/>\nprocedimentali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell\u2019articolo 117, comma<br \/>\n2, lett. m), della Costituzione.<br \/>\n5. Nella materia tutela dell\u2019ambiente e dell\u2019ecosistema la Regione pu\u00f2, con proprie leggi, stabilire<br \/>\nnorme di principio concernenti l\u2019organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative<br \/>\nattribuite a Comuni, Province e citt\u00e0 metropolitane nel rispetto delle norme procedimentali statali<br \/>\nattinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell\u2019articolo 117, comma 2, lett. m), della<br \/>\nCostituzione.<br \/>\n6. Sono confermate le funzioni gi\u00e0 assegnate dall\u2019Accordo preliminare in merito all\u2019Intesa prevista<br \/>\ndall\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la<br \/>\nRegione Veneto, sottoscritto il 28 febbraio 2018.<br \/>\n7. E\u2019 attribuita alla Regione del Veneto la disciplina in materia di assetto organizzativo dell\u2019Agenzia<br \/>\nRegionale per l&#8217;Ambiente anche con riferimento all\u2019attribuzione di funzioni di controllo nonch\u00e9 la<br \/>\npotest\u00e0 legislativa e le funzioni amministrative con riferimento alla disciplina dell\u2019accertamento<br \/>\ndegli illeciti amministrativi di cui all\u2019articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 \u201cNorme<br \/>\nin materia ambientale\u201d, dell\u2019irrogazione e della riscossione delle relative sanzioni amministrative.<br \/>\nArt. 15 \u2013 Attribuzione alla Regione di funzioni comunali e provinciali in materia di tutela<br \/>\ndell\u2019ambiente e dell\u2019ecosistema.<br \/>\n1. Nella materia \u201ctutela dell\u2019ambiente e dell\u2019ecosistema\u201d sono altres\u00ec attribuite alla Regione le<br \/>\nseguenti funzioni amministrative provinciali e comunali:<br \/>\na) parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti<br \/>\ncivili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalit\u00e0 degli impianti di<br \/>\npretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni<br \/>\n(art. 107, d.lgs. 152 del 2006);<br \/>\nb) parere, nel contesto delle attivit\u00e0 di pianificazione delle autorit\u00e0 di bacino, per definire gli<br \/>\nobiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonch\u00e9 le priorit\u00e0<br \/>\ndegli interventi; parere ai fini dell&#8217;adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 aprile<br \/>\n2006, n. 152);<br \/>\n16<br \/>\nc) autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale (art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);<br \/>\nd) controllo degli scarichi (art. 128, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);<br \/>\ne) controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di<br \/>\ngestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);<br \/>\nf) controllo periodico su tutte le attivit\u00e0 di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi<br \/>\ncompreso l\u2019accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile<br \/>\n2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 apri le 2006, n. 152);<br \/>\ng) verifica e controllo dei requisiti previsti per l\u2019applicazione delle procedure semplificate, con le<br \/>\nmodalit\u00e0 di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c,<br \/>\nD.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);<br \/>\nh) individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle<br \/>\nprevisioni di cui all\u2019articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle zone<br \/>\nidonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonch\u00e9 delle zone non idonee alla<br \/>\nlocalizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma I, lett. d, D.Lgs. 3<br \/>\naprile 2006, n. 152);<br \/>\ni) controllo sulle attivit\u00e0 di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di<br \/>\ndepurazione, nonch\u00e9 delle attivit\u00e0 di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27<br \/>\ngennaio 1992, n. 99);<br \/>\nl) ispezione preventiva ai fini dell\u2019avvio delle attivit\u00e0 di incenerimento e incenerimento dei rifiuti<br \/>\n(art. 23 7-duovicies, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);<br \/>\nm) parere ai fini dell\u2019approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti<br \/>\ncontaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);<br \/>\nn) emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito,<br \/>\ncon ordine a provvedere ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una<br \/>\namministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);<br \/>\no) identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti<br \/>\ncontaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.<br \/>\n152);<br \/>\np) accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa<br \/>\nin sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonch\u00e9 alla conformit\u00e0 degli stessi al<br \/>\nprogetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall\u2019Agenzia regionale per la<br \/>\nprotezione dell\u2019ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);<br \/>\nq) irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica<br \/>\ndei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);<br \/>\nr) controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447);<br \/>\ns) controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001, n. 36).<br \/>\n2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla<br \/>\ndata di entrata in vigore della legge approvata sulla base della presente intesa fino alla diversa<br \/>\ndisciplina adottata dalla Regione ai sensi dell\u2019art. 14, commi 2 e 4.<br \/>\nArt. 16 \u2013 Potere di iniziativa.<br \/>\n1. Nella materia tutela dell\u2019ambiente e dell\u2019ecosistema la Regione Veneto, sulla base di specifiche<br \/>\n17<br \/>\nesigenze riferibili al proprio territorio, pu\u00f2 proporre l\u2019adozione di regolamenti e di atti<br \/>\namministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale.<br \/>\n2. La Regione esercita l\u2019iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto<br \/>\naccompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.<br \/>\n3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all\u2019organo o ente competente, il quale avvia<br \/>\nl\u2019istruttoria entro trenta giorni dandone formale comunicazione alla Regione al fine di consentirne<br \/>\nla partecipazione al procedimento.<br \/>\n4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e decorsi ulteriori 60 giorni senza l\u2019approvazione<br \/>\ndell\u2019atto da parte dello Stato, la Regione pu\u00f2 adottare i regolamenti e gli atti amministrativi generali<br \/>\ndi cui al comma 1.<br \/>\n5. In caso di successivo intervento statale, la disciplina sopravvenuta sostituisce quella regionale<br \/>\nadottata ai sensi del comma 4, fatti salvi gli effetti gi\u00e0 prodottisi.<br \/>\n6. Sugli schemi di atti statali da adottarsi ai sensi del comma 5 \u00e8 acquisito il parere della Regione,<br \/>\nanche ai fini di garantire il coordinamento tra le due discipline statale e regionale.<br \/>\nArt. 17 \u2013 Rifiuti.<br \/>\n1. Sono comunque attribuite alla Regione le funzioni normative ed amministrative di seguito<br \/>\nelencate, nel rispetto di quanto previsto dall\u2019articolo 14:<br \/>\na) la determinazione dei criteri relativi alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nel<br \/>\nrispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale di settore nonch\u00e9 dei valori limite del<br \/>\nrapporto tra il volume autorizzato di rifiuti e superficie di riferimento stabiliti con decreto del<br \/>\nMinistro dell\u2019ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato previo parere del Sistema<br \/>\nnazionale di protezione ambientale ai sensi dell\u2019articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n.<br \/>\n132, considerando gli impianti di discarica autorizzati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio<br \/>\n2003, n. 36, in esercizio, cessate o in gestione postoperativa, o comunque adeguate ai sensi del<br \/>\ncitato decreto legislativo;<br \/>\nb) la determinazione di ordini di preferenza nell\u2019ingresso negli impianti di smaltimento, ivi compresi<br \/>\ngli impianti di incenerimento con recupero energetico (operazione R1 di cui all\u2019Allegato C, alla Parte<br \/>\nIV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), presenti nel territorio regionale dei rifiuti aventi<br \/>\ncodice EER 191212, sulla base di criteri tecnici che premino la maggior qualit\u00e0 del rifiuto in relazione<br \/>\nalla loro caratterizzazione sotto il profilo chimico-fisico, senza impedire l\u2019ingresso nel territorio<br \/>\nregionale di rifiuti che possono circolare in base alle norme vigenti;<br \/>\nc) la determinazione dei criteri per l\u2019assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei<br \/>\nrifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel rispetto della direttiva n. 98\/2008, come modificata dalla direttiva<br \/>\nn. 851\/2018, e comunque con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato in<br \/>\nsede di recepimento di tale ultima direttiva;<br \/>\nd) l\u2019individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il<br \/>\n18<br \/>\ntrasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti<br \/>\nfinali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivit\u00e0 di<br \/>\ninstallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati,<br \/>\ncon carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di<br \/>\nlegge, o nell\u2019esercizio della funzione di cui all\u2019art. 195, comma 2, lett. r), del citato decreto<br \/>\nlegislativo 3 aprile 2006, n. 152;<br \/>\ne) la disciplina \u2013 previo parere dell\u2019Istituto superiore di sanit\u00e0 e del Sistema nazionale di protezione<br \/>\nambientale ai sensi dell\u2019articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132 \u2013 dell\u2019utilizzazione<br \/>\ndei fanghi di depurazione in agricoltura, nel rispetto di quanto previsto dall\u2019art. 41 del decreto legge<br \/>\n28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e<br \/>\ncon carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di<br \/>\nlegge, o nell\u2019esercizio della funzione di cui all\u2019art. 5, comma 1, n. 2, del citato decreto legislativo 27<br \/>\ngennaio 1992, n. 99;<br \/>\nf) la adozione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell\u2019articolo 13,<br \/>\ncomma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi<br \/>\nda soddisfare affinch\u00e9 specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e<br \/>\nnon rifiuti, ferme restando le responsabilit\u00e0 in capo al produttore previste dalla normativa vigente,<br \/>\nnel rispetto dell\u2019art. 5 della direttiva 1535\/2015, dell\u2019art. 5 della direttiva 2008\/98 e dell\u2019art. 184-bis,<br \/>\ncomma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con carattere di cedevolezza rispetto a<br \/>\nquanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell\u2019esercizio della funzione di<br \/>\ncui all\u2019art. 184-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;<br \/>\ng) la individuazione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi<br \/>\ndell\u2019articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di criteri specifici da rispettare perch\u00e9<br \/>\nspecifiche tipologie di rifiuto cessino di essere tali, nel rispetto dell\u2019articolo 5 della direttiva<br \/>\n1535\/2015, dell\u2019articolo 6 della direttiva 2008\/98 e dell\u2019articolo 184-ter, comma 1, del decreto<br \/>\nlegislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull\u2019ambiente e sulla<br \/>\nbase di una verifica della conformit\u00e0 dei processi di trattamento alle migliori tecnologie disponibili<br \/>\nnonch\u00e9 di una verifica di conformit\u00e0 dei processi di trattamento e del risultato dei medesimo alla<br \/>\nletteratura scientifica maggiormente accreditata sull\u2019argomento; le determinazioni adottate ai sensi<br \/>\ndella presente disposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo stato<br \/>\ncon legge o atto avente forza di legge, o nell\u2019esercizio della funzione di cui all\u2019art. 184-ter, comma 2,<br \/>\ndel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;<br \/>\nh) la definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni<br \/>\nper l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 di gestione dei rifiuti, tenendo conto della tipologia di impianto, della<br \/>\ntipologia di rifiuto, della quantit\u00e0 di rifiuti trattati, nonch\u00e9 del complesso dei rischi connessi a tale<br \/>\nattivit\u00e0 di gestione; le determinazioni adottate ai sensi della presente diposizione hanno carattere di<br \/>\ncedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o<br \/>\nnell\u2019esercizio della funzione di cui all\u2019art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 3 aprile 2006,<br \/>\nn. 152;<br \/>\ni) la adozione di misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del<br \/>\nriciclaggio dei rifiuti;<br \/>\nl) la disciplina della messa in sicurezza dei rifiuti delle discariche che non rientrano nel campo di<br \/>\napplicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003, in modo tale da garantire l\u2019isolamento della<br \/>\nsorgente attiva di contaminazione, ferma restando l\u2019inderogabilit\u00e0 della normativa in materia di<br \/>\nbonifiche.<br \/>\n19<br \/>\n2. La normativa statale sopravveniente si sostituisce al alla disciplina regionale adottata dalla<br \/>\nRegione nell\u2019esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fatti salvi gli effetti gi\u00e0 prodottisi.<br \/>\n3. La normativa statale sopravveniente, avuto riguardo alla specifica funzione esercitata, individua,<br \/>\nprevio parere della Regione, i termini e le condizioni di adeguamento della disciplina regionale.<br \/>\nArt. 18 \u2013 Bonifiche.<br \/>\n1. Fermo restando un continuativo raccordo con il Ministero dell\u2019Ambiente, \u00e8 attribuita alla Regione<br \/>\nVeneto la potest\u00e0 normativa e amministrativa, con riferimento alle seguenti funzioni:<br \/>\na) la stipula di accordi di programma con i proprietari di aree contaminate o soggetti interessati ad<br \/>\nattuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica ambientale e di riconversione industriale e<br \/>\nsviluppo economico nei siti di interesse nazionale, di cui all\u2019art. 252 \u2013 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.<br \/>\n152, nonch\u00e9 la stipula di accordi di programma di cui all\u2019art. 246 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006,<br \/>\nn. 152;<br \/>\nb) la proposta della Regione allo Stato di individuazione, perimetrazione e riperimetrazione dei siti<br \/>\ndi interesse nazionale ai fini della ripartizione delle risorse statali e di gestione dei finanziamenti<br \/>\nstatali relativi alla bonifica dei SIN presenti sul territorio regionale anche attraverso accordi con il<br \/>\nMinistero;<br \/>\nc) le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all\u2019articolo 252 del D.Lgs. 3 aprile<br \/>\n2006, n. 152 riguardanti l\u2019approvazione dei progetti di bonifica delle aree ricadenti nei siti di<br \/>\ninteresse nazionale, tra cui le procedure tecnico-amministrative relative all\u2019approvazione del piano<br \/>\ndi caratterizzazione, del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di<br \/>\nbonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, la realizzazione degli interventi nel caso in<br \/>\ncui il responsabile non provveda o non sia individuabile e l\u2019autorizzazione provvisoria in caso di<br \/>\nurgenza;<br \/>\nd) la definizione del piano di intervento per l\u2019inquinamento diffuso nelle aree ricadenti nei SIN (art.<br \/>\n239, comma 3, D. Lgs. n. 152\/2006);<br \/>\ne) le funzioni amministrative in materia di controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto<br \/>\nresponsabile della contaminazione, con riferimento ai SIN;<br \/>\nf) il potere di transazione per i SIN di cui all\u2019art. 306 bis del D. Lgs. n. 152\/2006;<br \/>\ng) la disciplina delle procedure semplificate di cui all\u2019art. 249 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;<br \/>\nh) l\u2019emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un<br \/>\nsito, con ordine a provvedere su segnalazione di una amministrazione, ai sensi dell\u2019art. 244, del<br \/>\nd.lgs. n. 152 del 2006;<br \/>\ni) l\u2019identificazione del soggetto responsabile al fine di dare corso agli interventi di bonifica di siti<br \/>\ncontaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili, ai sensi dell\u2019art. 245, del d.lgs. n. 152<br \/>\ndel 2006;<br \/>\nl) l\u2019accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di<br \/>\nmessa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonch\u00e9 alla conformit\u00e0 degli stessi<br \/>\nal progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall&#8217;agenzia regionale per la<br \/>\nprotezione dell&#8217;ambiente territorialmente competente, ai sensi dell\u2019art. 248, del d.lgs. n. 152 del<br \/>\n2006.<br \/>\n20<br \/>\nArt. 19 &#8211; Danno ambientale.<br \/>\n1. Alla Regione del Veneto \u00e8 attribuita la potest\u00e0 legislativa nonch\u00e9 le funzioni amministrative in<br \/>\nmateria di danno ambientale di cui alla parte VI, Titolo II e III, del decreto legislativo n. 152 del 2006,<br \/>\nrelativamente ai procedimenti finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale per gli<br \/>\neventi occorsi nel territorio regionale, compreso il potere di esercitare l\u2019azione civile anche in sede<br \/>\npenale, ferme restando le funzioni gi\u00e0 assegnate con la tabella A, punto 1, dell\u2019Accordo preliminare<br \/>\nin merito all\u2019Intesa prevista dall\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della<br \/>\nRepubblica Italiana e la Regione Veneto, sottoscritto il 28 febbraio 2018, che si confermano.<br \/>\nArt. 20 &#8211; Difesa del suolo.<br \/>\n1. Sono attribuite alla Regione del Veneto la competenza legislativa e le funzioni amministrative in<br \/>\nmateria di difesa del suolo relativamente a:<br \/>\na) disciplina degli interventi ordinari e straordinari per la gestione del rischio sismico, anche<br \/>\nattraverso la costituzione di un Fondo pluriennale regionale per la prevenzione del rischio sismico<br \/>\nnel quale confluiscono le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento, miglioramento<br \/>\nsismico, riparazione o intervento e verifica sismica;<br \/>\nb) programmazione e controllo degli interventi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi<br \/>\nidrogeologici, da attuarsi mediante appositi accordi di programma sottoscritti dalla Regione del<br \/>\nVeneto e dalla competente Autorit\u00e0 di Bacino Distrettuale, con possibilit\u00e0 di attribuire al Presidente<br \/>\ndella Regione i poteri di commissario straordinario con le prerogative di cui all&#8217;articolo 10 del<br \/>\ndecreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.<br \/>\n116. A tal fine lo stesso \u00e8 autorizzato a chiedere l\u2019apertura delle relative contabilit\u00e0 speciali presso la<br \/>\nBanca d\u2019Italia;<br \/>\nc) indirizzi e criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la<br \/>\nrealizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;<br \/>\nd) l\u2019approvazione delle varianti dei piani di bacino distrettuale di natura non sostanziale riguardanti<br \/>\nle componenti di esclusivo interesse della singola Regione ai sensi dell\u2019articolo 66, comma 2, lettera<br \/>\nd), del d.lgs. n. 152\/2006, previo parere favorevole dell\u2019Autorit\u00e0 di distretto.<br \/>\n2. Sono attribuite alla Regione del Veneto le risorse economiche per l\u2019attuazione degli interventi di<br \/>\ndifesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici.<br \/>\nArt. 21 &#8211; Valutazione di impatto ambientale.<br \/>\n1. E\u2019 attribuita alla Regione Veneto la potest\u00e0 legislativa e amministrativa relativa alla<br \/>\nsottoposizione dei piani e progetti a VIA e VAS per le opere ubicate o che possono avere impatto nel<br \/>\nterritorio regionale, con particolare riferimento a:<br \/>\na) le funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui<br \/>\nagli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 \u201cNorme in materia ambientale\u201d,<br \/>\n21<br \/>\nattinente ai progetti di competenza statale, indicati nell\u2019Allegato II e nell\u2019Allegato II-bis del decreto,<br \/>\ncome da Tabella VIA allegata, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate nel territorio della<br \/>\nRegione o di sua esclusiva competenza, nonch\u00e9 per quanto riguarda le opere strategiche nel proprio<br \/>\nterritorio, applicando il procedimento di VIA relativo alle opere di sua esclusiva competenza;<br \/>\nb) le modalit\u00e0 procedimentali finalizzate al coordinamento delle procedure di VAS, VIA, verifica di<br \/>\nassoggettabilit\u00e0 a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale e al rilascio di<br \/>\nprovvedimenti di autorizzazione unica;<br \/>\nc) disciplinare ulteriori criteri per la verifica di assoggettabilit\u00e0 a VIA, anche attraverso il ricorso a<br \/>\nmetodi semi-quantitativi, e per ulteriori contenuti dello studio di impatto ambientale;<br \/>\nd) l\u2019attivit\u00e0 istruttoria di Verifica di Ottemperanza del progetto definito di VIA Legge Obiettivo, del<br \/>\nprogetto preliminare approvato e delle eventuali prescrizioni dettate in approvazione dello stesso;<br \/>\ne) l\u2019attivit\u00e0 istruttoria di valutazione di una o pi\u00f9 Varianti apportate ad un progetto<br \/>\ndefinitivo\/esecutivo di VIA Legge Obiettivo;<br \/>\nf) l\u2019attivit\u00e0 di verifica dei progetti relativi ad infrastrutture strategiche di preminente interesse<br \/>\nnazionale (VIA Legge Obiettivo);<br \/>\ng) l\u2019attivit\u00e0 istruttoria di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dettate da un provvedimento di<br \/>\nVIA o da un provvedimento di Verifica di Assoggettabilit\u00e0 a VIA;<br \/>\nh) le funzioni amministrative in materia di controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto.<br \/>\nArt. 22 \u2013 Localizzazione degli impianti di incenerimento.<br \/>\n1. Gli impianti di incenerimento con recupero energetico, non possono essere localizzati dalle<br \/>\nnormative nazionali sul territorio della Regione Veneto senza che sia stata raggiunta un\u2019intesa con la<br \/>\nstessa Regione, nonch\u00e9 senza che siano state esperite le procedure di valutazione di impatto<br \/>\nambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.<br \/>\nArt. 23 &#8211; Rapporti internazionali e con l\u2019Unione europea.<br \/>\n1. In materia di rapporti internazionali della Regione, salva la potest\u00e0 legislativa esclusiva dello Stato<br \/>\nin materia di politica estera, come definita dalle leggi statali, sono attribuite alla Regione del<br \/>\nVeneto, entro i limiti e secondo le procedure di cui all\u2019art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131,<br \/>\ncompetenze legislative e amministrative in merito a:<br \/>\na) rapporti della Regione con Stati e con enti territoriali interni ad altro Stato;<br \/>\nb) rapporti della Regione con gli uffici di organizzazioni internazionali (aventi sede nel Veneto), al<br \/>\nfine dello sviluppo e del consolidamento di progetti e programmi di rilevanza internazionale<br \/>\npromossi dalle Universit\u00e0 e dalle imprese venete;<br \/>\nc) rapporti della Regione con le comunit\u00e0 dei Veneti all\u2019estero, al fine di promuovere e sostenere<br \/>\niniziative in campo economico e culturale;<br \/>\nd) iniziative della Regione di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta<br \/>\nnell\u2019area adriatico \u2013 ionica e mediterranea;<br \/>\ne) stipula di intese della Regione con enti territoriali confinanti di stati esteri, in attuazione della<br \/>\n22<br \/>\nConvenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivit\u00e0 o autorit\u00e0 territoriali,<br \/>\nadottata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 novembre<br \/>\n1984, n. 948.<br \/>\n2. In materia di rapporti della Regione con l\u2019Unione Europea, al fine di rafforzare la partecipazione<br \/>\ndella Regione del Veneto alle fasi ascendente e discendente, fermi restando le procedure ed i limiti<br \/>\nstabiliti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono consentiti:<br \/>\na) l\u2019attivazione di forme di consultazione specifica della Regione, in particolare nelle materie<br \/>\noggetto di autonomia differenziata;<br \/>\nb) il coinvolgimento della Regione del Veneto nelle procedure di contenzioso e precontenzioso<br \/>\ncon l\u2019Unione europea che la riguardano direttamente.<br \/>\nArt. 24 \u2013 Commercio con l\u2019estero.<br \/>\n1. Sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative per promuovere:<br \/>\na) le produzioni venete all\u2019estero e per l\u2019estero tenuto conto delle linee prioritarie annualmente<br \/>\nconcordate in sede di Cabina di regia per l\u2019Italia internazionale;<br \/>\nb) il marketing territoriale;<br \/>\nc) l\u2019attrazione degli investimenti esteri in Veneto, in collaborazione e raccordo con l\u2019azione del<br \/>\nComitato Interministeriale per l\u2019attrazione degli Investimenti Esteri &#8211; CIAIE;<br \/>\nd) l\u2019organizzazione di manifestazioni fieristiche, anche internazionali, a sostegno del sistema<br \/>\nproduttivo veneto e l\u2019organizzazione e il coordinamento della partecipazione di imprese alle<br \/>\nmanifestazioni fieristiche in Italia e all\u2019estero e agli incontri operativi di commercializzazione, anche<br \/>\nin collaborazione con le istituzioni nazionali e con le associazioni di categoria.<br \/>\n2. La Regione del Veneto pu\u00f2 altres\u00ec istituire marchi collettivi indicanti l\u2019origine geografica dei<br \/>\nprodotti, accessibili a tutti i produttori dell\u2019Unione Europea, nel rispetto degli articoli da 27 a 36<br \/>\ndella Direttiva (UE) 2015\/2436.<br \/>\nArt. 25 &#8211; Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonch\u00e9 delle funzioni<br \/>\nregionali in materia di collocamento e di incentivi all\u2019assunzione.<br \/>\n1. \u00c8 attribuita alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire<br \/>\nsul piano nazionale, la potest\u00e0 legislativa in materia di servizi per il lavoro, politiche attive del lavoro<br \/>\ne incentivi all\u2019assunzione, ai sensi dell\u2019articolo 117 della Costituzione, con riferimento:<br \/>\na) al sistema regionale dei servizi per il lavoro definito dalla legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e dal<br \/>\ndecreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, in riferimento al rafforzamento previsto dal decreto<br \/>\nlegge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26, attraverso<br \/>\nl\u2019attribuzione di risorse individuate sulla base dei fabbisogni regionali anche con riferimento ai<br \/>\nmigliori standard europei;<br \/>\nb) alla disciplina delle modalit\u00e0 di erogazione delle prestazioni essenziali (LEP), fermo restando il<br \/>\nrispetto del contenuto essenziale delle stesse; la disciplina statale previgente di dettaglio si applica<br \/>\nfino all\u2019entrata in vigore della disciplina organica regionale, fermo restando il rispetto dei principi<br \/>\n23<br \/>\nfondamentali della legislazione statale;<br \/>\nc) alla disciplina, nell&#8217;ambito di specifiche intese con lo Stato oltre che nel rispetto dei principi della<br \/>\nlegislazione statale, di servizi aggiuntivi e integrativi sul territorio regionale, che tengano conto delle<br \/>\nspecificit\u00e0 del mercato del lavoro locale, anche individuando LEP integrativi regionali;<br \/>\nd) alla disciplina degli strumenti di incentivazione al reinserimento professionale dei lavoratori in<br \/>\ndifficolt\u00e0 occupazionale, attraverso l\u2019attribuzione delle risorse adeguate disponibili e di quelle che<br \/>\npotranno essere attribuite, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale.<br \/>\nArt. 26 &#8211; Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive.<br \/>\nl. Alla Regione del Veneto sono attribuite, sulla base dei principi della legislazione statale, le funzioni<br \/>\nin materia di gestione di cassa integrazione guadagni e disoccupazione, ai sensi dell&#8217;articolo 117<br \/>\ndella Costituzione, con riferimento:<br \/>\na) alla disciplina dei criteri di accesso agli ammortizzatori sociali, anche utilizzando risorse aggiuntive<br \/>\ndel proprio bilancio;<br \/>\nb) all\u2019esercizio delle funzioni in materia di ammortizzatori sociali sulla base di intese con il Ministero<br \/>\ndel lavoro e della previdenza sociale, e prevedendo l&#8217;avvalimento dell\u2019INPS, al fine di collegare le<br \/>\nmisure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e le misure volte al suo<br \/>\ninserimento nel tessuto produttivo;<br \/>\nc) all\u2019istituzione di un fondo di solidariet\u00e0 territoriale intersettoriale, alimentato dai versamenti<br \/>\ndelle aziende e dei lavoratori aderenti.<br \/>\n2. Al fondo di cui al comma precedente si applica la disciplina prevista per i fondi di solidariet\u00e0<br \/>\nbilaterali ex art. 26, D.lgs. n. 148\/2015, al fine di erogare misure di copertura per le aziende che non<br \/>\ngodono degli ammortizzatori ordinari e di finanziare percorsi formativi per i lavoratori, nel rispetto<br \/>\ned entro i limiti di quanto previsto dalla legislazione statale vigente.<br \/>\nArt. 27 \u2013 Professioni.<br \/>\n1. Alla Regione Veneto sono attribuite le competenze legislative ed amministrative volte a<br \/>\nrafforzare il proprio ruolo in relazione alle professioni non ordinistiche, anche istituendone di nuove<br \/>\npurch\u00e9 riguardanti competenze connesse alle caratteristiche specifiche regionali.<br \/>\n2. Nell\u2019ambito delle competenze di cui al comma 1 la Regione pu\u00f2 dettare norme in materia di<br \/>\nprofessioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed in materia di professioni come<br \/>\nindividuate dalla legge statale, con riferimento agli aspetti che presentano carattere prettamente<br \/>\nlocale ed un collegamento con il territorio regionale.<br \/>\nArt. 28 \u2013 Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all\u2019innovazione per i settori produttivi.<br \/>\n1. Sono attribuite alla Regione del Veneto le competenze legislative, in materia di \u201cRicerca<br \/>\n24<br \/>\nscientifica e tecnologica e sostegno all&#8217;innovazione per i settori produttivi\u201d e le relative funzioni<br \/>\namministrative, con riferimento:<br \/>\na) alla programmazione regionale in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;<br \/>\nb) alla disciplina degli interventi di sostegno: alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla<br \/>\ndiffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi<br \/>\nper l\u2019innovazione tecnologica e non;<br \/>\nc) allo sviluppo e coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Universit\u00e0, Centri di ricerca e<br \/>\nimprese sul territorio regionale;<br \/>\nd) alla disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d\u2019impresa sul territorio<br \/>\nregionale.<br \/>\n2. Sono altres\u00ec attribuite le funzioni amministrative con riferimento:<br \/>\na) alla promozione, programmazione e coordinamento della ricerca;<br \/>\nb) alla promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali ed europei;<br \/>\nc) all\u2019indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;<br \/>\nd) alla predisposizione ed attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l\u2019alta<br \/>\nformazione cofinanziati da fondi strutturali;<br \/>\ne) alla cooperazione scientifica regionale ed extraregionale in materia di ricerca;<br \/>\nf) alla promozione della cultura scientifica;<br \/>\ng) all\u2019incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e<br \/>\nprivati e gestione dei relativi fondi;<br \/>\nh) all\u2019ausilio allo Stato nella cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale,<br \/>\nin materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria e collaborazione alla<br \/>\ndefinizione dei protocolli bilaterali di cooperazione scientifico tecnologica;<br \/>\ni) al fondo per la crescita sostenibile di cui all\u2019art. 23 del D.L. 22.06.2012 n. 83;<br \/>\nj) ai contributi tramite credito d\u2019imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di<br \/>\ncui all\u2019art. 24 del D.l. 22.06.2012 n. 83.<br \/>\nLe funzioni di cui alle lettere c, d, e, f, sono esercitate in raccordo con lo Stato.<br \/>\n3. Nell\u2019ambito dei Fondi nazionali per il sostegno e la valorizzazione della ricerca scientifica,<br \/>\nl\u2019innovazione e il trasferimento tecnologico dei settori produttivi, compresi quelli gi\u00e0 inseriti nel<br \/>\ncomma 2, sono istituite Sezioni Speciali per il Veneto, le cui dotazioni vengono determinate<br \/>\ncongiuntamente tra lo Stato e la Regione in base a criteri da definirsi in relazione alla natura dei<br \/>\ndiversi strumenti finanziari.<br \/>\n4. E\u2019 altres\u00ec attribuita alla Regione del Veneto la definizione delle disposizioni operative che<br \/>\nregolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.<br \/>\nArt. 29 \u2013 Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.<br \/>\n1. Nel rispetto dell\u2019autonomia delle Istituzioni universitarie e degli indirizzi di politica nazionale in<br \/>\nmateria di istruzione universitaria, la Regione Veneto concorre:<br \/>\na) alla disciplina della programmazione universitaria, attraverso sinergie con le Istituzioni<br \/>\nuniversitarie presenti nella Regione per l\u2019istituzione di specifici corsi di studio, al fine di attivare<br \/>\n25<br \/>\nun\u2019offerta integrativa dei percorsi universitari che favoriscano lo sviluppo tecnologico, economico e<br \/>\nsociale coerente con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale veneto;<br \/>\nb) all\u2019utilizzo del sistema di valutazione del sistema ministeriale a livello regionale e alla definizione<br \/>\ndi rapporti di collaborazione con il Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca per la<br \/>\npartecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;<br \/>\nc) alla costituzione e disciplina del Fondo integrativo pluriennale per la didattica da ripartire tra le<br \/>\nUniversit\u00e0 presenti in Regione anche tenendo conto di quanto riportato alle lettere a) e b);<br \/>\nd) alla disciplina del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato;<br \/>\ne) alla disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalit\u00e0 per il riconoscimento dell\u2019attivit\u00e0 del<br \/>\nricercatore d\u2019impresa.<br \/>\nArt. 30 &#8211; Tutela della salute.<br \/>\n1. In materia di Tutela della Salute sono attribuite alla Regione del Veneto, nel rispetto dell\u2019articolo<br \/>\n32 della Costituzione e ferma restando la garanzia dell\u2019erogazione dei livelli essenziali di assistenza e<br \/>\ndel rispetto del principio dell\u2019equilibrio di bilancio, le competenze legislative, amministrative e<br \/>\norganizzative con riferimento:<br \/>\na) alla definizione dell\u2019assetto istituzionale del sistema sanitario e sociosanitario regionale nonch\u00e9 ai<br \/>\nprofili organizzativi e di governance delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, anche con<br \/>\nriguardo agli organi e alla direzione strategica, ferme restando le disposizioni nazionali in materia di<br \/>\nselezione della dirigenza medica e sanitaria;<br \/>\nb) alle modalit\u00e0 organizzative di erogazione dei servizi ospedalieri e territoriali, al fine di garantire<br \/>\nun assetto organizzativo della rete dei servizi e delle strutture di supporto efficiente, integrato e di<br \/>\nqualit\u00e0;<br \/>\nc) alla definizione dell\u2019utilizzo delle risorse finanziarie da impiegare per l\u2019acquisto di prestazioni da<br \/>\nerogatori privati accreditati, anche in deroga ai limiti di spesa previsti a livello nazionale;<br \/>\nd) alla definizione dell\u2019utilizzo delle risorse finanziarie da impiegare per il personale del servizio<br \/>\nsanitario regionale dipendente a tempo indeterminato e determinato, che presta servizio con<br \/>\ncontratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con<br \/>\nconvenzioni, anche in deroga ai limiti di spesa previsti a livello nazionale;<br \/>\ne) alla disciplina e gestione del personale del servizio sanitario regionale, compresa la<br \/>\nregolamentazione dell\u2019attivit\u00e0 libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari, nel rispetto delle<br \/>\ndisposizioni statali in materia di ordinamento civile e di quanto previsto dalla contrattazione<br \/>\ncollettiva nazionale;<br \/>\nf) alla valorizzazione delle competenze delle professioni sanitarie nell\u2019ambito di percorsi formativi<br \/>\nregionali;<br \/>\ng) alla destinazione in sede di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell\u2019equilibrio di<br \/>\nbilancio, di specifiche risorse regionali, ulteriori rispetto alle risorse aggiuntive regionali gi\u00e0 previste<br \/>\ndai contratti collettivi nazionali, finalizzate a incentivare e valorizzare la professionalit\u00e0 del<br \/>\npersonale dipendente del servizio sanitario regionale, prevedendo inoltre incentivi e misure di<br \/>\nsostegno al personale che opera presso sedi disagiate;<br \/>\nh) alla disciplina di incarichi conferiti ai professionisti sanitari, previa procedura comparativa, con<br \/>\ncontratti di lavoro autonomo o libero professionali dalle aziende ed enti del servizio sanitario<br \/>\nregionale anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie;<br \/>\n26<br \/>\ni) alla programmazione dell\u2019accesso alle scuole di specializzazione dei medici, ivi compresa la<br \/>\ndeterminazione del numero dei contratti di formazione specialistica, nonch\u00e9 alla determinazione,<br \/>\nd\u2019intesa con le universit\u00e0 interessate, delle modalit\u00e0 di svolgimento della rotazione degli<br \/>\nspecializzandi tra le strutture inserite nella rete formativa al fine di rispondere alle specifiche<br \/>\nesigenze del territorio;<br \/>\nj) alla disciplina della programmazione e attivazione di percorsi di formazione specialistica dei<br \/>\nmedici specializzandi presso le strutture del servizio sanitario regionale secondo le seguenti<br \/>\nmodalit\u00e0:<br \/>\n1) nell\u2019ambito delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione la<br \/>\nRegione, d\u2019intesa con le universit\u00e0 interessate cui compete la formazione teorica, pu\u00f2 assegnare a<br \/>\nlaureati in medicina e chirurgia, con risorse proprie e previa procedura pubblica di selezione,<br \/>\nspecifici contratti di specializzazione-lavoro, della durata di un anno e rinnovabili per una durata<br \/>\ncomplessiva pari a quella del corso di formazione specialistica;<br \/>\n2) nell\u2019ambito delle strutture ospedaliere e territoriali in possesso degli standard generali e specifici<br \/>\nrelativi alle capacit\u00e0 strutturali, tecnologiche, organizzative ed assistenziali previsti dalla normativa<br \/>\nnazionale la Regione, d\u2019intesa con le universit\u00e0 interessate cui compete la formazione teorica, pu\u00f2<br \/>\ndisciplinare le modalit\u00e0 per l\u2019impiego a tempo indeterminato, previa procedura concorsuale, di<br \/>\nmedici in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell\u2019abilitazione da inserire in<br \/>\nsoprannumero presso le scuole di specializzazione;<br \/>\nk) alla promozione di convenzioni con i Ministeri competenti, le universit\u00e0 e gli altri organismi<br \/>\npubblici e privati competenti dell\u2019Unione europea per il riconoscimento della formazione<br \/>\nspecialistica dei medici conseguita presso le universit\u00e0 e organismi parti della convenzione. A<br \/>\nseguito della formalizzazione delle convenzioni la Regione concorda con le universit\u00e0 e gli altri<br \/>\norganismi pubblici e privati competenti degli stati membri dell\u2019Unione europea l\u2019attivazione e il<br \/>\nfinanziamento di posti di formazione specialistica dei medici;<br \/>\nl) alle modalit\u00e0 di erogazione delle cure primarie anche in forme aggregate complesse con medici<br \/>\nconvenzionati, con medici dipendenti o con soggetti accreditati, ferme restando le norme<br \/>\nsull\u2019esclusivit\u00e0 del rapporto di lavoro e nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino;<br \/>\nm) alla disciplina della compartecipazione alla spesa sanitaria, con facolt\u00e0 di abolire la quota fissa,<br \/>\nprevedendo misure per la copertura finanziaria a garanzia dell\u2019equilibrio economico e finanziario<br \/>\ncomplessivo del sistema sanitario, nel rispetto, per i cittadini residenti in altre regioni, di quanto<br \/>\nprevisto dagli accordi interregionali sulla mobilit\u00e0;<br \/>\nn) alla disciplina di forme integrative di finanziamento del servizio sanitario regionale con un\u2019equa<br \/>\ncontribuzione da parte degli assistiti, al fine di ottimizzare l\u2019efficienza in termini di garanzia di<br \/>\naccesso alle cure per gli iscritti e in termini di effettiva integrazione delle prestazioni previste dai<br \/>\nlivelli essenziali di assistenza, istituendo e regolamentando fondi sanitari integrativi;<br \/>\no) alla definizione della programmazione degli investimenti relativi al patrimonio sanitario pubblico,<br \/>\nedilizio e tecnologico, del servizio sanitario regionale con riconoscimento alla Regione di un<br \/>\nammontare annuo di risorse certo ed adeguato;<br \/>\np) all\u2019esercizio di competenze in via surrogatoria, adottando atti o provvedimenti efficaci per il<br \/>\nterritorio regionale in tutti i casi in cui, negli ambiti attinenti al governo del sistema socio sanitario,<br \/>\nsiano previsti da disposizioni di legge atti o provvedimenti statali di contenuto tecnico e questi non<br \/>\nsiano emanati dagli enti ed organismi competenti. A tal fine, la Regione sottopone all\u2019ente o<br \/>\norganismo competente un documento in via surrogatoria e qualora questi non si pronunci nel<br \/>\nmerito entro 180 giorni, adottando un atto efficace per l\u2019intero territorio nazionale, la Regione<br \/>\n27<br \/>\nutilizza il documento presentato per assumere l\u2019atto o provvedimento valevole per il proprio<br \/>\nterritorio regionale. L\u2019atto o provvedimento regionale perde efficacia quando l\u2019ente o organismo<br \/>\nstatale competente in via principale provveda, fatti salvi gli effetti nel frattempo prodotti.<br \/>\nArt. 31 \u2013 Prodotti biologici.<br \/>\n1. La Regione del Veneto detta la disciplina per l&#8217;attuazione della normativa comunitaria in materia<br \/>\ndi agricoltura biologica, relativa al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla<br \/>\nindicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.<br \/>\n2. Nell&#8217;ambito del suo territorio la Regione del Veneto \u00e8 l&#8217;autorit\u00e0 preposta al controllo e<br \/>\nall&#8217;applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.<br \/>\nArt. 32 &#8211; Funzioni ispettive in materia agroalimentare<br \/>\n1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative, ivi comprese quelle ispettive,<br \/>\nsvolte dal Dipartimento dell&#8217;Ispettorato centrale della tutela della qualit\u00e0 e della repressione frodi<br \/>\ndei prodotti agroalimentari\u201d (ICQRF).<br \/>\n2. Sono altres\u00ec trasferite alla Regione del Veneto le funzioni relative all\u2019effettuazione dei controlli di<br \/>\nqualit\u00e0 sui prodotti ortofrutticoli, svolte da Agecontrol S.p.a., ai sensi dell\u2019articolo 18, comma 1 bis<br \/>\ndel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 \u201cDisposizioni in materia di soggetti e attivit\u00e0, integrit\u00e0<br \/>\naziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell\u2019articolo 1, comma 2, lettere<br \/>\nd), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38\u201d, come modificato dall\u2019articolo 1, comma 4, del<br \/>\ndecreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 \u201cInterventi urgenti nel settore agroalimentare\u201d, convertito<br \/>\ndalla legge 29 aprile 2005, n. 71 e s.m.i.<br \/>\n3. Al fine di garantire l\u2019adeguato esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite alla<br \/>\nRegione del Veneto le risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al<br \/>\nMinistero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.<br \/>\n4. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate a livello regionale sono acquisiti dalla Regione.<br \/>\nArt. 33 &#8211; Pesca e acquacoltura.<br \/>\n1. La Commissione Consultiva Locale, istituita a livello regionale ai sensi dell\u2019articolo 10 del decreto<br \/>\nlegislativo 26 maggio 2004, n. 154 \u201cModernizzazione del settore pesca e dell\u2019acquacoltura, a norma<br \/>\ndell\u2019articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38\u201d, esprime pareri di carattere obbligatorio e<br \/>\nvincolante in materia di tutela e gestione delle risorse alieutiche sugli atti predisposti dal Ministro<br \/>\ndelle politiche agricole alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, qualora gli<br \/>\nstessi riguardino le attivit\u00e0 di pesca professionale e acquacoltura esercitate entro le tre miglia dalla<br \/>\nterraferma (piccola pesca costiera), negli areali marittimi antistanti la fascia costiera veneta.<br \/>\n2. Sono altres\u00ec trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e<br \/>\ngestione delle risorse ittiche, di cui all\u2019articolo 12 del decreto legislativo n. 154 del 2004, ivi<br \/>\n28<br \/>\ncomprese:<br \/>\na) il sostegno del settore della pesca (piccola pesca costiera) mediante interventi per<br \/>\nl\u2019associazionismo e per i piani di gestione delle attivit\u00e0 di pesca professionale esercitata entro le<br \/>\ntre miglia dalla costa;<br \/>\nb) la tutela e la gestione del patrimonio ittico in relazione alle attivit\u00e0 di maricoltura<br \/>\n(molluschicoltura e piscicoltura) esercitate entro le tre miglia dalla costa;<br \/>\nc) la costituzione di un fondo a sostegno delle imprese di settore colpite da eventi calamitosi di<br \/>\ncarattere naturale finalizzato alla riattivazione della filiera produttiva, anche mediante interventi<br \/>\ndi carattere ambientale.<br \/>\nd) la gestione delle funzioni di cui all\u2019articolo 7 del D.Lgs. 154\/2004 \u201cAttivit\u00e0 Connesse\u201d alla pesca e<br \/>\nall\u2019acquacoltura, ovvero quelle relative alle attivit\u00e0 di pescaturismo e ittiturismo;<br \/>\ne) il trasferimento del gettito derivante dal rilascio delle concessioni demaniali per impianti di<br \/>\nallevamento di specie ittiche (maricoltura, molluschicoltura) dall\u2019erario dello Stato alle casse<br \/>\nRegionali.<br \/>\n3. Nell\u2019ambito del suo territorio la Regione Veneto esercita la potest\u00e0 legislativa e la potest\u00e0<br \/>\namministrativa anche in materia di:<br \/>\na) istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica collegate all\u2019attivit\u00e0 di pesca ed acquacoltura<br \/>\nnelle lagune interne, in mare e nel demanio marittimo entro le tre miglia dalla costa, ivi comprese le<br \/>\nmodalit\u00e0 di esercizio delle attivit\u00e0 di acquacoltura, gli strumenti e gli attrezzi utilizzabili in tali zone.<br \/>\nb) disciplina e autorizzazione del prelievo di novellame nelle zone di demanio marittimo di cui alla<br \/>\nlettera a).<br \/>\n4. Nell\u2019ambito dei Fondi nazionali per il sostegno e la valorizzazione della pesca e dell\u2019acquacoltura<br \/>\nsono istituite Sezioni Speciali per il Veneto, le cui dotazioni sono determinate congiuntamente tra lo<br \/>\nStato e la Regione in base a criteri da definirsi in relazione alla natura dei diversi strumenti<br \/>\nfinanziari.<br \/>\n5. E\u2019 altres\u00ec attribuita alla Regione del Veneto la definizione delle disposizioni operative che<br \/>\nregolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.<br \/>\nArt. 34 &#8211; Competenze in materia venatoria.<br \/>\n1. \u00c8 attribuita alla Regione la potest\u00e0 legislativa, regolamentare e amministrativa in riferimento a:<br \/>\na) programmazione dell\u2019attivit\u00e0 venatoria annuale con sostituzione del parere ISPRA con parere di<br \/>\nun organo tecnico-scientifico regionale;<br \/>\nb) attivit\u00e0 di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica senza parere ISPRA con la<br \/>\nconseguente determinazione dei soggetti autorizzati al controllo.<br \/>\n2. \u00c8, altres\u00ec, attribuita alla Regione la potest\u00e0 amministrativa di codecisione, d\u2019intesa con gli enti<br \/>\ngestori delle aree protette, per l\u2019accertamento e l\u2019adozione delle determinazioni relative ai prelievi<br \/>\nfaunistici e agli abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici nelle aree protette<br \/>\nregionali, di cui all\u2019articolo 22, comma 6, della legge 394\/1991.<br \/>\n29<br \/>\nArt. 35 \u2013 Sviluppo del sistema sportivo regionale.<br \/>\n1. \u00c8 attribuita alla Regione del Veneto la potest\u00e0 legislativa in materia di ordinamento sportivo.<br \/>\n2. Sono attribuite le funzioni amministrative in materia di:<br \/>\na) promozione e sostegno dell\u2019attivit\u00e0 motoria e sportiva;<br \/>\nb) interventi ordinari e straordinari per la gestione dell\u2019impiantistica sportiva. In tale ambito la<br \/>\nregione \u00e8 autorizzata alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per la realizzazione,<br \/>\nristrutturazione e manutenzione di impianti sportivi destinati allo sport di base e all\u2019agonismo.<br \/>\nArt. 36 &#8211; Protezione civile.<br \/>\n1. \u00c8 attribuita alla Regione Veneto la potest\u00e0 legislativa e amministrativa in materia di \u201cProtezione<br \/>\ncivile\u201d, con riferimento al potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze, in<br \/>\nderoga alla normativa regionale al verificarsi o nell\u2019imminenza degli eventi calamitosi di cui<br \/>\nall\u2019articolo 7, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in coerenza con<br \/>\nquanto previsto dall\u2019art. 25 del medesimo decreto legislativo.<br \/>\n2. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale e<br \/>\ndevono essere conformi ai requisiti prescritti dalla legge.<br \/>\n3. Alla Regione Veneto competono altres\u00ec:<br \/>\na) le funzioni di coordinamento del volontariato di protezione civile;<br \/>\nb) la formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei<br \/>\npercorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all\u2019individuazione degli enti erogatori,<br \/>\nai sistemi di credito e all\u2019individuazione dei docenti;<br \/>\nc) la pianificazione di protezione civile comunale, in relazione al controllo di qualit\u00e0 dei piani per la<br \/>\nloro approvazione, all\u2019intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione<br \/>\ndella periodicit\u00e0 di revisione dei piani e al possesso del piano di protezione civile comunale come<br \/>\nrequisito per l\u2019accesso ai contributi di protezione civile;<br \/>\nd) la disciplina per l\u2019individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la<br \/>\npubblica incolumit\u00e0 ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone<br \/>\nclassificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e\/o dal deposito del<br \/>\nprogetto edilizio;<br \/>\ne) le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale dei Vigili del<br \/>\nFuoco da assegnare nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con sede<br \/>\nnella regione, nonch\u00e9 il coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco con la<br \/>\ncreazione di nuclei operativi regionali;<br \/>\nf) le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento e coordinamento del<br \/>\npersonale volontario dei Vigili del Fuoco da assegnare nei distaccamenti volontari con sede nella<br \/>\nregione.<br \/>\n30<br \/>\nArt. 37 \u2013 Governo del territorio.<br \/>\n1. Alla Regione Veneto sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative volte a<br \/>\nconsolidare il proprio sistema di governo del territorio, fermo restando il rispetto della normativa<br \/>\nstatale sulla sicurezza, sull\u2019ordinamento civile nonch\u00e9 sui livelli essenziali delle prestazioni, dettata<br \/>\nin attuazione dell\u2019articolo 117, secondo comma, lettere h), l) e m), della Costituzione, con<br \/>\nriferimento:<br \/>\na) alla disciplina dei limiti di densit\u00e0 edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi<br \/>\ntra spazi da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi turistici e commerciali e spazi<br \/>\npubblici o riservati alle attivit\u00e0 collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della<br \/>\nformazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti comunque funzionali a<br \/>\nun assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali;<br \/>\nb) alla disciplina dei casi e delle modalit\u00e0 di corresponsione del contributo di costruzione, anche per<br \/>\nfavorire la rigenerazione urbana, fermi restando la normativa statale e regionale in tema di<br \/>\nrealizzazione di opere di urbanizzazione, nonch\u00e9 quanto previsto dall\u2019articolo 17, comma 4, del<br \/>\nd.P.R. 380\/2001 e dagli articoli 35 e 36 del d.lgs. 50\/2016;<br \/>\nc) alla disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all\u2019articolo 14<br \/>\ndel d.P.R. 380\/2001, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza stabilite in base alla<br \/>\nnormativa statale e regionale;<br \/>\nd) alla disciplina del contenimento del consumo di suolo;<br \/>\ne) alla disciplina all\u2019approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonch\u00e9<br \/>\ndegli strumenti di programmazione negoziata.<br \/>\n2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Regione Veneto pu\u00f2 disapplicare le disposizioni<br \/>\ndi principio delle leggi dello Stato, successive alla data di approvazione della presente intesa, aventi<br \/>\nincidenza sulla disciplina regionale di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 medesimo.<br \/>\n3. \u00c8, altres\u00ec, attribuita alla Regione Veneto, anche al fine di elevare i livelli di semplificazione<br \/>\namministrativa in materia edilizia, la competenza legislativa e amministrativa in ordine alla<br \/>\nincentivazione della rigenerazione urbana, fatta salva la competenza statale per la definizione degli<br \/>\ninterventi edilizi, anche mediante:<br \/>\na) la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi;<br \/>\nb) la facolt\u00e0 di ampliare o ridurre l&#8217;ambito di applicazione della segnalazione certificata di inizio di<br \/>\nattivit\u00e0 in alternativa al permesso di costruire, ferma restando la disciplina delle sanzioni prevista<br \/>\ndalla normativa statale.<br \/>\nArt. 38 \u2013 Infrastrutture viarie.<br \/>\n1. Sono trasferite al demanio della Regione del Veneto tutte le strade comprese nella rete stradale<br \/>\n31<br \/>\nnazionale per la parte insistente nel territorio veneto e la relativa competenza legislativa e<br \/>\namministrativa con riferimento alle funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione,<br \/>\nmanutenzione e gestione, ivi comprese la nuova costruzione o il miglioramento delle strade<br \/>\nesistenti, nonch\u00e9 la vigilanza. Tali funzioni, con riferimento agli assi viari compresi nella rete Ten-T,<br \/>\nsono svolte previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di garantire un<br \/>\nefficace sistema di interconnessione con la rete viaria nazionale e sovrannazionale.<br \/>\n2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione con riferimento agli<br \/>\noggetti e nei limiti prima specificati, nonch\u00e9 nel rispetto dell\u2019art. 119 Cost. e della normativa statale<br \/>\ndettata in attuazione dell\u2019art. 117, comma secondo, della Costituzione \u2013 in particolare quella<br \/>\nrelativa alla difesa, alla tutela della concorrenza, alla sicurezza e ai livelli essenziali delle prestazioni<br \/>\ndi cui alle lettere d), e), h) e m) dello stesso comma secondo \u2013 ed ai principi generali<br \/>\ndell\u2019ordinamento giuridico. Devono inoltre essere esercitate nel rispetto delle norme statali stabilite<br \/>\nin relazione a:<br \/>\na) le caratteristiche e gli standard tecnico-costruttivi ed operazionali delle opere;<br \/>\nb) la sicurezza della circolazione;<br \/>\nc) la funzione unitaria assolta dalle grandi reti di trasporto, di rilievo sovraregionale, anche in<br \/>\nconsiderazione della strategicit\u00e0 delle stesse;<br \/>\nd) il coordinamento delle diverse Regioni interessate dall\u2019infrastruttura.<br \/>\n3. La Regione Veneto subentra allo Stato quale concedente nelle tratte autostradali comprese nella<br \/>\nrete autostradale nazionale insistenti nel territorio veneto.<br \/>\n4.I beni, gli impianti e le infrastrutture relativi alle tratte autostradali di cui al comma 3 sono<br \/>\nretrocessi al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione alla scadenza delle<br \/>\nconcessioni.<br \/>\n5.Alla Regione Veneto \u00e8 attribuita la competenza legislativa e amministrativa in ordine alla rete<br \/>\nautostradale di cui al comma 3, con riferimento:<br \/>\na) alle funzioni di programmazione, progettazione e regolazione dei rapporti giuridici, economici,<br \/>\nfinanziari, patrimoniali;<br \/>\nb) all\u2019affidamento e all\u2019approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade, nel<br \/>\nrispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, e alla vigilanza sulle<br \/>\nmedesime concessioni;<br \/>\nc) alla definizione degli importi massimi delle tariffe autostradali, alla approvazione e rimodulazione<br \/>\ndei piani finanziari delle societ\u00e0 concessionarie, nel rispetto della normativa statale in tema di<br \/>\nregolazione delle tariffe e delle disposizioni delle Autorit\u00e0 nazionali a tal fine preposte, alla<br \/>\nconseguente verifica di conformit\u00e0 delle tariffe e dei piani finanziari, nonch\u00e9 all\u2019 introito dei canoni<br \/>\nconcessori;<br \/>\nd) ad ogni altra funzione amministrativa relativa alla realizzazione delle infrastrutture di cui ai<br \/>\ncommi 3 e 4.<br \/>\n6. Le competenze di cui ai commi da 3 a 5 sono esercitate dalla Regione nel rispetto della<br \/>\npianificazione generale di settore, delle norme statali di sicurezza e di natura tecnica, nonch\u00e9 delle<br \/>\nesigenze di continuit\u00e0 e omogeneit\u00e0 della rete autostradale nazionale. La programmazione degli<br \/>\n32<br \/>\ninterventi sulle autostrade incluse nelle reti TEN-T \u00e8 adottata di intesa con il Ministero delle<br \/>\nInfrastrutture e dei Trasporti.<br \/>\nArt. 39 &#8211; Altre Infrastrutture di trasporto.<br \/>\n1. La Regione Veneto subentra allo Stato quale concedente delle seguenti tratte della rete<br \/>\nferroviaria complementare insistenti sul territorio veneto:<br \/>\na) Verona \u2013 Dossobuono &#8211; Mozzecane \u2013 (Mantova) (tratto veneto)<br \/>\nb) Isola della Scala \u2013 Cerea<br \/>\nc) Legnago \u2013 Rovigo<br \/>\nd) (Mantova) &#8211; Bonferraro \u2013 Nogara \u2013 Cerea (tratto veneto)<br \/>\ne) Legnago- Monselice<br \/>\nf) Rovigo \u2013 Chioggia<br \/>\ng) Vicenza \u2013 Cittadella \u2013 Castelfranco Veneto \u2013 Treviso<br \/>\nh) Padova \u2013 Camposampiero \u2013 Castelfranco Veneto<br \/>\ni) Camposampiero \u2013 Cittadella<br \/>\nl) Cittadella &#8211; Bassano del Grappa \u2013 Primolano \u2013 (Trento) (tratto veneto)<br \/>\nm) Maerne di Martellago \u2013 Castelfranco Veneto<br \/>\nn) Castelfranco Veneto \u2013 Bassano del Grappa<br \/>\no) Castelfranco Veneto- Montebelluna<br \/>\np) Treviso \u2013 Montebelluna<br \/>\nq) Belluno \u2013 Ponte nelle Alpi \u2013 Calalzo<br \/>\nr) Treviso &#8211; Portogruaro<br \/>\ns) Portogruaro \u2013 Teglio Veneto \u2013 (Casarsa della Delizia) (tratto veneto)<br \/>\nt) Conegliano \u2013 Ponte nelle Alpi.<br \/>\n2. I beni, gli impianti e le infrastrutture relativi alle tratte di cui al comma 1 sono retrocessi al<br \/>\ndemanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione alla scadenza della concessione.<br \/>\n3. Alla Regione Veneto \u00e8 attribuita la competenza amministrativa relativamente alle funzioni di<br \/>\nprogrammazione e di gestione delle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1, nonch\u00e9 al rilascio<br \/>\ndella concessione per la gestione delle medesime tratte.<br \/>\n4. La programmazione degli interventi relativi alle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1 e la<br \/>\nprogrammazione degli interventi delle tratte della rete statale fondamentale e di nodo insistenti sul<br \/>\nterritorio veneto sono oggetto di intesa tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br \/>\nL\u2019intesa \u00e8 volta a garantire il coordinamento delle rispettive attivit\u00e0 e l\u2019ottimizzazione della rete<br \/>\nferroviaria in coerenza con i servizi ferroviari regionali, nazionali e internazionali di rispettiva<br \/>\ncompetenza.<br \/>\n5. In caso di mancato raggiungimento dell\u2019intesa entro novanta giorni dalla data di ricevimento della<br \/>\nprogrammazione degli interventi da parte dello Stato o della Regione, per rilevanti e motivate<br \/>\nragioni afferenti le specifiche competenze di carattere nazionale o regionale, si provvede con<br \/>\ndecreto del Presidente della Repubblica sentiti il Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione.<br \/>\n33<br \/>\n6. Alla Regione del Veneto \u00e8 altres\u00ec attribuita la competenza amministrativa per l\u2019approvazione delle<br \/>\ninfrastrutture strategiche di interesse regionale insistenti sul territorio regionale nonch\u00e9, di intesa<br \/>\ncon il Governo, di quelle strategiche di competenza statale insistenti sul territorio regionale, ivi<br \/>\ninclusa la relativa procedura di VIA.<br \/>\n7. Alla Regione Veneto \u00e8 attribuita la competenza legislativa e amministrativa relativamente alla<br \/>\nprogrammazione degli investimenti in immobili, impianti, materiale rotabile e tecnologie per i<br \/>\nservizi ferroviari regionali e locali nonch\u00e8 del trasporto pubblico locale svolto con tutte le altre<br \/>\nmodalit\u00e0.<br \/>\n8. E\u2019 attribuito alla Regione Veneto il finanziamento del trasporto pubblico locale attraverso<br \/>\nl\u2019assegnazione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali o delle riserve di aliquote sulla<br \/>\nbase imponibile dei medesimi, in sostituzione della partecipazione della regione al riparto del Fondo<br \/>\nnazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui<br \/>\nall\u2019articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 \u201cDisposizioni urgenti per la revisione della<br \/>\nspesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonch\u00e9 misure di rafforzamento patrimoniale<br \/>\ndelle imprese del settore bancario\u201d, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.<br \/>\n9. Il comma 8 trova applicazione a seguito della definizione dei livelli adeguati di servizio uniformi<br \/>\nsull\u2019intero territorio nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge n. 42 del 2009. Nelle more di<br \/>\ntale definizione alla Regione \u00e8 assegnata entro il 31 gennaio di ogni anno, una quota invariabile del<br \/>\nfondo nazionale pari al 80% di quanto attribuito alla stessa Regione applicando allo stanziamento<br \/>\nannuale previsto dall\u2019art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 la percentuale di riparto di<br \/>\ncui al D.P.C.M. dell\u201911 marzo 2013 ed al successivo DPCM 26 maggio 2017. I criteri di riparto di cui<br \/>\nall\u2019art.27 del decreto-legge n. 50 del 2017 continuano ad essere applicati sulla quota residua del<br \/>\n20% di assegnazione definita nei termini di cui sopra.<br \/>\nArt. 40 &#8211; Norme in materia di porti e aeroporti.<br \/>\n1. In materia di portualit\u00e0 la Regione Veneto propone il perimetro della circoscrizione territoriale<br \/>\ndell\u2019Autorit\u00e0 di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che \u00e8 approvata, d\u2019intesa con la<br \/>\nRegione stessa, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br \/>\n2. La Regione \u00e8 inoltre autorizzata:<br \/>\na) ad individuare ed istituire, d\u2019intesa con i ministeri competenti, all\u2019interno della circoscrizione<br \/>\nterritoriale dell\u2019Autorit\u00e0 di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e delle aree<br \/>\naeroportuali, Zone Economiche Speciali o ad economia differenziata, anche a titolo di<br \/>\ncompensazione per i disagi ambientali;<br \/>\nb) ad attuare distretti logistici integrati anche con altre Regioni, promuovendo azioni congiunte con<br \/>\noperatori privati e gestori delle reti infrastrutturali.<br \/>\n3. Il Presidente dell\u2019Autorit\u00e0 di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale \u00e8 nominato dalla<br \/>\n34<br \/>\nGiunta regionale del Veneto sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br \/>\n4. Fermo restando quanto previsto in materia di sicurezza del trasporto aereo dalla normativa<br \/>\neuropea e statale, alla Regione Veneto \u00e8 attribuita la competenza amministrativa in relazione alla<br \/>\nproposta del masterplan del singolo aeroporto, elaborato del gestore aeroportuale, da sottoporre<br \/>\nall\u2019approvazione di ENAC anche ai fini della coerenza con la pianificazione nazionale in tema di<br \/>\naeroporti nonch\u00e9 con le normative di riferimento.<br \/>\n5. Sono trasferiti al demanio della Regione del Veneto gli aeroporti nazionali insistenti nel territorio<br \/>\nveneto e la relativa competenza legislativa e amministrativa. Fatta salva la vigente convenzione tra<br \/>\nENAC e soggetto gestore, la Regione Veneto subentra in sostituzione del MIT, in qualit\u00e0 di<br \/>\nconcedente nella concessione di gestione aeroportuale. Allo scadere delle convenzioni in corso e<br \/>\ndelle relative concessioni aeroportuali la Regione Veneto subentra in tutte le funzioni assegnate al<br \/>\nMIT dalla vigente normativa con riferimento ai rapporti con ENAC e al rilascio della concessione<br \/>\naeroportuale.<br \/>\n6. Spetta altres\u00ec alla Regione:<br \/>\na) la procedura di Valutazione Impatto Ambientale relativa all\u2019approvazione dei progetti delle<br \/>\ninfrastrutture portuali;<br \/>\nb) l\u2019approvazione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, dei<br \/>\ndocumenti attinenti la concessione di gestione aeroportuale, affidata o da affidarsi da parte di<br \/>\nENAC, relativamente agli aeroporti veneti;<br \/>\nc) l\u2019approvazione dei progetti sotto il profilo tecnico ed economico delle infrastrutture aeroportuali<br \/>\nricompresi nel masterplan, ricadenti sul territorio veneto e proposti da ENAC;<br \/>\nd) il controllo e alla vigilanza su ENAC in ordine all\u2019attuazione degli atti conseguenti all\u2019esercizio<br \/>\ndelle competenze attribuite alla Regione.<br \/>\ne) l\u2019approvazione del piano aeroportuale e masterplan del singolo aeroporto e dei connessi<br \/>\nProgrammi di investimento, sotto il profilo localizzativo e urbanistico, ivi inclusa la relativa<br \/>\nprocedura di Valutazione Impatto Ambientale, in accordo con ENAC ai fini della coerenza con la<br \/>\npianificazione nazionale in tema di aeroporti.<br \/>\nArt. 41 &#8211; Disposizioni in materia di rischio sismico<br \/>\n1. E\u2019 attribuita alla Regione Veneto la competenza legislativa e amministrativa a disciplinare<br \/>\nprocedure semplificate rispetto a quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 94 bis del d.P.R. 6 giugno<br \/>\n2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A),<br \/>\nlimitatamente agli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza per la pubblica incolumit\u00e0 ai fini<br \/>\nsismici, individuati dalla Regione, sulla base delle caratteristiche dell\u2019intervento, nonch\u00e9 della<br \/>\ndestinazione e classe d\u2019uso dell\u2019edificio, in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti in merito da<br \/>\nnorme statali e nel rispetto della normativa tecnica delle costruzioni, della disciplina delle opere di<br \/>\ncui all\u2019articolo 53 del d.P.R. 380\/2001 e di ogni altra normativa tecnica statale volta a tutelare la<br \/>\nsicurezza e l\u2019incolumit\u00e0 pubblica ai sensi dell\u2019art. 117, secondo comma, lettera h), della<br \/>\nCostituzione, ferma restando la disciplina delle sanzioni secondo le leggi dello Stato.<br \/>\n35<br \/>\n2. \u00c8, altres\u00ec, attribuita alla Regione Veneto la facolt\u00e0 di prevedere che il progettista abilitato, nel<br \/>\ncontesto dell\u2019asseverazione che accompagna il titolo edilizio, dichiari, con il supporto di idonei<br \/>\nelaborati tecnici, che l\u2019opera in progetto rientra tra quelle di minore rilevanza e prive di rilevanza<br \/>\nper la pubblica incolumit\u00e0 ai fini sismici, di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dalla Regione e<br \/>\nnel rispetto della normativa statale richiamata nel presente articolo.<br \/>\nArt. 42 \u2013 Funzioni in materia di gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante.<br \/>\n1. \u00c8 attribuita alla Regione Veneto la potest\u00e0 legislativa e amministrativa gi\u00e0 esercitate dallo Stato<br \/>\nsulla Laguna di Venezia e sul suo bacino scolante mediante il Magistrato alle Acque e trasferite al<br \/>\nprovveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell\u2019articolo 18 del D.L. 24 giugno<br \/>\n2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare<br \/>\nriferimento:<br \/>\na) alla gestione del demanio marittimo di cui all\u2019articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998,<br \/>\nn. 112 \u201cConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,<br \/>\nin attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59\u201d;<br \/>\nb) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione,<br \/>\nbonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale o interregionale di cui all\u2019articolo 105, comma<br \/>\n2, lettera e), del decreto n. 112\/1998;<br \/>\nc) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e<br \/>\ndegli abitati costieri prospicienti la laguna di Venezia, di cui all\u2019articolo 89, comma 1, lettera h), del<br \/>\ndecreto n. 112\/1998;<br \/>\nd) alla salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 \u201cInterventi per la salvaguardia<br \/>\ndi Venezia\u201d e alle ulteriori norme vigenti in materia;<br \/>\ne) la sorveglianza sulla Laguna di Venezia;<br \/>\nf) all\u2019esercizio delle funzioni per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino<br \/>\nScolante, la definizione dei requisiti di qualit\u00e0 delle acque e l\u2019individuazione delle caratteristiche<br \/>\ndegli impianti di depurazione;<br \/>\ng) agli impianti igienico-sanitari dei centri storici e delle isole di Venezia e Chioggia;<br \/>\nh) alla gestione delle acque pluviali in ambito della Laguna di Venezia;<br \/>\ni) la segreteria del Comitato istituito ai sensi dell\u2019articolo 4 della Legge n. 798 \/1984.<br \/>\nArt. 43 \u2013 Zona Franca.<br \/>\n1. Lo Stato e la Regione, al fine di consolidare i traffici e sviluppare l\u2019economia del territorio,<br \/>\nassumono l\u2019impegno congiunto di realizzare nuove Zone Franche o ridefinire, aumentandola, la<br \/>\nsuperficie della Zona Franca gi\u00e0 esistente, nell\u2019ambito del perimento della circoscrizione territoriale<br \/>\ndell\u2019Autorit\u00e0 di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.<br \/>\nArt. 44 \u2013 Tecnologie dell\u2019informazione e della comunicazione.<br \/>\n36<br \/>\n1. Sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative per l\u2019attivazione<br \/>\ndi una specifica Agenzia Veneta Digitale, che svolga le funzioni di: coordinamento degli standard a<br \/>\nlivello regionale; attivazione delle piattaforme abilitanti su scala regionale (ad esempio pagamenti,<br \/>\nidentit\u00e0, fatturazione elettronica, etc.); supporto agli Enti Locali per l\u2019attuazione delle politiche in<br \/>\ntema di Agenda Digitale regionale e nazionale nonch\u00e9 europea; supporto all\u2019attuazione del Piano<br \/>\nTriennale dell\u2019Informatica nella P.A. a livello regionale.<br \/>\n2. \u00c8 attribuita alla Regione del Veneto la competenza in materia di interventi di ricerca e sviluppo,<br \/>\ncon particolare riferimento ai programmi connessi alle tecnologie dell\u2019informazione e della<br \/>\ncomunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell\u2019Agenda Digitale.<br \/>\nArt. 45 &#8211; Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia.<br \/>\n1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di<br \/>\nproduzione, trasporto e distribuzione di energia:<br \/>\na) autorizzazione, comprese le attivit\u00e0 di VIA e AIA, all\u2019installazione e all\u2019esercizio di impianti di<br \/>\nproduzione di energia elettrica di potenza non superiore a 900 MW termici, in deroga a quanto<br \/>\nprevisto dall\u2019articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112<br \/>\n\u201cConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in<br \/>\nattuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59\u201d, compresi gli interventi di modifica o<br \/>\nripotenziamento, nonch\u00e9 delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all&#8217;esercizio degli<br \/>\nstessi, ivi compresi gli interventi di connessione alla rete elettrica di trasmissione necessari<br \/>\nall\u2019immissione in rete dell\u2019energia prodotta di cui all\u2019articolo 1, comma 1 del decreto legge 7<br \/>\nfebbraio 2002, n. 7 \u201cMisure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale\u201d<br \/>\nconvertito con modificazioni dall\u2019art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55;<br \/>\nb) relativamente allo stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unit\u00e0 geologiche profonde, di cui<br \/>\nall\u2019articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la definizione dei criteri di riparto del<br \/>\ncontributo compensativo di natura monetaria per il mancato uso alternativo del territorio da<br \/>\ncorrispondere alla regione anche con riferimento al trasferimento di tali contributi ai comuni.<br \/>\n2. E\u2019 trasferita alla Regione del Veneto anche la competenza esclusiva in materia di V.I.A. per le<br \/>\nseguenti infrastrutture lineari energetiche non appartenenti alla rete nazionale, di cui al D.Lgs. 3<br \/>\naprile 2006, n. 152 e s.m.i., Parte Seconda, Allegati II e II bis la cui autorizzazione alla realizzazione \u00e8<br \/>\ngi\u00e0 di competenza regionale:<br \/>\n&#8211; elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di<br \/>\nlunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di<br \/>\nlunghezza superiore a 40 chilometri;<br \/>\n&#8211; elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e<br \/>\ncon tracciato di lunghezza superiore a 10 Km;<br \/>\n\u2013 condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di<br \/>\ngas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello<br \/>\nstoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta;<br \/>\n&#8211; installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello<br \/>\nstoccaggio geologico superiori a 20 km;<br \/>\n37<br \/>\n&#8211; elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a<br \/>\n100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.<br \/>\n3. E\u2019 attribuita alla Regione del Veneto la potest\u00e0 legislativa e amministrativa con riferimento agli<br \/>\naspetti ambientali della geotermia per le attivit\u00e0 svolte sul proprio territorio, fatta eccezione per gli<br \/>\nimpianti di cui all\u2019art. 1 comma 3-bis, del D.Lgs. 22\/2010.<br \/>\nArt. 46 &#8211; Regionalizzazione del gettito dell\u2019accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del<br \/>\nVeneto.<br \/>\n1. \u00c8 attribuito alla Regione Veneto il gettito dell\u2019accisa per il gas naturale di cui all\u2019articolo 26 del<br \/>\ndecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 \u201cTesto unico delle disposizioni legislative concernenti le<br \/>\nimposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative\u201d, in misura<br \/>\ncorrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi offshore<br \/>\nubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio<br \/>\nnazionale nell\u2019anno corrispondente.<br \/>\n2. Le modalit\u00e0 operative connesse all\u2019attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del<br \/>\nMinistro dell\u2019economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.<br \/>\nArt. 47 \u2013 Previdenza complementare.<br \/>\n1. Alla Regione Veneto \u00e8 attribuita la potest\u00e0 legislativa di disciplinare il funzionamento delle forme<br \/>\ncollettive di previdenza complementare e integrativa istituite nel territorio regionale.<br \/>\n2. Alla Regione Veneto \u00e8 altres\u00ec attribuita la potest\u00e0 di istituire, anche in convenzione con i fondi<br \/>\npensione collettivi accreditati a livello regionale, forme pensionistiche complementari. In<br \/>\nparticolare, nel caso di personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti<br \/>\nlocali del territorio regionale e dal Sistema Sanitario Regionale, alla Regione, \u00e8 attribuita la<br \/>\nrappresentanza negoziale per la stipula dei relativi contratti o accordi collettivi a livello regionale.<br \/>\nArt. 48 &#8211; Istituzione del fondo regionale per le politiche attive per la formazione continua<br \/>\n1. E\u2019 attribuita alla Regione del Veneto la potest\u00e0 di istituire, sulla base di un accordo tra le parti<br \/>\nsociali, un Fondo regionale per le politiche attive per la formazione continua che utilizzi le risorse<br \/>\nraccolte dall\u2019INPS, derivanti dal versamento da parte dei datori di lavoro aventi sede legale od<br \/>\noperative ubicate nel territorio della Regione del Veneto dell\u2019aliquota contributiva, prevista dall\u2019art.<br \/>\n25 della Legge n. 845\/78, pari allo 0,30%, dovuta per l\u2019assicurazione obbligatoria contro la<br \/>\ndisoccupazione involontaria, e non indirizzata ai Fondi Interprofessionali di cui all\u2019art. 118 della L. n.<br \/>\n388\/2000.<br \/>\n38<br \/>\n2. Al Fondo di cui al comma 1 potranno essere attribuite le risorse dello 0,30% che i datori di lavoro,<br \/>\naventi sede legale od operative ubicate nel territorio della Regione del Veneto, intendono conferire<br \/>\ndirettamente.<br \/>\n3. Alla Regione sono attribuite le sanzioni amministrative, previste dall\u2019art. 118 comma 8 della Legge<br \/>\nn. 388\/2000, dovute al mancato versamento del contributo di cui al comma 2.<br \/>\nArt. 49 &#8211; Rafforzamento dell\u2019autonomia tributaria.<br \/>\n1. Sono attribuite alla Regione Veneto competenze legislative e amministrative volte a concedere<br \/>\nincentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, nel rispetto delle<br \/>\nnorme dell\u2019Unione Europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III<br \/>\ndel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 \u201cNorme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in<br \/>\nsede di dichiarazione dei redditi e dell\u2019imposta sul valore aggiunto, nonch\u00e9 di modernizzazione del<br \/>\nsistema di gestione delle dichiarazioni\u201d, ad esclusivo carico della Regione.<br \/>\n2. Sono inoltre attribuiti alla Regione Veneto:<br \/>\na) la piena autonomia sui tributi regionali e sulla tassa automobilistica;<br \/>\nb) le risorse da stanziare su un fondo di nuova istituzione per la riduzione del prezzo dei carburanti<br \/>\nnell\u2019area di confine con l\u2019Austria nella misura di quelle complessivamente stanziate dal 2009 ai sensi<br \/>\ndell\u2019ex D.L. n. 207\/2008, art. 41, c. 16-sexiesdecies e ai sensi dell\u2019art. 1, comma 594 L.28.12.2015 n.<br \/>\n208, con ulteriore attribuzione, a regime, di stanziamenti annui; in alternativa, qualora<br \/>\nl\u2019ordinamento comunitario non consentisse quanto previsto al periodo precedente, l\u2019attribuzione di<br \/>\nuna quota aggiuntiva di compartecipazione all\u2019imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo i criteri<br \/>\nprevisti dall\u2019articolo 2-ter del DL n. 154\/2008.<br \/>\nc) quota dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese a sostegno degli<br \/>\ninvestimenti pubblici strategici, mediante il meccanismo di attribuzione delle compartecipazioni al<br \/>\ngettito o delle riserve di aliquota sulla base imponibile dei tributi erariali di cui all\u2019art. 5;<br \/>\nd) in relazione agli investimenti realizzati in Veneto, i benefici derivanti dal riconoscimento di crediti<br \/>\nd\u2019imposta in favore di investimenti privati;<br \/>\ne) pieno riconoscimento della titolarit\u00e0 del gettito derivante dall\u2019attivit\u00e0 di controllo e recupero<br \/>\ndell\u2019evasione fiscale e dagli istituti di tax compliance deflativi del contenzioso, in relazione ai tributi<br \/>\nregionali ed alle compartecipazioni al gettito o alle riserve di aliquote ai tributi erariali attribuite alla<br \/>\nRegione Veneto con la presente legge o con altre disposizioni legislative.<br \/>\nArt. 50 &#8211; Coordinamento della finanza pubblica regionale.<br \/>\n1. Sono attribuite alla Regione Veneto competenze legislative e amministrative volte a:<br \/>\na) modificare a livello regionale, d\u2019intesa con le Autonomie locali, il concorso dei singoli Enti locali in<br \/>\ntermini di saldo di bilancio annuale da conseguire o di concorso alla manovra di finanza pubblica,<br \/>\nfermo restando gli obiettivi stabiliti dallo Stato per il complesso degli Enti territoriali della Regione;<br \/>\nb) stabilire, d\u2019intesa con le Autonomie locali, tempi, criteri e modalit\u00e0 di esercizio delle intese<br \/>\nregionali per investimenti;<br \/>\n39<br \/>\nc) istituire, nel bilancio regionale, due fondi regionali, uno a favore dei Comuni ed uno a favore della<br \/>\nCitt\u00e0 Metropolitana e delle Province del Veneto, alimentati dalle compartecipazioni al gettito o dalle<br \/>\nriserve di aliquota sulla base imponibile dei tributi erariali di cui all\u2019art. 5, in sostituzione dei vigenti<br \/>\ntrasferimenti statali perequativi agli Enti locali del Veneto da rideterminare sulla base dei costi<br \/>\nstandard definiti a livello nazionale;<br \/>\nd) distribuire, d\u2019intesa con le Autonomie locali, i fondi di cui alla lettera c) sulla base di autonome<br \/>\nvalutazioni, anche con criteri e parametri diversi da quelli utilizzati dallo Stato;<br \/>\ne) prevedere la facolt\u00e0 di destinare, d\u2019intesa con le Autonomie locali, una quota dei fondi di cui alla<br \/>\nlett. c) alla realizzazione di investimenti da parte degli enti beneficiari.<br \/>\nArt. 51 &#8211; Trasferimento delle competenze in materia di demanio.<br \/>\n1. Alla Regione Veneto \u00e8 attribuita la competenza legislativa e amministrativa relativamente al<br \/>\ntrasferimento dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all\u2019articolo 3, comma 1,<br \/>\nlettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 \u201cAttribuzione a comuni, province, citt\u00e0<br \/>\nmetropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell\u2019articolo 19 della legge 5 maggio<br \/>\n2009, n. 42\u201d, nonch\u00e9 delle funzioni esercitate dall\u2019Agenzia del Demanio &#8211; Filiale Veneto, con<br \/>\nriferimento al proprio territorio e in particolare:<br \/>\na) il trasferimento e la gestione tecnica e amministrativa dei beni del demanio marittimo e del<br \/>\ndemanio idrico di cui all\u2019articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85\/2010;<br \/>\nb) lo sviluppo e la gestione di iniziative di valorizzazione sui beni del demanio marittimo e del<br \/>\ndemanio idrico di cui all\u2019art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85\/2010 finalizzate alla<br \/>\nmassimizzazione del valore del patrimonio immobiliare della Regione;<br \/>\nc) le attivit\u00e0 relative alla definizione dei diritti reali di godimento e di divisione di beni del demanio<br \/>\nmarittimo e del demanio idrico di cui all\u2019art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo. n.<br \/>\n85\/2010;<br \/>\nd) la gestione delle attivit\u00e0 propedeutiche alla proposta di sdemanializzazione e di ripartizione e<br \/>\nliquidazione dei sovracanoni per le concessioni idroelettriche;<br \/>\ne) le attivit\u00e0 di trasferimento dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all\u2019art. 3,<br \/>\ncomma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85\/2010;<br \/>\nf) la gestione delle attivit\u00e0 relative alla riscossione e al recupero di crediti per canoni o indennizzi<br \/>\npregressi;<br \/>\ng) la promozione e gestione dei rapporti con il territorio per dare impulso ad una gestione integrata<br \/>\ndei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all\u2019art. 3, comma 1, lettera a), del<br \/>\ndecreto legislativo n. 85\/2010, a livello locale, anche in relazione alla formazione di protocolli, intese<br \/>\no convenzioni con altre Amministrazioni e Enti interessati;<br \/>\nh) i rapporti con le altre strutture territoriali delle amministrazioni pubbliche e con gli enti<br \/>\nterritoriali;<br \/>\ni) le valutazioni tecnico economico estimative;<br \/>\nl) la gestione del contenzioso attivo e passivo attinente ai beni del demanio marittimo e del<br \/>\ndemanio idrico di cui all\u2019art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85\/2010;<br \/>\nm) la cura, nell\u2019ambito delle proprie competenze, degli aspetti relativi alle transazioni di contenziosi<br \/>\nin corso ovvero stragiudiziali.<br \/>\n40<br \/>\nArt. 52 &#8211; Funzioni in materia idrica e ambientale.<br \/>\n1. La Regione, ai fini del conseguimento degli standard di qualit\u00e0 ambientale (SQA) dei corpi idrici o<br \/>\na seguito del manifestarsi di criticit\u00e0 di natura sanitaria o ambientale, pu\u00f2 definire nuovi valori<br \/>\nlimite allo scarico degli impianti che recapitano nel territorio regionale compresa la Laguna di<br \/>\nVenezia e il suo Bacino Scolante per sostanze emergenti non ancora normate da disciplina<br \/>\ncomunitaria o statale, ovvero limiti pi\u00f9 restrittivi rispetto a quelli gi\u00e0 normati. Tali limiti potranno<br \/>\nessere espressi sia in termini di concentrazione che di carico di massa di inquinante per unit\u00e0 di<br \/>\ntempo.<br \/>\nArt. 53 \u2013 Tutela dei beni culturali.<br \/>\n1. Sono attribuite alla Regione del Veneto la competenza legislativa nella materia \u201cTutela dei beni<br \/>\nculturali\u201d, ai sensi dell\u2019articolo 117 della Costituzione, con riferimento ai beni culturali, immobili e<br \/>\nmobili, presenti sul territorio regionale, nonch\u00e9 la relativa competenza amministrativa.<br \/>\n2. Le azioni della Regione in materia di tutela si conformano al principio di leale collaborazione con<br \/>\nlo Stato.<br \/>\nArt. 54 &#8211; Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit\u00e0<br \/>\nculturali.<br \/>\n1. E\u2019 attribuita alla Regione del Veneto la competenza legislativa in materia di \u201cValorizzazione dei<br \/>\nbeni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit\u00e0 culturali\u201d, ai sensi dell\u2019articolo<br \/>\n117 della Costituzione.<br \/>\n2. La competenza legislativa di cui al comma 1 ha ad oggetto la valorizzazione di tutti i beni presenti<br \/>\nsul territorio regionale e l\u2019organizzazione di attivit\u00e0 culturali e di spettacolo, nonch\u00e9 la disciplina<br \/>\ndegli interventi a favore del patrimonio culturale di origine veneta che si trova all\u2019estero.<br \/>\n3. Alla Regione del Veneto \u00e8 attribuita la competenza amministrativa di valorizzazione in relazione a<br \/>\ntutti i beni, anche paesaggistici, presenti sul territorio regionale. Sono altres\u00ec trasferite le funzioni di<br \/>\nvalorizzazione sugli Istituti e luoghi della cultura statali presenti sul territorio regionale, ad eccezione<br \/>\ndi quelli dotati di autonomia speciale di cui all\u2019art. 30 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, da<br \/>\nesercitarsi in modo integrato con quelle relative a tutti i restanti Istituti e luoghi della cultura, con<br \/>\nl\u2019attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.<br \/>\n4. Alla Regione del Veneto \u00e8 attribuita altres\u00ec la competenza amministrativa in relazione alla<br \/>\npromozione e organizzazione di attivit\u00e0 culturali e di spettacolo, incluse la gestione del Fondo Unico<br \/>\nper lo Spettacolo e la gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e<br \/>\nnell\u2019audiovisivo.<br \/>\n41<br \/>\nArt. 55 &#8211; Tutela dei beni paesaggistici.<br \/>\n1. E\u2019 attribuita alla Regione del Veneto la potest\u00e0 legislativa e amministrativa in materia di tutela dei<br \/>\nbeni paesaggistici, ai sensi dell\u2019articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento a:<br \/>\na) la redazione e l\u2019approvazione, in via esclusiva, del piano paesaggistico regionale nonch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0<br \/>\ndi coordinamento e adeguamento allo stesso degli altri strumenti di pianificazione urbanistica di cui<br \/>\nall\u2019articolo 145, commi 2 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<br \/>\nb) la funzione autorizzatoria di cui all\u2019articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio<br \/>\n2004, n. 42, senza il parere della Soprintendenza;<br \/>\nc) la funzione dichiarativa, in via esclusiva, del notevole interesse pubblico degli immobili e delle<br \/>\naree di cui all\u2019art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonch\u00e9 l\u2019adeguamento e la<br \/>\nrevisione, parimenti in via esclusiva, delle dichiarazioni precedenti, anche ai sensi dell\u2019articolo 140,<br \/>\ncomma 2, del medesimo decreto.<br \/>\nArt. 56 &#8211; Regionalizzazione delle Soprintendenze.<br \/>\n1. Al fine di assicurare l\u2019esercizio delle funzioni di cui agli articoli 53, 54 e 55, sono trasferite alla<br \/>\nRegione del Veneto le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e la Soprintendenza<br \/>\narchivistica e bibliografica, presenti sul territorio regionale, con l\u2019attribuzione delle relative risorse<br \/>\numane, finanziarie e strumentali.<br \/>\nArt. 57 \u2013 Sistema camerale regionale.<br \/>\n1. Fatte salve le funzioni riconducibili alle materie di potest\u00e0 legislativa esclusiva dello Stato, \u00e8<br \/>\nattribuita alla Regione del Veneto la competenza legislativa ed amministrativa sulle Camere di<br \/>\nCommercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in materia di:<br \/>\na) individuazione dei criteri per la composizione, la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento<br \/>\ndegli organi camerali, delle unioni regionali e delle aziende speciali;<br \/>\nb) individuazione dei criteri per l\u2019accorpamento o la modifica delle circoscrizioni territoriali delle<br \/>\ncamere di commercio;<br \/>\nc) criteri per la definizione dei programmi di sostegno alla competitivit\u00e0 delle imprese e per lo<br \/>\nsviluppo del territorio;<br \/>\nd) formazione e gestione del fascicolo informatico d\u2019impresa e punto di accesso telematico inerente<br \/>\ni dati e le procedure amministrative relative all\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa;<br \/>\ne) finanziamento;<br \/>\nf) vigilanza amministrativo-contabile.<br \/>\nArt. 58 \u2013 Casse di Risparmio.<br \/>\n1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi<br \/>\nfondamentali della materia, la Regione Veneto ha la potest\u00e0 di emanare norme legislative in<br \/>\n42<br \/>\nrelazione all\u2019ordinamento delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonch\u00e9 delle aziende di<br \/>\ncredito a carattere regionale.<br \/>\nArt. 59 &#8211; Tenuta e vigilanza dell\u2019Albo delle Societ\u00e0 Cooperative.<br \/>\n1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di tenuta e gestione<br \/>\ndell\u2019Albo delle societ\u00e0 cooperative, di cui al decreto del Ministero delle attivit\u00e0 produttive 23 giugno<br \/>\n2004 \u201cIstituzione dell\u2019Albo delle societ\u00e0 cooperative, in attuazione dell\u2019art. 9 del decreto legislativo<br \/>\n17 gennaio 2003, n. 6, e dell\u2019art. 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice<br \/>\ncivile\u201d, relativamente alle societ\u00e0 aventi la propria sede legale nel territorio della Regione.<br \/>\n2. A tal fine, \u00e8 istituito un apposito Albo regionale delle societ\u00e0 cooperative.<br \/>\n3. Sono altres\u00ec trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla vigilanza<br \/>\nsugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 \u201cNorme in materia di riordino<br \/>\ndella vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell\u2019articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142<br \/>\nrecante: \u201cRevisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla<br \/>\nposizione del socio lavoratore\u201d\u201d, relativamente alle societ\u00e0 iscritte all\u2019Albo regionale di cui al<br \/>\ncomma 2.<br \/>\n4. Al fine di garantire il coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 di cui ai commi precedenti con quelle statali, la<br \/>\nRegione del Veneto e il Ministero per lo sviluppo economico stipulano specifici protocolli di<br \/>\ncollaborazione.<br \/>\nArt. 60 &#8211; Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali<br \/>\n1. In deroga all&#8217;articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239<br \/>\n&#8220;Riordino del settore energetico, nonch\u00e9 delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti<br \/>\nin materia di energia&#8221; sono attribuite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative per<br \/>\nl&#8217;individuazione dei criteri e delle modalit\u00e0 per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione,<br \/>\nmodifica e dismissione degli stabilimenti di stoccaggio degli oli minerali con riferimento agli<br \/>\nstabilimenti non ricompresi fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui all\u2019articolo 57,<br \/>\ncommi 1 e 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 \u201cDisposizioni urgenti in materia di<br \/>\nsemplificazione e di sviluppo\u201d, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.<br \/>\n2. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata<br \/>\nambientale.<br \/>\nArt. 61 \u2013 Fondo rotativo per il sostegno alle imprese .<br \/>\n1. Nell\u2019ambito del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all&#8217;articolo 1, comma 354, della<br \/>\nlegge 30 dicembre 2004, n. 311 &#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale<br \/>\ndello Stato, legge finanziaria 2005&#8221; \u00e8 istituita una Sezione Speciale per il Veneto.<br \/>\n43<br \/>\n1. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 \u00e8 determinata in relazione alle<br \/>\ncaratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da<br \/>\nparte delle imprese con sede operativa in Veneto.<br \/>\n3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 \u00e8 destinata alla concessione di finanziamenti agevolati<br \/>\nfinalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.<br \/>\n4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche<br \/>\nper il tramite di intermediari finanziari qualificati.<br \/>\n5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,<br \/>\nsono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.<br \/>\nArt. 62 &#8211; Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.<br \/>\n1. Nell\u2019ambito del Fondo di cui all&#8217;articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.<br \/>\n662 &#8220;Misure di razionalizzazione della finanza pubblica&#8221; \u00e8 istituita una Sezione Speciale per il<br \/>\nVeneto.<br \/>\n2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 \u00e8 determinata in relazione alle<br \/>\ncaratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da<br \/>\nparte delle imprese con sede operativa in Veneto.<br \/>\n3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 \u00e8 destinata alla concessione di finanziamenti agevolati<br \/>\nfinalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.<br \/>\n4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche<br \/>\nper il tramite di intermediari finanziari qualificati.<br \/>\n5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentito il Mediocredito Centrale S.p.A.,<br \/>\nsono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.<br \/>\nArt. 63 &#8211; Sostegno all&#8217;imprenditoria giovanile.<br \/>\n1. Nell\u2019ambito del Fondo di cui all&#8217;articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488<br \/>\n&#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria<br \/>\n2000)&#8221; \u00e8 istituita una Sezione Speciale per il Veneto.<br \/>\n2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 \u00e8 determinata in relazione alle<br \/>\ncaratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da<br \/>\nparte delle imprese con sede operativa in Veneto.<br \/>\n3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 \u00e8 destinata alla concessione di finanziamenti agevolati<br \/>\n44<br \/>\nfinalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.<br \/>\n4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche<br \/>\nper il tramite di intermediari finanziari qualificati.<br \/>\n5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita Invitalia S.p.A., sono definite le<br \/>\ndisposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.<br \/>\nArt. 64 &#8211; Agevolazioni per l\u2019accesso al credito delle imprese e per sostenere gli investimenti<br \/>\ndelle PMI .<br \/>\n1. Nell\u2019ambito del fondo per la concessione di finanziamenti per l\u2019acquisto di nuovi macchinari,<br \/>\nimpianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all\u2019articolo 2, comma 4, del<br \/>\ndecreto legge n. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.<br \/>\n98, \u00e8 istituita una Sezione Speciale per il Veneto.<br \/>\n2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 \u00e8 determinata in relazione alle<br \/>\ncaratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da<br \/>\nparte delle imprese con sede operativa in Veneto.<br \/>\n3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 \u00e8 destinata alla concessione di finanziamenti agevolati<br \/>\nfinalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.<br \/>\n4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche<br \/>\nper il tramite di intermediari finanziari qualificati.<br \/>\n5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,<br \/>\nsono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.<br \/>\nArt. 65 &#8211; Istituzione di Sezioni Speciali nell\u2019ambito di fondi nazionali a favore delle imprese.<br \/>\n1. Nell\u2019ambito dei Fondi nazionali a favore delle imprese sono istituite Sezioni Speciali per il Veneto,<br \/>\nle cui dotazioni vengono determinate d\u2019intesa tra lo Stato e la Regione in base a criteri da definirsi in<br \/>\nrelazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed alla percentuale di<br \/>\nutilizzo dei singoli Fondi da parte delle imprese con sede operativa in Veneto.<br \/>\n2. La Regione del Veneto approva le disposizioni operative che regolamentano il funzionamento<br \/>\ndelle Sezioni di cui al comma precedente.<br \/>\nArt. 66 \u2013 Rafforzamento del ruolo della Regione nel controllo e nella gestione dei flussi migratori<br \/>\nper ragioni economiche.<br \/>\n45<br \/>\n1. In attuazione dell\u2019art. 118, terzo comma, della Costituzione viene valorizzato il ruolo della<br \/>\nRegione del Veneto in materia di controllo e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche,<br \/>\ncon riferimento alla loro sostenibilit\u00e0 e alla necessit\u00e0 di una programmazione degli ingressi.<br \/>\n2. La Regione del Veneto definisce la programmazione delle quote regionali di ingresso per motivi di<br \/>\nlavoro dei cittadini extracomunitari in rapporto alla capacit\u00e0 di assorbimento del proprio tessuto<br \/>\neconomico produttivo. In particolare, tale determinazione avviene sulla base del fabbisogno di<br \/>\nlavoratori espresso dalle imprese venete nonch\u00e9 del numero degli immigrati extracomunitari<br \/>\npresenti nel territorio regionale. La programmazione viene definita per un arco temporale di tre<br \/>\nanni ed \u00e8 rivedibile annualmente in ragione di aumenti o riduzioni del fabbisogno lavorativo. La<br \/>\nprogrammazione delle quote regionali di ingresso per motivi di lavoro viene comunicata al<br \/>\nMinistero dell\u2019Interno entro il 30 novembre per il triennio successivo. Entro la medesima data<br \/>\nvengono comunicate le eventuali variazioni alla programmazione triennale, definite per l\u2019anno<br \/>\nsuccessivo. La Regione verifica il rispetto dei flussi stabiliti secondo modalit\u00e0 da concordarsi con il<br \/>\nMinistero dell\u2019Interno.<br \/>\n3. \u00c8 attribuita alla Regione del Veneto, ai sensi dell\u2019articolo 117 della Costituzione, la potest\u00e0<br \/>\nlegislativa di introdurre misure complementari di controllo in collaborazione con gli ispettorati<br \/>\nterritoriali del lavoro al fine di contrastare situazioni di irregolarit\u00e0.<br \/>\nArt. 67 &#8211; Competenze amministrative svolte dall\u2019Istituto di servizi per il mercato<br \/>\nagricolo alimentare (ISMEA).<br \/>\n1. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all\u2019articolo 17 del decreto legislativo 29<br \/>\nmarzo 2004, n. 102 \u201cInterventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell\u2019articolo 1,<br \/>\ncomma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38\u201d, e del decreto del Ministero delle politiche<br \/>\nagricole e forestali 14 febbraio 2006 \u201cAttivit\u00e0 di rilascio di garanzie a norma dell&#8217;articolo 17, comma<br \/>\n5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102\u201d, determinata in base a parametri stabiliti di<br \/>\ncomune accordo \u00e8 finalizzata alla attivit\u00e0 di rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti destinati<br \/>\nalle imprese agricole, nonch\u00e9 a presidio delle operazioni di credito agrario concesse ai sensi degli<br \/>\narticoli 43 e seguenti del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385 \u201cTesto unico delle leggi in<br \/>\nmateria bancaria e creditizia\u201d alle imprese operanti nei settori agricoli, agroalimentari e della pesca<br \/>\nubicate nel territorio del Veneto. A tal fine \u00e8 istituita una Sezione Speciale per il Veneto nella quale<br \/>\nverr\u00e0 fatta confluire la quota di risorse che verr\u00e0 determinata sulla base di quanto previsto nel<br \/>\npresente comma.<br \/>\n2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il<br \/>\ntramite di intermediari finanziari qualificati.<br \/>\n3. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all\u2019articolo 2, comma 132, della legge 23<br \/>\ndicembre 1996, n. 662 \u201cMisure di razionalizzazione della finanza pubblica\u201d, determinata in base a<br \/>\nparametri stabiliti di comune accordo, \u00e8 finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione<br \/>\ndelle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a societ\u00e0 ed organismi operanti nel<br \/>\nsettore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del<br \/>\n46<br \/>\nVeneto. A tal fine \u00e8 istituita una Sezione Speciale per il Veneto nella quale verr\u00e0 fatta confluire la<br \/>\nquota di risorse che verr\u00e0 determinata sulla base di quanto previsto nel presente comma.<br \/>\n4. Le operazioni condotte a valere sulle risorse di cui al comma 3 possono essere effettuate anche<br \/>\nper il tramite di intermediari finanziari qualificati.<br \/>\n5. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l\u2019Istituto di servizi per il mercato<br \/>\nagricolo alimentare (ISMEA), sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi precedenti, nel<br \/>\nrispetto delle esigenze generali dell\u2019economia regionale.<br \/>\nArt. 68 &#8211; Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA.<br \/>\n1. E\u2019 attribuita alla Regione del Veneto una quota delle risorse destinate al finanziamento delle<br \/>\nfunzioni di organismo pagatore dell\u2019ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita<br \/>\ncon decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 \u201cSoppressione dell\u2019AIMA e istituzione dell\u2019Agenzia<br \/>\nper le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell\u2019articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59\u201d,<br \/>\nrelativamente al territorio regionale.<br \/>\n2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle funzioni svolte dall\u2019Agenzia<br \/>\nveneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre<br \/>\n2001 n. 31, nonch\u00e9 agli ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione<br \/>\nagricola sul territorio regionale.<br \/>\n47<br \/>\nALLEGATO COMPETENZE VIA RICHIESTE<br \/>\nTipologie progettuali ricomprese nell\u2019Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152\/06 di competenza<br \/>\nregionale<br \/>\n2) Installazioni relative a:<br \/>\n&#8211; centrali per la produzione dell&#8217;energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW<br \/>\nincluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;<br \/>\n&#8211; impianti per l&#8217;estrazione dell&#8217;amianto, nonch\u00e9 per il trattamento e la trasformazione dell&#8217;amianto e dei<br \/>\nprodotti contenenti amianto;<br \/>\n&#8211; impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica<br \/>\ncomplessiva superiore a 150 MW;<br \/>\n&#8211; impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a<br \/>\n30 MW.<br \/>\n4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza<br \/>\nsuperiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza<br \/>\nsuperiore a 40 chilometri.<br \/>\n4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con<br \/>\ntracciato di lunghezza superiore a 10 Km.<br \/>\n4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di<br \/>\ntrasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a<br \/>\n3 Km, qualora disposto all&#8217;esito della verifica di assoggettabilit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 20.<br \/>\n5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell&#8217;acciaio.<br \/>\n6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di<br \/>\ntrasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unit\u00e0 produttive funzionalmente<br \/>\nconnesse tra di loro:<br \/>\n&#8211; per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacit\u00e0 produttiva complessiva annua per<br \/>\nclasse di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:<br \/>\nClasse di prodotto<br \/>\nSoglie (*)<br \/>\n(Gg\/anno)<br \/>\na) Idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,<br \/>\nalifatici o aromatici)<br \/>\n200<br \/>\nb) Idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi,<br \/>\nchetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi,<br \/>\nresine, epossidi<br \/>\n200<br \/>\nc) Idrocarburi solforati 100<br \/>\nd) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,<br \/>\ncomposti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati<br \/>\n100<br \/>\ne) Idrocarburi fosforosi 100<br \/>\nf) Idrocarburi alogenati 100<br \/>\ng) Composti organometallici 100<br \/>\nh) Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre<br \/>\na base di cellulosa)<br \/>\n100<br \/>\ni) Gomme sintetiche 100<br \/>\n&#8211; per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, con capacit\u00e0 produttiva complessiva annua per<br \/>\nclasse di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie (1491) di seguito indicate:<br \/>\nClasse di prodotto Soglie (*)<br \/>\n48<br \/>\n(Gg\/anno)<br \/>\nj) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro<br \/>\no fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo,<br \/>\nossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di<br \/>\ncarbonile<br \/>\n100<br \/>\nk) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido<br \/>\nfosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico,<br \/>\noleum e acidi solforati<br \/>\n100<br \/>\nl) basi, quali idrossido d&#8217;ammonio, idrossido di potassio,<br \/>\nidrossido di sodio<br \/>\n100<br \/>\n&#8211; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con<br \/>\ncapacit\u00e0 produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle<br \/>\ncapacit\u00e0 produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).<br \/>\n8) Stoccaggio:<br \/>\ndi petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacit\u00e0 complessiva<br \/>\nsuperiore a 40.000 m3;<br \/>\nsuperficiale di gas naturali con una capacit\u00e0 complessiva superiore a 40.000 m3;<br \/>\nsotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacit\u00e0 complessiva superiore a 80.000 m3;<br \/>\ndi prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacit\u00e0 complessiva superiore a<br \/>\n20.000 m3;<br \/>\ndi prodotti combustibili solidi con capacit\u00e0 complessiva superiore a 150.000 tonnellate.<br \/>\n9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas,<br \/>\npetrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio<br \/>\ngeologico, comprese le relative stazioni di spinta.<br \/>\n10) Opere relative a:<br \/>\n&#8211; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonch\u00e9 aeroporti con piste di atterraggio superiori a<br \/>\n1.500 metri di lunghezza;<br \/>\n&#8211; autostrade e strade extraurbane principali;<br \/>\n&#8211; strade extraurbane a quattro o pi\u00f9 corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per<br \/>\nrenderle a quattro o pi\u00f9 corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;<br \/>\n&#8211; parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree<br \/>\nsoggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.<br \/>\n11) Porti marittimi commerciali, nonch\u00e9 vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di<br \/>\nstazza superiore a 1.350 tonnellate, nonch\u00e9 porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio<br \/>\nd&#8217;acqua \u00e8 superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di<br \/>\nlunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti,<br \/>\nisole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l&#8217;esterno dei porti (esclusi gli<br \/>\nattracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese<br \/>\nle attrezzature e le opere funzionalmente connesse.<br \/>\n13) Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore<br \/>\na 15 m o che determinano un volume d&#8217;invaso superiore ad 1.000.000 m3<br \/>\n, nonch\u00e9 impianti destinati a<br \/>\ntrattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o<br \/>\nche determinano un volume d&#8217;invaso superiore a 100.000 m3<br \/>\n, con esclusione delle opere di confinamento<br \/>\nfisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.<br \/>\n49<br \/>\n15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell&#8217;intermodalit\u00e0 di cui alla legge 4 agosto 1990, n.<br \/>\n240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere<br \/>\ntreni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilit\u00e0 di grande comunicazione.<br \/>\n17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unit\u00e0 geologiche profonde e<br \/>\ngiacimenti esauriti di idrocarburi, nonch\u00e9 siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della<br \/>\ndirettiva 2009\/31\/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.<br \/>\n17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato e<br \/>\nnell\u2019allegato III al presente decreto o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2<br \/>\ncatturato \u00e8 pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto<br \/>\nlegislativo di recepimento della direttiva 2009\/31\/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di<br \/>\ncarbonio.<br \/>\n18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l&#8217;estensione di<br \/>\nper s\u00e9 sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.<br \/>\nTipologie progettuali ricomprese nell\u2019Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152\/06 di<br \/>\ncompetenza regionale<br \/>\n1. Industria energetica ed estrattiva:<br \/>\na) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica<br \/>\ncomplessiva superiore a 50 MW;<br \/>\nb) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio<br \/>\ngeologico superiori a 20 km;<br \/>\nc) impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al<br \/>\npresente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.<br \/>\n162, e successive modificazioni;<br \/>\nd) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e<br \/>\ncon tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.<br \/>\n2. Progetti di infrastrutture:<br \/>\na) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;<br \/>\nb) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie<br \/>\nnavigabili;<br \/>\nc) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale;<br \/>\nd) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;<br \/>\ne) aeroporti (progetti non compresi nell&#8217;Allegato II);<br \/>\nf) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d&#8217;acqua \u00e8 inferiore o uguale a 10 ettari, le<br \/>\naree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri;<br \/>\ng) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto fino<br \/>\na 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3<br \/>\nal giorno per il gas naturale;<br \/>\nh) modifiche o estensioni di progetti di cui all&#8217;allegato II, o al presente allegato gi\u00e0 autorizzati, realizzati o in<br \/>\nfase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o<br \/>\nestensione non inclusa nell&#8217;allegato II).<br \/>\n50<br \/>\nRELAZIONE SUL PERCORSO ISTITUZIONALE<br \/>\nSEGUITO DALLA REGIONE DEL VENETO<br \/>\n51<\/p>\n<p>u I REGIONE DEL VENETO J<br \/>\ngiunta regionale<br \/>\nATTUAZIONE DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO<br \/>\nIL PERCORSO SEGUITO DALLA REGIONE DEL VENETO<br \/>\nLa Regione del Veneto \u00e8 stata tra le prime Regioni, insieme alla Lombardia e all&#8217;Emilia Romagna, a dare<br \/>\nufficialmente avvio al percorso previsto dall&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione.<br \/>\n1. IL PECULIARE ITER SEGUITO DAL VENETO.<br \/>\nIl Veneto ha intrapreso un proprio iter, del tutto peculiare, finalizzato a dar corso alla previsione<br \/>\ndell&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione, caratterizzato da un rigoroso rispetto di principi e norme<br \/>\npropri dell&#8217;ordinamento regionale e dalla volont\u00e0 di rendere fortemente partecipi i cittadini e il territorio di<br \/>\nquesto innovativo percorso istituzionale.<br \/>\nA tal fine la Regione:<br \/>\n1) si \u00e8 dotata di una legge regionale (L.R. n. 15\/2014) per disciplinare il momento precedente l&#8217;awio del<br \/>\nprocedimento delineato dall&#8217;articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevedendo lo svolgimento di un<br \/>\nreferendum consultivo regionale, percorso che \u00e8 stato giudicato pienamente legittimo dalla Corte costituzionale<br \/>\n(sentenza n. 118\/2015);<br \/>\n2) ha celebrato il referendum (22 ottobre 2017) che ha visto una grande partecipazione dell&#8217;elettorato veneto (si<br \/>\nsono recati alle urne oltre 2.328.000 elettori, per una percentuale pari al 57,2% degli aventi diritto), a fronte della<br \/>\nprevisione legislativa della necessit\u00e0 di un quorum, ed un amplissimo consenso popolare (si sono espressi a favore<br \/>\ndell&#8217;autonomia oltre 2.273.000 elettori, per una percentuale pari al 98,1% dei votanti). La Regione, con tale scelta, ha<br \/>\ninteso non solo agire nell&#8217;ottica del massimo rispetto di principi e norme propri dell&#8217;ordinamento regionale, ma ha<br \/>\nvoluto altres\u00ec dare espresso riconoscimento al valore della partecipazione del popolo veneto alle scelte politiche pi\u00f9<br \/>\nrilevanti per il territorio che, in quanto tali, devono necessariamente poter essere condivise e &#8220;sentite&#8221; come proprie<br \/>\ndai cittadini. In tal senso l&#8217;esito del referendum consultivo rappresenta il valore aggiunto dell&#8217;istanza della Regione<br \/>\ndel Veneto per il riconoscimento di una maggiore autonomia;<br \/>\n3) ha istituito un apposito organismo, la Consulta del Veneto per l&#8217;autonomia, quale organismo permanente<br \/>\ncomposto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCEM), dalle categorie economiche e<br \/>\nproduttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell&#8217;Universit\u00e0 e della Ricerca, nonch\u00e9<br \/>\nda altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la pi\u00f9 ampia<br \/>\nrappresentativit\u00e0;<br \/>\n4) ha nominato una propria Delegazione trattante, presieduta dal Presidente Zaia, composta da Professori di chiara<br \/>\nfama, illustri costituzionalisti ed esperti in materia economico-finanziaria, incaricata di supportare il Presidente nel<br \/>\nnegoziato con lo Stato. Della Delegazione fanno parte:<br \/>\n&#8211; Prof. Ambrosi Andrea, docente di diritto costituzionale regionale presso l&#8217;Universit\u00e0 degli Studi di Padova;<br \/>\n&#8211; Prof. Bertolissi Mario, ordinario di Diritto costituzionale presso l&#8217;Universit\u00e0 degli Studi di Padova;<br \/>\n&#8211; Prof. Giovanardi Andrea, associato di Diritto tributario presso l&#8217;Universit\u00e0 di Trento;<br \/>\n&#8211; Prof. Mazzarolli Ludovico, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l&#8217;Universit\u00e0 degli Studi di Udine;<br \/>\n&#8211; Prof. Pola Giancarlo, ordinario \u00e8 Preside della facolt\u00e0 di Economia dell&#8217;Universit\u00e0 degli Studi di Ferrara;<br \/>\n&#8211; Prof. Stevanato Dario, ordinario di Diritto tributario presso l&#8217;Universit\u00e0 degli Studi di Trieste;<br \/>\n&#8211; Avv. Caramel Mario, Segretario Giunta regionale del Veneto;<br \/>\n&#8211; Avv. Zanon Ezio, Coordinatore Avvocatura regionale del Veneto;<br \/>\n&#8211; Dott. Gasparin Maurizio, Direttore Area Programmazione e Sviluppo Strategico della Regione del Veneto.<br \/>\nIl Presidente<br \/>\nCod. Fisc. 80007580279 P.IVA 02392630279<br \/>\n53<br \/>\n54<br \/>\n55<br \/>\n56<br \/>\nRELAZIONE DEL PRESIDENTE ZAIA CONSEGNATA IN SEDE<br \/>\nDI AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE<br \/>\nPER L\u2019ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE<br \/>\n3 APRILE 2019<br \/>\n57<\/p>\n<p>RELAZIONE DEL PRESIDENTE CONSEGNATA IN SEDE DI AUDIZIONE PRESSO LA<br \/>\nCOMMISSIONE PARLAMENTARE PER L\u2019ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO<br \/>\nFISCALE<br \/>\n3 APRILE 2019<br \/>\n\uf0a7 Una peculiarit\u00e0 del percorso del Veneto: una richiesta di autonomia differenziata<br \/>\nvoluta fortemente dalla popolazione.<br \/>\nIn questa breve illustrazione del percorso intrapreso dal Veneto, che cercher\u00f2 di fare, mi pare<br \/>\ndoveroso innanzi tutto fare una premessa: la grande forza ed anche la peculiarit\u00e0 del percorso<br \/>\nveneto per il riconoscimento di autonomia differenziata \u00e8 rappresentata dal fatto che, in attuazione<br \/>\ndi una legge regionale &#8211; la LR n. 15 del 2014 &#8211; che \u00e8 stata giudicata pienamente legittima sul punto<br \/>\ndalla Corte Costituzionale (sentenza n. 118 del 2015), il 22 ottobre 2017 \u00e8 stato celebrato un<br \/>\nreferendum regionale consultivo sull\u2019autonomia del Veneto, che ha visto una grande<br \/>\npartecipazione, trasversale \u2013 ci tengo a dirlo \u2013 a tutti gli schieramenti politici presenti nella<br \/>\nRegione, degli elettori del Veneto, che hanno espresso con chiarezza una posizione di netto<br \/>\nconsenso all\u2019iniziativa istituzionale avviata: si sono recati alle urne oltre 2.328.000 elettori, per una<br \/>\npercentuale pari al 57,2% degli aventi diritto, e si sono espressi a favore della richiesta di ulteriori<br \/>\nforme e condizioni particolari di autonomia oltre 2.273.000 elettori, per una percentuale pari al<br \/>\n98,1% dei votanti.<br \/>\nQuesto mi pare un dato che, pur non avendo una valenza cogente da un punto di vista giuridico, non<br \/>\npossa essere ignorato dalla politica e dalle Istituzioni: un risultato referendario cos\u00ec importante,<br \/>\nla volont\u00e0 democraticamente espressa dalla maggioranza assoluta dei cittadini veneti, mediante un<br \/>\nistituto di democrazia diretta come una consultazione referendaria, merita una particolare attenzione<br \/>\npolitica ed istituzionale, e credo che questo sia un punto che non possa essere posto in discussione.<br \/>\nAnche successivamente al referendum, il percorso volto ad ottenere un\u2019autonomia differenziata, nel<br \/>\nsolco di quanto previsto dalla Carta costituzionale, \u00e8 stato caratterizzato da un\u2019ampia<br \/>\npartecipazione di tutti i rappresentanti del tessuto sociale ed economico del Veneto, che hanno<br \/>\ndimostrato estremo interesse per il buon esito di questo processo di cambiamento istituzionale,<br \/>\nnell\u2019ambito della Consulta del Veneto per l\u2019autonomia (organismo appositamente istituito dalla<br \/>\nGiunta regionale &#8211; DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017).<br \/>\nL\u2019istanza di maggiore autonomia proviene quindi non solo dall\u2019Ente Regione, ma dal Veneto nel<br \/>\nsuo complesso.<br \/>\n\uf0a7 Un progetto di innovazione istituzionale elaborato con finalit\u00e0 ed obiettivi concreti.<br \/>\nVorrei poi chiarire un secondo punto, riallacciandomi anche a quanto gi\u00e0 detto davanti a questa<br \/>\nCommissione dal Presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni,<br \/>\nStefano Bonaccini, pochi giorni fa.<br \/>\nIl grande afflato democratico per l\u2019iniziativa volta a richiedere il riconoscimento di maggiore<br \/>\nautonomia non ha impedito alla Regione che mi onoro di rappresentare di sviluppare un progetto<br \/>\nconcreto.<br \/>\n59<br \/>\nAl contrario di quel che si \u00e8 detto, non c\u2019\u00e8 stata e non c\u2019\u00e8 alcuna rivendicazione meramente<br \/>\nideologica e di principio. Il Veneto ha chiesto e chiede, nell\u2019ambito delle 23 materie per cui l\u2019art.<br \/>\n116, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilit\u00e0 di chiedere maggiore autonomia, il<br \/>\nriconoscimento di specifiche competenze, distinte per settori organici, individuate in quanto<br \/>\npossono massimizzare la prova di efficienza che l\u2019Istituzione regionale ha gi\u00e0 fornito.<br \/>\nSu un piano generale, sono convinto che il riconoscimento di autonomia differenziata possa<br \/>\nconsentire in molti casi di superare le duplicazioni di competenze e le sovrapposizioni tra Stato e<br \/>\nRegione, grave ostacolo all\u2019efficacia dell\u2019azione pubblica, e che il valore aggiunto dell\u2019autonomia<br \/>\ndifferenziata sia la vicinanza al territorio: in molti casi solo chi sta sul territorio pu\u00f2 porre in<br \/>\nessere politiche pubbliche mirate alle reali condizioni ed istanze socio-economiche espresse dal<br \/>\nterritorio stesso.<br \/>\nMa questa convinzione non ci ha condotto a rivendicazioni astratte e generiche. Al contrario, fin dal<br \/>\ngiorno successivo alla celebrazione del referendum, la Giunta regionale e poi il Consiglio regionale<br \/>\nhanno elaborato una proposta che evidenziava, per ciascuna delle 23 materie, solo quelle<br \/>\ncompetenze legislative e\/o amministrative che la Regione ritiene di poter esercitare con<br \/>\nmaggiore efficienza, efficacia ed attenzione al territorio ed ai propri amministrati.<br \/>\nQuesto approccio pragmatico e costruttivo ha caratterizzato anche tutta la fase del negoziato,<br \/>\nprima con il Governo Gentiloni, poi con il Governo Conte, e tutti gli incontri tecnici con gli Uffici<br \/>\nministeriali: il confronto, soprattutto di carattere tecnico, con i Ministeri che hanno dimostrato<br \/>\nmaggiore disponibilit\u00e0 ad aprire una discussione nel merito delle competenze richieste, \u00e8 stato leale<br \/>\ne volto sempre a trovare, laddove ce ne fosse la possibilit\u00e0, soluzioni tecniche condivise.<br \/>\nPer sfatare il mito di un Veneto che vuole la secessione, o una riforma che spacca l\u2019Italia, come si \u00e8<br \/>\nletto su qualche giornale, voglio portare solo qualche esempio.<br \/>\nIn materia di istruzione:<br \/>\nil Veneto intende, nel rispetto dell\u2019autonomia delle istituzioni scolastiche, partecipare alle funzioni<br \/>\ndi governo del sistema educativo\/formativo con il coinvolgimento diretto di tutti gli attori e di tutti i<br \/>\nsoggetti portatori di interessi nel campo dell\u2019istruzione.<br \/>\nSi vuole dar vita ad un modello organizzativo che consenta di soddisfare i bisogni di famiglie e<br \/>\nstudenti in primo luogo attraverso il superamento delle carenze di organico che fino ad oggi<br \/>\nhanno fortemente penalizzato il Veneto.<br \/>\n\u00c8 fondamentale per questo poter autonomamente determinare, tra l\u2019altro, l\u2019effettivo fabbisogno di<br \/>\npersonale, dirigente, docente e ausiliario e la sua distribuzione nel territorio.<br \/>\nA tal proposito alcuni dati concreti:<br \/>\n&#8211; la copertura di dirigenze scolastiche attraverso il ricorso all\u2019istituto della reggenza ha<br \/>\nassunto dimensioni insostenibili: in Veneto nel 2018\/2019 attualmente i Dirigenti Scolastici<br \/>\ntitolari sono 336 per 600 scuole e 264 di questi ricoprono anche l\u2019incarico di reggente<br \/>\npresso un secondo istituto, con evidenti pesanti ricadute sulla qualit\u00e0 del servizio erogato.<br \/>\nConsiderato che oltre il 40% dei posti oggi \u00e8 vacante, che a causa delle domande di<br \/>\npensionamento potrebbe aumentare di un altro 10%, mi auguro che questa insostenibile<br \/>\nsituazione sia almeno in parte mitigata dagli effetti della procedura concorsuale per la<br \/>\nnomina dei dirigenti scolastici, attualmente in corso;<br \/>\n&#8211; la carenza di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) aggrava<br \/>\nulteriormente le difficolt\u00e0 di governo del sistema: nel Veneto solo 359 scuole hanno un<br \/>\nDSGA titolare. Le altre si avvalgono di DSGA con doppio incarico.<br \/>\n60<br \/>\nAnche tale quadro sar\u00e0 aggravato dalle 72 domande di pensionamento.<br \/>\n&#8211; alla gravissima carenza di insegnanti di sostegno, per i quali il rapporto numero alunni<br \/>\ndisabili per numero docenti \u00e8 fra i pi\u00f9 alti del Paese, si \u00e8 costretti a far fronte utilizzando<br \/>\ndocenti non specializzati che rappresentano circa il 55% del totale;<br \/>\n&#8211; con riferimento ai 52.056 posti di docente presenti nel Veneto per l\u2019anno scolastico<br \/>\n2018\/2019, si stima che, a causa delle dinamiche della mobilit\u00e0 interregionale,<br \/>\ndell\u2019esaurimento delle graduatorie concorsuali ed dei pensionamenti, circa il 20% dei posti<br \/>\n(due su dieci) sia ricoperto da personale supplente, con evidenti ripercussioni sulla<br \/>\ncontinuit\u00e0 didattica, la qualit\u00e0 del servizio e la condizione professionale dei docenti stessi;<br \/>\n&#8211; relativamente agli organici ATA (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) il<br \/>\nrapporto tra il numero di addetti e numero di alunni \u00e8 tra i pi\u00f9 bassi d\u2019Italia, in palese<br \/>\nfortissima contraddizione rispetto alla frammentazione abitativa di molte zone del territorio<br \/>\nregionale.<br \/>\nIl trasferimento delle funzioni richieste \u00e8 da intendersi, in ogni caso, come un processo che si<br \/>\nsviluppa in un adeguato arco temporale nel corso del quale le trasformazioni dovranno essere<br \/>\nassistite da forme di monitoraggio e di verifica volte ad assumere l\u2019evidenza dei risultati, anche<br \/>\nattraverso un\u2019eventuale revisione dei criteri e delle modalit\u00e0 adottati.<br \/>\nIn particolare, le maggiori competenze in materia di personale &#8211; fermi restando la gradualit\u00e0 del<br \/>\npercorso e l\u2019accesso ai ruoli regionali esclusivamente su base volontaria e con la garanzia<br \/>\ndell\u2019applicazione della normativa statale e del CCNL, nonch\u00e9 l\u2019applicazione dell\u2019attuale disciplina<br \/>\nstatale sulla mobilit\u00e0 &#8211; consentirebbero di superare le gravi criticit\u00e0 del sistema.<br \/>\nPasso a fare qualche esempio con riferimento alle richieste di maggiore autonomia nella sanit\u00e0.<br \/>\nAnche in questa materia le richieste della Regione Veneto sono concrete e motivate da specifiche<br \/>\nesigenze gestionali.<br \/>\nNell\u2019ambito del Servizio sanitario nazionale da tempo \u00e8 in evidenza la problematica riguardante la<br \/>\ncarenza di medici specialisti, in particolare in alcuni specifici settori. Da una recente ricognizione<br \/>\neffettuata presso le aziende sanitarie del Veneto, \u00e8 emerso che su 1295 posti vacanti per dirigenti<br \/>\nmedici di diverse posizioni contrattuali (definite nel rispetto dei limiti di spesa per il personale<br \/>\nimposti dallo Stato), 357 posizioni non sono state ricoperte per insufficiente partecipazione di<br \/>\ncandidati alle selezioni.<br \/>\nNei servizi di pronto soccorso e medicina d\u2019urgenza, uno dei settori dove maggiormente \u00e8 sentita<br \/>\ntale carenza, il fabbisogno minimo di professionisti medici nelle aziende sanitarie della Regione<br \/>\nVeneto \u00e8 stato calcolato in 629 unit\u00e0: per soddisfare tale fabbisogno risulta necessaria l\u2019assunzione<br \/>\ndi 102 dirigenti medici in quanto ne sono impiegati 527.<br \/>\nTale situazione \u00e8 determinata da un insieme di concause che si possono individuare da una parte nel<br \/>\nnumero non adeguato di posti annualmente definito per l\u2019accesso alle scuole di specializzazione e<br \/>\ndall\u2019altra da un elevata uscita dei medici dal SSN per pensionamento, cui si somma una diminuita<br \/>\nattrattivit\u00e0 del servizio sanitario pubblico per i professionisti. A ci\u00f2 si aggiunge il contenimento dei<br \/>\ncosti del personale dovuto alle politiche di contenimento delle assunzioni, unitamente alla<br \/>\nfissazione di tetti di spesa (l\u2019ammontare delle spese di personale registrato nel 2004 diminuito<br \/>\ndell\u20191,4%) che ha avuto come esito il mancato adeguamento delle dotazioni organiche, e che si<br \/>\nauspica sia in via di risoluzione a seguito del recente accordo tra MEF, Ministero della Salute e<br \/>\nRegioni.<br \/>\n61<br \/>\nPer far fronte a tale emergenza la Regione del Veneto, come la Regione Emilia Romagna e la<br \/>\nRegione Lombardia, ha proposto una pluralit\u00e0 di interventi.<br \/>\nLa Regione del Veneto chiede di poter prevedere misure strutturali, con il coinvolgimento dei<br \/>\nsoggetti istituzionali, in primis MIUR e Ministero della Salute nonch\u00e9 universit\u00e0, per porre rimedio<br \/>\nalle limitazioni dei posti di formazione specialistica presso le scuole di specializzazione, sempre<br \/>\ninferiori rispetto ai fabbisogni regionali e che determinano il cosiddetto \u201cimbuto formativo\u201d,<br \/>\novvero la differenza tra giovani medici laureati e coloro che sono ammessi alle scuole di<br \/>\nspecializzazione.<br \/>\nPer esempio, nell\u2019anno accademico 2015\/2016, il fabbisogno di posti di formazione specialistica<br \/>\nnelle scuole espresso dalle regioni era di 7909 posti, e i contratti specialistici finanziati dal MIUR<br \/>\nerano 6133; nell\u2019anno 2016\/2017, sul fabbisogno di 7967 posti il MIUR ne ha finanziati 6676;<br \/>\nnell\u2019anno accademico 2017\/2018, le regioni hanno chiesto il finanziamento di 8569 contratti e il<br \/>\nMIUR ne ha concessi 6200.<br \/>\nCon riferimento alla Regione Veneto, nell\u2019anno accademico 2017\/2018, il fabbisogno espresso per<br \/>\nle specializzazione in pediatria era di 50 posti, ma lo Stato ne ha finanziati 35, con una differenza<br \/>\ndi 15 posti non coperta; per la medicina interna il fabbisogno espresso era di 35 posti ma ne sono<br \/>\nstati finanziati solo 28.<br \/>\nIn ragione di tali carenze, la Regione ha chiesto di attivare percorsi integrativi di formazione<br \/>\nspecialistica, prevedendo percorsi di specializzazione e lavoro, d\u2019intesa con le universit\u00e0, presso<br \/>\nle strutture del servizio sanitario regionale per conseguire la specializzazione lavorando, come<br \/>\ngi\u00e0 accade in molti paesi europei.<br \/>\nTra le richieste di carattere strategico avanzate dalla Regione, quella riguardante l\u2019esercizio di<br \/>\ncompetenze in via surrogatoria in tutti i casi in cui sia prevista l\u2019adozione da parte dello Stato<br \/>\ndi atti o provvedimenti di contenuto tecnico e questi non siano emanati, riveste una valenza di<br \/>\nparticolare rilievo.<br \/>\nLa richiesta di poteri surrogatori regionali negli ambiti attinenti al governo sociosanitario<br \/>\nconsentirebbe infatti di superare l\u2019inerzia o i ritardi dello Stato che determinano allungamento dei<br \/>\ntempi delle attivit\u00e0 programmate. Troppo frequentemente infatti si registrano paralisi nelle<br \/>\nprocedure amministrative che prevedono l\u2019intervento dello Stato con grave danno all\u2019efficienza<br \/>\ndell\u2019azione amministrativa della Regione.<br \/>\nPorto come esempio i numerosi adempimenti che sono previsti dal Patto per la Salute 2014-2016,<br \/>\nmolti dei quali non adempiuti:<br \/>\n\u2022 REVISIONE CRITERI DI RIPARTO FINANZIAMENTO DEL SSN: scadenza 31\/07\/2014<br \/>\nma non adempiuto<br \/>\n\u2022 REALIZZAZIONE CONTINUITA\u2019 ASSISTENZIALE OSPEDALE TERRITORIO:<br \/>\nscadenza 31\/10\/2014 ma non adempiuto<br \/>\n\u2022 DEFINIZIONE REQUISITI MINIMI PRESIDI TERRITORIALI\/OSPEDALI DI<br \/>\nCOMUNIT\u00c0: scadenza 31\/10\/2014 ma non adempiuto<br \/>\n\u2022 DEFINIZIONE DI UNA LEGGE DELEGA IN ORDINE A DIVERSE QUESTIONI<br \/>\nLEGATE ALLE RISORSE UMANE DEL SSN: scadenza 31\/10\/2014 ma non adempiuto<br \/>\n\u2022 REVISIONE DELLA DISCIPLINA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA ED<br \/>\nESENZIONI : scadenza 30\/11\/2014 ma non adempiuto<br \/>\n\u2022 DOCUMENTO QUALITA\u2019 DELLE CURE E UNIFORMITA\u2019 ASSISTENZA: scadenza<br \/>\n31\/12\/2014 ma non adempiuto<br \/>\n62<br \/>\n\u2022 DOCUMENTO DI INDIRIZZO APPROPRIATEZZA RIABILITATIVA: scadenza<br \/>\n10\/01\/2015 ma non adempiuto<br \/>\n\u2022 TESTO UNICO DISPOSIZIONI PIANI DI RIENTRO scadenza 31\/03\/2015 ma non<br \/>\nadempiuto<br \/>\n\u2022 Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e Unit\u00e0 complesse di cure primarie (UCCP):<br \/>\nentro 6 mesi dalla stipula dei nuovi accordi collettivi nazionali e comunque entro e non oltre<br \/>\nla vigenza del Patto 2014-2016, le AFT e le UCCP sarebbero dovute costituire le uniche<br \/>\nforme di aggregazione della medicina convenzionata.<br \/>\nInoltre, con riferimento al rilascio del parere di equivalenza terapeutica da parte di AIFA, previsto<br \/>\ndal d.l 95\/2012, la mancanza di tempestivit\u00e0 e di tempi definiti per il rilascio determina<br \/>\nl\u2019impossibilit\u00e0 per le regioni di implementare la gare regionali per l\u2019approvvigionamento dei<br \/>\nfarmaci in equivalenza. Anche in questo caso, la Regione potrebbe agire in via surrogatoria fino a<br \/>\nche AIFA non provveda.<br \/>\nVoglio chiudere questa breve esemplificazione, facendo riferimento, alla richiesta , avanzata dal<br \/>\nVeneto sia in materia di istruzione, con particolare riferimento all\u2019edilizia scolastica, sia in materia<br \/>\ndi sanit\u00e0, con riguardo agli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico sanitario, di poter<br \/>\neffettuare una seria programmazione degli investimenti, oggi impossibile dato il cronico ritardo<br \/>\nnella quantificazione ed assegnazione delle risorse da parte dello Stato centrale.<br \/>\nPer quanto riguarda il patrimonio sanitario, attualmente le risorse statali dedicate<br \/>\nall\u2019ammodernamento edilizio e tecnologico provengono dall\u2019articolo 20 della legge 67\/1988. La<br \/>\nsituazione mostra tuttavia le proprie debolezze in relazione ai tempi necessari tra l&#8217;assegnazione dei<br \/>\nfinanziamenti e l&#8217;effettiva e concreta possibilit\u00e0 di utilizzo degli stessi.<br \/>\nFaccio ancora un esempio.<br \/>\nLa legge finanziaria 2010 ha elevato l\u2019importo destinato al programma pluriennale di interventi in<br \/>\nmateria di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico a 24 miliardi di euro per la<br \/>\nsottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e l\u2019assegnazione di risorse agli altri enti del<br \/>\nsettore sanitario interessati.<br \/>\nL\u2019effettivo utilizzo di dette risorse prevede la predisposizione da parte del Ministero di una proposta<br \/>\ndi riparto, che viene sottoposta alla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome per<br \/>\nacquisizione dell\u2019Intesa e successivamente trasmessa al CIPE, che ne delibera l\u2019assegnazione alle<br \/>\nRegioni e Province Autonome.<br \/>\nAd oggi, dopo quasi otto anni dalla disposizione della norma finanziaria, il CIPE non ha<br \/>\nancora provveduto al riparto di tali risorse.<br \/>\nA tale tempistica si aggiunge il fatto che, una volta ripartite dal CIPE le risorse, il loro l\u2019effettivo<br \/>\nutilizzo dipende dall\u2019effettivo stanziamento nel bilancio statale che le rende concretamente<br \/>\ndisponibili, determinando quindi una permanente situazione di incertezza per la Regione che deve<br \/>\nprogrammare.<br \/>\n\uf0a7 La procedura: il rispetto della Costituzione nei passi gi\u00e0 compiuti e il ruolo del<br \/>\nParlamento per la definizione dell\u2019iter<br \/>\nPer l\u2019attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Veneto ha intrapreso un<br \/>\ncammino caratterizzato da un rigoroso rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione,<br \/>\noltre che dalla volont\u00e0 di rendere fortemente partecipi i cittadini e il territorio.<br \/>\n63<br \/>\nE\u2019 stata sempre garantita l\u2019osservanza delle disposizioni costituzionali: \u00e8 doveroso ricordare<br \/>\nancora una volta che la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2015, ha giudicato pienamente<br \/>\nlegittima la legge regionale (LR n. 15 del 2014) che disciplinava il referendum consultivo ed i<br \/>\nsuccessivi passi per dar impulso alla richiesta di autonomia differenziata.<br \/>\nCon riferimento ai passi ancora da compiere, mi permetto di fare qualche considerazione,<br \/>\novviamente nel pieno rispetto delle decisioni che le Istituzioni parlamentari intenderanno<br \/>\nintraprendere.<br \/>\nRitengo importantissimo che il Parlamento si esprima sull\u2019Autonomia che \u00e8 ormai un processo<br \/>\nirreversibile, dato che sono molte le Regioni a Statuto ordinario che hanno avviato il procedimento<br \/>\nper vedersi riconosciuta un\u2019autonomia differenziata.<br \/>\nCom\u2019\u00e8 noto, l\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione stabilisce che ulteriori forme e<br \/>\ncondizioni particolari di autonomia possono essere attribuite, alla Regione che ne ha fatto richiesta,<br \/>\ncon legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla<br \/>\nbase di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.<br \/>\nSu come possa o debba essere inteso il ruolo del Parlamento, in sede di necessaria approvazione di<br \/>\nun testo di legge che si basi sull\u2019Intesa sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la singola<br \/>\nRegione che ha avviato l\u2019iter descritto nell\u2019articolo 116, terzo comma, ci si \u00e8 interrogati fin<br \/>\ndall\u2019avvio del negoziato con il passato Governo, per giungere ad una prima posizione condivisa<br \/>\nquale risulta espressa nei tre Accordi preliminari in merito all\u2019Intesa di cui all\u2019art. 116, terzo<br \/>\ncomma, della Costituzione sottoscritti dall\u2019allora Sottosegretario agli Affari regionali Bressa e dai<br \/>\ntre Presidenti delle Regione Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.<br \/>\nCirca le modalit\u00e0 di approvazione della legge di differenziazione da parte del Parlamento, il testo<br \/>\nconforme dei tre Accordi preliminari prevede che \u201cL\u2019approvazione da parte delle Camere<br \/>\ndell\u2019Intesa che sar\u00e0 sottoscritta ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, della Costituzione, avverr\u00e0 in<br \/>\nconformit\u00e0 al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l\u2019approvazione delle intese<br \/>\ntra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all\u2019art. 8, terzo comma, della Costituzione.\u201d<br \/>\nAlle stesse conclusioni era peraltro pervenuta, quasi contestualmente alla sottoscrizione<br \/>\ndell\u2019Accordo (avvenuta il 28 febbraio 2018), la Commissione parlamentare bicamerale per le<br \/>\nquestioni regionali a seguito di un\u2019Indagine conoscitiva sull\u2019attuazione dell\u2019articolo 116, terzo<br \/>\ncomma, della Costituzione.<br \/>\nNel documento conclusivo si legge: \u201cQuanto alla legge di attribuzione della maggiore autonomia, si<br \/>\ntratta di una legge non solo rinforzata (per via della necessit\u00e0 della maggioranza qualificata di<br \/>\nentrambe le Camere), ma anche atipica. Essa ha infatti come oggetto il recepimento dell\u2019intesa,<br \/>\ndi cui non pu\u00f2 modificare i contenuti, in analogia a quanto avviene con le leggi che recepiscono<br \/>\nle intese volte a disciplinare i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella<br \/>\ncattolica. Si tratta pertanto di una legge in senso formale, vincolata all\u2019intesa precedentemente<br \/>\nraggiunta tra Governo e Regione\u201d.<br \/>\nAvendo chiaro a mente tale presupposto, l\u2019individuazione delle concrete modalit\u00e0 secondo le quali<br \/>\npossa e debba svolgersi l\u2019apporto del Parlamento sul tema dell\u2019Autonomia differenziata, \u00e8<br \/>\nquestione che lascio rispettosamente alla decisione dei Presidenti di Camera e Senato, che sul<br \/>\npunto hanno gi\u00e0 avviato un primo confronto.<br \/>\nNel pieno rispetto, pertanto, del ruolo delle Istituzioni tutte e delle sedi nelle quali deve svilupparsi,<br \/>\ntra le medesime, un sano e serio confronto all\u2019insegna del principio della leale collaborazione, mi<br \/>\npare comunque evidente che l\u2019esigenza del coinvolgimento del Parlamento debba trovare<br \/>\n64<br \/>\nconciliazione con la necessit\u00e0, imprescindibile perch\u00e9 imposta dalla stessa disposizione<br \/>\ncostituzionale, che i termini e le condizioni per il riconoscimento di maggiori competenze siano<br \/>\nvalutati nel merito ed assentiti nella forma da ciascuna Regione coinvolta, nell\u2019interesse<br \/>\nprincipale dei propri cittadini e del proprio territorio.<br \/>\nConvengo assolutamente, quindi, con il Collega Presidente Bonaccini, che mi ha preceduto in<br \/>\naudizione di fronte a Codesta Commissione, sulla circostanza che il ruolo del Parlamento debba<br \/>\nsvolgersi a monte dell\u2019Intesa, con le forme e le modalit\u00e0 ritenute pi\u00f9 opportune ma comunque tali<br \/>\nda rispettare il dettato costituzionale che pone a fondamento della deliberazione legislativa l\u2019Intesa<br \/>\nquale atto che, seppure nel rispetto di eventuali principi ed indirizzi \u201cdi cornice\u201d, ha per definizione<br \/>\nnatura pattizia e deve essere frutto di un accordo tra il Governo e la singola Regione.<br \/>\nCome ho gi\u00e0 avuto modo di precisare nel corso dell\u2019incontro con la Consulta del Veneto per<br \/>\nl\u2019Autonomia del 5 marzo, non avendo pregiudizi di sorta circa il coinvolgimento del Parlamento<br \/>\nnella causa dell\u2019autonomia differenziata, la mia unica preoccupazione rimane quella di evitare<br \/>\nche una tale discussione possa trasformarsi in pretesto per atteggiamenti ostruzionistici e per<br \/>\nrinviare a data da destinarsi l\u2019attuazione di una riforma tanto epocale quanto oramai urgente,<br \/>\nrispetto alla quale ritengo che le Istituzioni del nostro Paese non possano permettersi di tornare<br \/>\nindietro.<br \/>\n\uf0a7 Lo spirito della Costituzione: la differenziazione nell\u2019ambito dell\u2019unit\u00e0 nazionale<br \/>\nNonostante tutto ci\u00f2 che si \u00e8 letto e si legge quotidianamente sull\u2019argomento, vi \u00e8 la precipua<br \/>\nvolont\u00e0 della Regione Veneto di non ledere in alcun modo l\u2019unit\u00e0 nazionale: il Veneto non vuole<br \/>\naffatto la \u201csecessione dei ricchi\u201d &#8211; che, come autorevolmente detto da qualche studioso, \u00e8 una fake<br \/>\nnews &#8211; chiede solo di poter governare esercitando le competenze che, dopo un attenta disamina ed<br \/>\nun confronto con il territorio, ritiene di poter fare meglio rispetto a quanto avviene attualmente.<br \/>\nA questo riguardo, tengo a sgombrare il campo una volta per tutte: credo sia giusto che<br \/>\nl\u2019Autonomia differenziata, quale disegno riformatore pensato per la crescita e lo sviluppo dei<br \/>\nterritori regionali che coinvolge ormai un gran numero di Regioni a Statuto ordinario, venga trattata<br \/>\ne discussa in sede di Conferenza delle Regioni, al fine di delineare un percorso procedurale<br \/>\nomogeneo e uno strumento per tutte le Regioni che intendano presentare richiesta di ulteriori<br \/>\ncompetenze, in un quadro di insieme unitario.<br \/>\nAllo stesso tempo, considerato che Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si trovano oggi in una<br \/>\nfase avanzata del percorso, sar\u00e0 necessario tenere conto di quanto gi\u00e0 posto in essere dalle stesse:<br \/>\nl\u2019esperienza delle \u201cRegioni pioniere\u201d potr\u00e0 costituire un utile modello di riferimento per<br \/>\ndelineare i principali passi procedurali (senza che possano essere messi in discussione i passi gi\u00e0<br \/>\ncompiuti).<br \/>\nRibadisco, pertanto, sia la piena disponibilit\u00e0 della Regione del Veneto a condividere percorsi<br \/>\nprocedurali comuni \u2013 che tengano conto di quanto gi\u00e0 posto in essere dalle Regioni il cui<br \/>\nprogetto per il riconoscimento di maggiore autonomia \u00e8 da tempo avviato \u2013 sia la volont\u00e0,<br \/>\nmanifestata pi\u00f9 volte, di non mettere in alcun modo in discussione l\u2019unit\u00e0 e l\u2019indivisibilit\u00e0 della<br \/>\nRepubblica.<br \/>\n65<br \/>\nAnche sull\u2019importante nodo delle risorse, giustamente al centro dell\u2019attenzione, \u00e8 necessario, a mio<br \/>\navviso, fare chiarezza, sgombrando il campo da alcune poco veritiere, e a volte anche poco<br \/>\nverosimili, informazioni circolate al riguardo.<br \/>\nE\u2019 evidente, nonch\u00e9 conforme sia alle disposizioni della legge n. 42 del 2009 (art.14) ed ancor<br \/>\nprima della Costituzione (art. 119), che alle nuove ed aggiuntive competenze debba corrispondere<br \/>\nl\u2019attribuzione delle risorse necessarie per poterle svolgere.<br \/>\nNon si tratta di un principio innovativo, n\u00e9 tanto meno eversivo: da tempo, e con riferimento a<br \/>\ndiverse vicende istituzionali, la Corte Costituzionale ha affermato il principio della necessaria<br \/>\ncorrispondenza tra funzioni e risorse.<br \/>\nIl problema sta allora, anche qui, non nell\u2019assunto di principio, che \u00e8 assolutamente consolidato,<br \/>\nma nella concreta applicazione dello stesso, cio\u00e8 nelle modalit\u00e0 di quantificazione di dette risorse.<br \/>\nEd anche in questo caso, la Regione Veneto ha assunto, nelle trattative finora intercorse con<br \/>\nil Governo, ed intende assumere anche in futuro, un atteggiamento improntato a<br \/>\nresponsabilit\u00e0 e pragmaticit\u00e0.<br \/>\nNon posso tacervi che in larga misura la popolazione veneta ha espresso ed esprime istanze di<br \/>\nuna maggiore giustizia fiscale: in un contesto economico come quello attuale, emergono con<br \/>\nsempre maggiore evidenza le differenze esistenti tra i Veneti e i Trentini, gli Altoatesini, i<br \/>\nFriulani, che essendo destinatari di maggiori risorse pubbliche possono vedere dispiegati i<br \/>\npositivi effetti dell\u2019azione pubblica sulla loro vita quotidiana (il Veneto \u00e8 infatti l\u2019unica<br \/>\nRegione italiana confinante con due Regioni a Statuto Speciale).<br \/>\nCiononostante, non ci si \u00e8 arroccati su rigide ed ideologiche posizioni di rivendicazione:<br \/>\nnella consapevolezza che l\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, della Costituzione costituisce<br \/>\nuna vera occasione di rinnovamento delle Istituzioni di questo Paese e nella convinzione che<br \/>\nnon possa essere in alcun modo posta in discussione la solidariet\u00e0 verso le aree del Paese<br \/>\nmaggiormente in difficolt\u00e0, all\u2019esito degli incontri finora intervenuti con il Governo si \u00e8<br \/>\ndelineato un meccanismo secondo cui per la quantificazione delle risorse da attribuire alle<br \/>\nRegioni che chiedono l\u2019autonomia differenziata si potrebbe in un primo momento fare<br \/>\nriferimento alla spesa storica, per lasciare spazio successivamente alla definizione dei<br \/>\nfabbisogni standard.<br \/>\nE su questi concetti mi pare opportuno spendere due parole, atteso che da pi\u00f9 parti \u00e8 stato<br \/>\nventilato il timore di giungere ad una iniqua distribuzione delle risorse tra le diverse zone del<br \/>\nPaese, tale da causare una spaccatura dell\u2019Italia.<br \/>\nSecondo l\u2019ipotesi delineata nel corso della trattativa, inizialmente le risorse verranno calcolate<br \/>\nsulla base della \u201cspesa storica\u201d: si adotter\u00e0 quindi il criterio seguito finora dal Governo (dalla fine<br \/>\ndegli anni \u201970 ad oggi), per cui la distribuzione dei trasferimenti pubblici si basa sulle spese<br \/>\nsostenute durante l\u2019anno o gli anni precedenti. Con riferimento al finanziamento delle<br \/>\ncompetenze acquisite con il riconoscimento di autonomia differenziata ci\u00f2 comporta che al<br \/>\nVeneto, o alla Lombardia, o all\u2019Emilia Romagna, siano attribuite esclusivamente le<br \/>\nrisorse che lo Stato spendeva per le stesse competenze nel territorio rispettivamente<br \/>\nveneto, lombardo ed emiliano romagnolo, e non un euro di pi\u00f9.<br \/>\nNon si pu\u00f2 per\u00f2 ignorare che si tratti di un criterio che premia, innegabilmente, solo le<br \/>\namministrazioni che hanno speso di pi\u00f9, a prescindere dalla qualit\u00e0 nell\u2019utilizzo delle<br \/>\nrisorse, e non coloro che hanno adoperato i soldi pubblici seguendo un principio di efficienza.<br \/>\n\uf0a7 Il nodo delle risorse: la spesa storica e i fabbisogni standard<br \/>\n66<br \/>\nNon si fa cio\u00e8 riferimento a nessun criterio di merito, n\u00e9 tantomeno di premialit\u00e0 per le realt\u00e0<br \/>\nterritoriali che, da nord a sud, abbiano impostato la propria amministrazione sul contenimento dei<br \/>\ncosti e sull\u2019efficientamento nell\u2019esercizio delle funzioni e nell\u2019erogazione delle risorse.<br \/>\nAnche qui, sottolineo che non si tratta di considerazioni particolarmente innovative: come gli illustri<br \/>\ncomponenti di questa Commissione sanno bene, gi\u00e0 la Legge n. 42 del 2009 prevedeva<br \/>\nespressamente la necessit\u00e0 di superare la logica della spesa storica e di passare a quella dei<br \/>\ncosti e fabbisogni standard. Ci\u00f2 in quanto la spesa storica rappresenta una scelta strutturalmente<br \/>\nrigida, sicuramente non al passo con i tempi, che penalizza le realt\u00e0 pi\u00f9 virtuose e il Paese intero, in<br \/>\nquanto non stimola in alcun modo una maggiore efficienza nella gestione del denaro di tutti.<br \/>\nE\u2019 doveroso ricordare che, nonostante la innegabile penalizzazione scontata applicando il criterio<br \/>\ndella spesa storica, alcune Regioni sono riuscite comunque a dimostrare eccellenza [come ad<br \/>\nesempio il Veneto nel comparto della sanit\u00e0: da quando esistono i costi standard in ambito sanitario<br \/>\n(2013), \u00e8 l\u2019unica Regione ad essere sempre stata tra le tre Regioni di riferimento (benchmark)].<br \/>\nPerch\u00e9 di vera e propria ingiustificata penalizzazione si tratta. Tralascio volutamente ogni discorso<br \/>\nsul rapporto tra gettito fiscale versato nelle casse dello Stato e scarsit\u00e0 dei trasferimenti ricevuti<br \/>\ndurante gli ultimi 50 anni (stante ai dati ufficiali depositati presso il Ministero dell\u2019Economia e delle<br \/>\nFinanze), per analizzare esclusivamente i dati della Ragioneria Generale dello Stato riferiti alla<br \/>\nspesa statale regionalizzata: guardando al dato complessivo risultante dal Bilancio dello Stato (dati<br \/>\naggiornati al 2017), la spesa pro capite sostenuta dallo Stato per i cittadini della Provincia di<br \/>\nBolzano \u00e8 di 10.251 euro all\u2019anno, per i cittadini della Regione Valle d\u2019Aosta \u00e8 di 9.588 euro<br \/>\nall\u2019anno, per quelli della Regione Sicilia \u00e8 di 4.228 euro all\u2019anno, per i cittadini del Veneto di soli<br \/>\n2.946 euro all\u2019anno (seguiti solo dai cittadini lombardi, con 2.733 euro all\u2019anno pro capite).<br \/>\nChiedere il superamento di questa situazione nulla ha a che vedere con il desiderio di arricchimento,<br \/>\nbens\u00ec piuttosto con un sano principio di giustizia e correttezza, laddove dette disuguaglianze non<br \/>\nsiano sorrette da oggettive ragioni legate a specifiche variabili di contesto.<br \/>\nLa spinta riformatrice apportata dalle iniziative volte all\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma della<br \/>\nCostituzione, potr\u00e0 allora costituire l\u2019occasione per giungere, finalmente, alla definizione di<br \/>\n\u201cfabbisogni standard\u201d, quali parametri che guardino alla qualit\u00e0 della spesa, in modo tale che la<br \/>\nstessa corrisponda effettivamente a servizi offerti ai cittadini.<br \/>\nMa dir\u00f2 di pi\u00f9. Sono pienamente convinto che debbano essere garantiti i livelli essenziali delle<br \/>\nprestazioni concernenti i diritti civili e sociali in maniera uniforme su tutto il territorio<br \/>\nnazionale.<br \/>\nRitengo quindi che sia veramente auspicabile che sia data finalmente attuazione all\u2019 art. 13 del<br \/>\nD.Lgs. n. 68 del 2011: in tale contesto appare indispensabile la definizione dei livelli essenziali<br \/>\ndelle prestazioni \u2013 LEP, e dei correlati fabbisogni standard disposta da tale disposizione<br \/>\nnormativa, nelle materie dell&#8217;assistenza, dell&#8217;istruzione e del trasporto pubblico locale, con<br \/>\nriferimento alla spesa in conto capitale, nonch\u00e9 la ricognizione dei livelli adeguati del servizio<br \/>\ndi trasporto pubblico locale, proprio al fine di valutare adeguatamente le risorse che devono essere<br \/>\nposte a disposizione di ciascun ente territoriale, stante l\u2019obbligo di copertura integrale a carico dello<br \/>\nStato, e di procedere, conseguentemente, alla necessaria perequazione.<br \/>\nAnche su questo punto per\u00f2 il confronto politico e istituzionale deve essere fattivo e leale: non \u00e8<br \/>\naccettabile, a mio avviso, che la battaglia, pienamente condivisibile, per l\u2019attuazione della<br \/>\nlegge sul federalismo fiscale e dei relativi decreti attuativi, che da dieci anni langue, sia<br \/>\nutilizzata strumentalmente. Sono quasi 10 anni che queste importanti previsioni della legge sul<br \/>\n67<br \/>\nfederalismo fiscale non riescono a trovare attuazione, ed ora si vuole far dipendere proprio da<br \/>\nquesta attuazione la prosecuzione dei procedimenti volti al riconoscimento dell\u2019autonomia<br \/>\ndifferenziata per le Regioni che l\u2019hanno richiesta.<br \/>\nCredo sia essenziale che si proceda sia con l\u2019attuazione della Legge n. 42 del 2009 e del D.lgs.<br \/>\nn. 68\/2011, sia con i procedimenti di attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della<br \/>\nCostituzione per le Regioni che l\u2019hanno richiesto, non solo per adempiere a quanto gi\u00e0 previsto<br \/>\ndal legislatore nazionale, ma per introdurre indispensabili innovazioni istituzionali nel nostro Paese,<br \/>\nsenza per\u00f2 che ci\u00f2 possa implicare la strumentale imposizione di nessi di pregiudizialit\u00e0 non<br \/>\nrichiesti n\u00e9 previsti dalla Carta Costituzionale.<br \/>\n\uf0a7 Considerazioni conclusive<br \/>\nE mi avvio a concludere.<br \/>\nSe depuriamo la discussione da ogni presa di posizione ideologica, a mio avviso, emerge con<br \/>\nchiarezza che siamo di fronte ad una sfida decisiva per la ripresa del Paese, che deve essere al<br \/>\ncentro dell\u2019agenda politica: si tratta di dare finalmente attuazione, nel pieno rispetto del principio<br \/>\ndi unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 della Repubblica e in attuazione del principio di leale collaborazione<br \/>\ntra livelli istituzionali, alla disposizione della nostra Costituzione che consente e prevede<br \/>\nl\u2019abbandono dell\u2019attuale interpretazione del regionalismo, fino ad ora improntato<br \/>\nesclusivamente ad una logica di uniformit\u00e0, che, da un lato, non ha premiato le realt\u00e0 virtuose,<br \/>\ndall\u2019altro non ha stimolato la crescita dei territori, n\u00e9 al Nord n\u00e9 al Sud del paese.<br \/>\nA chi paventa che mediante il regionalismo differenziato si voglia spaccare l\u2019Italia, introducendo<br \/>\ndivari inaccettabili tra diverse aree del Paese, voglio evidenziare che, gi\u00e0 oggi, in Italia abbiamo<br \/>\nimportanti situazioni di divaricazione in termini di servizi al cittadino.<br \/>\nIl divario pu\u00f2 essere causato, e lo \u00e8 stato finora, non da una diversa distribuzione di risorse, ma,<br \/>\noltre che da fattori di contesto, anche da una diversa capacit\u00e0 di spendere le risorse. Ecco perch\u00e9<br \/>\nappare miope, oltre che ingannevole nei confronti dei cittadini, sostenere che, poich\u00e9 \u00e8 difficile<br \/>\nmigliorare e ridelineare l&#8217;attuale sistema, allora \u00e8 meglio che rimanga tutto cos\u00ec.<br \/>\nCos\u00ec come appare indispensabile abbandonare la logica dei tagli lineari alla spesa degli Enti<br \/>\nterritoriali, che non tiene conto di alcun criterio di buona amministrazione. E\u2019 necessario tagliare<br \/>\nsolo la spesa improduttiva e inefficiente, consentendo invece alle Amministrazioni virtuose di fare<br \/>\ninvestimenti utili e di attuare politiche che imprimano una spinta positiva all\u2019economia, con un<br \/>\nbeneficio per tutto il Pil nazionale, non solo delle Regioni interessate.<br \/>\nD\u2019altro canto, sempre nell\u2019ottica di garantire la qualit\u00e0 dei servizi e delle prestazioni offerti ai<br \/>\ncittadini, che a mio parere deve essere il vero obiettivo di chi amministra i territori (da Nord a Sud),<br \/>\nappare necessario che, laddove le risorse non risultino bene utilizzate, laddove la gestione risulti<br \/>\ninefficiente, vi sia una maggiore presenza dello Stato.<br \/>\nE\u2019 solo combattendo la scarsa efficienza che si pu\u00f2 giungere ad offrire parit\u00e0 di condizioni a tutti i<br \/>\ncittadini, non certo impedendo alle realt\u00e0 virtuose di migliorare ancora le loro prestazioni: laddove<br \/>\nsi riveli necessario, occorre che siano attuati seri processi di controllo della spesa.<br \/>\nPorto qualche esempio: non pu\u00f2 lasciare indifferenti la percentuale impressionante di Comuni in<br \/>\ndissesto finanziario presente in alcune realt\u00e0 territoriali: in Sicilia il 26,8% dei Comuni \u00e8 in dissesto<br \/>\nfinanziario (107 Comuni su 339 complessivi), in Campania il 33% (183 Comuni su 555), in<br \/>\nCalabria il 54% dei Comuni (222 su 409).<br \/>\n68<br \/>\nCos\u00ec come va da s\u00e9 che alla maggiore autonomia delle Regioni interessate dovr\u00e0 accompagnarsi<br \/>\nuna maggiore responsabilit\u00e0 sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia<br \/>\ndei propri cittadini, ed in termini di efficienza ed efficacia dell\u2019azione svolta.<br \/>\nQuesto percorso di rinnovamento dell\u2019assetto istituzionale, ispirato ad una logica di geometria<br \/>\nvariabile che tiene conto delle peculiarit\u00e0 e delle specificit\u00e0 delle diverse realt\u00e0 territoriali e d\u00e0<br \/>\nspazio alle energie positive ed alle spinte propulsive espresse dalle collettivit\u00e0 locali, appare un<br \/>\nnodo istituzionale decisivo al fine di consentire la ripresa di un adeguato livello di sviluppo e di<br \/>\ncompetitivit\u00e0 da parte delle aree che possono fungere da \u201cvolano\u201d economico per l\u2019intero Paese.<br \/>\nAl riguardo richiamo quanto gi\u00e0 alcuni stakeholders \u2013 tra cui Confindustria Veneto \u2013 hanno gi\u00e0<br \/>\nevidenziato: l\u2019autonomia differenziata pu\u00f2 costituire uno strumento di vera innovazione della<br \/>\nmacchina pubblica, un \u201cpercorso strutturato per l\u2019efficientamento di questo Paese\u201d.<br \/>\nIn un contesto economico come quello attuale, appare infatti urgente e necessario introdurre una<br \/>\nlogica meritocratica che &#8211; pur gradualmente e con le garanzie indispensabili per non privare<br \/>\nnessun cittadino, da Nord a Sud, dei servizi essenziali &#8211; induca per\u00f2 una logica di attenzione<br \/>\nalla qualit\u00e0 della spesa e dell\u2019utilizzo delle risorse di tutti, e consenta alle realt\u00e0 territoriali che ne<br \/>\nsono in condizione di porre in essere politiche pubbliche maggiormente orientate alle istanze<br \/>\nprovenienti dal tessuto socio-economico.<br \/>\n69<\/p>\n<p>RELAZIONE DEL PRESIDENTE ZAIA CONSEGNATA IN SEDE<br \/>\nDI AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE<br \/>\nPER LE QUESTIONI REGIONALI<br \/>\n10 APRILE 2019<br \/>\n71<\/p>\n<p>RELAZIONE DEL PRESIDENTE CONSEGNATA IN SEDE DI AUDIZIONE PRESSO LA<br \/>\nCOMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI<br \/>\n\u201cINDAGINE CONOSCITIVA SUL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL<br \/>\n\u201cREGIONALISMO DIFFERENZIATO\u201d AI SENSI DELL\u2019ARTICOLO 116, TERZO<br \/>\nCOMMA, DELLA COSTITUZIONE<br \/>\n10 APRILE 2019<br \/>\n\uf0a7 Una peculiarit\u00e0 del percorso del Veneto: una richiesta di autonomia differenziata<br \/>\nvoluta fortemente dalla popolazione.<br \/>\nIn questa breve illustrazione del percorso intrapreso dal Veneto, che cercher\u00f2 di fare, mi pare<br \/>\ndoveroso innanzi tutto fare una premessa: la grande forza ed anche la peculiarit\u00e0 del percorso<br \/>\nveneto per il riconoscimento di autonomia differenziata \u00e8 rappresentata dal fatto che, in attuazione<br \/>\ndi una legge regionale &#8211; la LR n. 15 del 2014 &#8211; che \u00e8 stata giudicata pienamente legittima sul punto<br \/>\ndalla Corte Costituzionale (sentenza n. 118 del 2015), il 22 ottobre 2017 \u00e8 stato celebrato un<br \/>\nreferendum regionale consultivo sull\u2019autonomia del Veneto, che ha visto una grande<br \/>\npartecipazione, trasversale \u2013 ci tengo a dirlo \u2013 a tutti gli schieramenti politici presenti nella<br \/>\nRegione, degli elettori del Veneto, che hanno espresso con chiarezza una posizione di netto<br \/>\nconsenso all\u2019iniziativa istituzionale avviata: si sono recati alle urne oltre 2.328.000 elettori, per una<br \/>\npercentuale pari al 57,2% degli aventi diritto, e si sono espressi a favore della richiesta di ulteriori<br \/>\nforme e condizioni particolari di autonomia oltre 2.273.000 elettori, per una percentuale pari al<br \/>\n98,1% dei votanti.<br \/>\nQuesto mi pare un dato che, pur non avendo una valenza cogente da un punto di vista giuridico, non<br \/>\npossa essere ignorato dalla politica e dalle Istituzioni: un risultato referendario cos\u00ec importante,<br \/>\nla volont\u00e0 democraticamente espressa dalla maggioranza assoluta dei cittadini veneti, mediante un<br \/>\nistituto di democrazia diretta come una consultazione referendaria, merita una particolare attenzione<br \/>\npolitica ed istituzionale, e credo che questo sia un punto che non possa essere posto in discussione.<br \/>\nAnche successivamente al referendum, il percorso volto ad ottenere un\u2019autonomia differenziata, nel<br \/>\nsolco di quanto previsto dalla Carta costituzionale, \u00e8 stato caratterizzato da un\u2019ampia<br \/>\npartecipazione di tutti i rappresentanti del tessuto sociale ed economico del Veneto, che hanno<br \/>\ndimostrato estremo interesse per il buon esito di questo processo di cambiamento istituzionale,<br \/>\nnell\u2019ambito della Consulta del Veneto per l\u2019autonomia (organismo appositamente istituito dalla<br \/>\nGiunta regionale &#8211; DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017).<br \/>\nL\u2019istanza di maggiore autonomia proviene quindi non solo dall\u2019Ente Regione, ma dal Veneto nel<br \/>\nsuo complesso.<br \/>\n\uf0a7 Un progetto di innovazione istituzionale elaborato con finalit\u00e0 ed obiettivi concreti.<br \/>\nVorrei poi chiarire un secondo punto.<br \/>\n73<br \/>\nIl grande afflato democratico per l\u2019iniziativa volta a richiedere il riconoscimento di maggiore<br \/>\nautonomia non ha impedito alla Regione che mi onoro di rappresentare di sviluppare un progetto<br \/>\nconcreto.<br \/>\nAl contrario di quel che si \u00e8 detto, non c\u2019\u00e8 stata e non c\u2019\u00e8 alcuna rivendicazione meramente<br \/>\nideologica e di principio. Il Veneto ha chiesto e chiede, nell\u2019ambito delle 23 materie per cui l\u2019art.<br \/>\n116, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilit\u00e0 di chiedere maggiore autonomia, il<br \/>\nriconoscimento di specifiche competenze, distinte per settori organici, individuate in quanto<br \/>\npossono massimizzare la prova di efficienza che l\u2019Istituzione regionale ha gi\u00e0 fornito.<br \/>\nSu un piano generale, sono convinto che il riconoscimento di autonomia differenziata possa<br \/>\nconsentire in molti casi di superare le duplicazioni di competenze e le sovrapposizioni tra Stato e<br \/>\nRegione, grave ostacolo all\u2019efficacia dell\u2019azione pubblica, e che il valore aggiunto dell\u2019autonomia<br \/>\ndifferenziata sia la vicinanza al territorio: in molti casi solo chi sta sul territorio pu\u00f2 porre in<br \/>\nessere politiche pubbliche mirate alle reali condizioni ed istanze socio-economiche espresse dal<br \/>\nterritorio stesso.<br \/>\nMa questa convinzione non ci ha condotto a rivendicazioni astratte e generiche. Al contrario, fin dal<br \/>\ngiorno successivo alla celebrazione del referendum, la Giunta regionale e poi il Consiglio regionale<br \/>\nhanno elaborato una proposta che evidenziava, per ciascuna delle 23 materie, solo quelle<br \/>\ncompetenze legislative e\/o amministrative che la Regione ritiene di poter esercitare con<br \/>\nmaggiore efficienza, efficacia ed attenzione al territorio ed ai propri amministrati.<br \/>\nQuesto approccio pragmatico e costruttivo ha caratterizzato anche tutta la fase del negoziato,<br \/>\nprima con il Governo Gentiloni, poi con il Governo Conte, e tutti gli incontri tecnici con gli Uffici<br \/>\nministeriali: il confronto, soprattutto di carattere tecnico, con i Ministeri che hanno dimostrato<br \/>\nmaggiore disponibilit\u00e0 ad aprire una discussione nel merito delle competenze richieste, \u00e8 stato leale<br \/>\ne volto sempre a trovare, laddove ce ne fosse la possibilit\u00e0, soluzioni tecniche condivise.<br \/>\nPer sfatare il mito di un Veneto che vuole la secessione, o una riforma che spacca l\u2019Italia, come si \u00e8<br \/>\nletto su qualche giornale, voglio portare solo qualche esempio.<br \/>\nIn materia di istruzione:<br \/>\nil Veneto intende, nel rispetto dell\u2019autonomia delle istituzioni scolastiche, partecipare alle funzioni<br \/>\ndi governo del sistema educativo\/formativo con il coinvolgimento diretto di tutti gli attori e di tutti i<br \/>\nsoggetti portatori di interessi nel campo dell\u2019istruzione.<br \/>\nSi vuole dar vita ad un modello organizzativo che consenta di soddisfare i bisogni di famiglie e<br \/>\nstudenti in primo luogo attraverso il superamento delle carenze di organico che fino ad oggi<br \/>\nhanno fortemente penalizzato il Veneto.<br \/>\n\u00c8 fondamentale per questo poter autonomamente determinare, tra l\u2019altro, l\u2019effettivo fabbisogno di<br \/>\npersonale, dirigente, docente e ausiliario e la sua distribuzione nel territorio.<br \/>\nA tal proposito alcuni dati concreti:<br \/>\n&#8211; la copertura di dirigenze scolastiche attraverso il ricorso all\u2019istituto della reggenza ha<br \/>\nassunto dimensioni insostenibili: in Veneto nel 2018\/2019 attualmente i Dirigenti Scolastici<br \/>\ntitolari sono 336 per 600 scuole e 264 di questi ricoprono anche l\u2019incarico di reggente<br \/>\npresso un secondo istituto, con evidenti pesanti ricadute sulla qualit\u00e0 del servizio erogato.<br \/>\nConsiderato che oltre il 40% dei posti oggi \u00e8 vacante, che a causa delle domande di<br \/>\npensionamento potrebbe aumentare di un altro 10%, mi auguro che questa insostenibile<br \/>\n74<br \/>\nsituazione sia almeno in parte mitigata dagli effetti della procedura concorsuale per la<br \/>\nnomina dei dirigenti scolastici, attualmente in corso;<br \/>\n&#8211; la carenza di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) aggrava<br \/>\nulteriormente le difficolt\u00e0 di governo del sistema: nel Veneto solo 359 scuole hanno un<br \/>\nDSGA titolare. Le altre si avvalgono di DSGA con doppio incarico.<br \/>\nAnche tale quadro sar\u00e0 aggravato dalle 72 domande di pensionamento.<br \/>\n&#8211; alla gravissima carenza di insegnanti di sostegno, per i quali il rapporto numero alunni<br \/>\ndisabili per numero docenti \u00e8 fra i pi\u00f9 alti del Paese, si \u00e8 costretti a far fronte utilizzando<br \/>\ndocenti non specializzati che rappresentano circa il 55% del totale;<br \/>\n&#8211; con riferimento ai 52.056 posti di docente presenti nel Veneto per l\u2019anno scolastico<br \/>\n2018\/2019, si stima che, a causa delle dinamiche della mobilit\u00e0 interregionale,<br \/>\ndell\u2019esaurimento delle graduatorie concorsuali ed dei pensionamenti, circa il 20% dei posti<br \/>\n(due su dieci) sia ricoperto da personale supplente, con evidenti ripercussioni sulla<br \/>\ncontinuit\u00e0 didattica, la qualit\u00e0 del servizio e la condizione professionale dei docenti stessi;<br \/>\n&#8211; relativamente agli organici ATA (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) il<br \/>\nrapporto tra il numero di addetti e numero di alunni \u00e8 tra i pi\u00f9 bassi d\u2019Italia, in palese<br \/>\nfortissima contraddizione rispetto alla frammentazione abitativa di molte zone del territorio<br \/>\nregionale.<br \/>\nIl trasferimento delle funzioni richieste \u00e8 da intendersi, in ogni caso, come un processo che si<br \/>\nsviluppa in un adeguato arco temporale nel corso del quale le trasformazioni dovranno essere<br \/>\nassistite da forme di monitoraggio e di verifica volte ad assumere l\u2019evidenza dei risultati, anche<br \/>\nattraverso un\u2019eventuale revisione dei criteri e delle modalit\u00e0 adottati.<br \/>\nIn particolare, le maggiori competenze in materia di personale &#8211; fermi restando la gradualit\u00e0 del<br \/>\npercorso e l\u2019accesso ai ruoli regionali esclusivamente su base volontaria e con la garanzia<br \/>\ndell\u2019applicazione della normativa statale e del CCNL, nonch\u00e9 l\u2019applicazione dell\u2019attuale disciplina<br \/>\nstatale sulla mobilit\u00e0 &#8211; consentirebbero di superare le gravi criticit\u00e0 del sistema.<br \/>\nPasso a fare qualche esempio con riferimento alle richieste di maggiore autonomia nella sanit\u00e0.<br \/>\nAnche in questa materia le richieste della Regione Veneto sono concrete e motivate da specifiche<br \/>\nesigenze gestionali.<br \/>\nNell\u2019ambito del Servizio sanitario nazionale da tempo \u00e8 in evidenza la problematica riguardante la<br \/>\ncarenza di medici specialisti, in particolare in alcuni specifici settori. Da una recente ricognizione<br \/>\neffettuata presso le aziende sanitarie del Veneto, \u00e8 emerso che su 1295 posti vacanti per dirigenti<br \/>\nmedici di diverse posizioni contrattuali (definite nel rispetto dei limiti di spesa per il personale<br \/>\nimposti dallo Stato), 357 posizioni non sono state ricoperte per insufficiente partecipazione di<br \/>\ncandidati alle selezioni.<br \/>\nNei servizi di pronto soccorso e medicina d\u2019urgenza, uno dei settori dove maggiormente \u00e8 sentita<br \/>\ntale carenza, il fabbisogno minimo di professionisti medici nelle aziende sanitarie della Regione<br \/>\nVeneto \u00e8 stato calcolato in 629 unit\u00e0: per soddisfare tale fabbisogno risulta necessaria l\u2019assunzione<br \/>\ndi 102 dirigenti medici in quanto ne sono impiegati 527.<br \/>\nTale situazione \u00e8 determinata da un insieme di concause che si possono individuare da una parte nel<br \/>\nnumero non adeguato di posti annualmente definito per l\u2019accesso alle scuole di specializzazione e<br \/>\ndall\u2019altra da un elevata uscita dei medici dal SSN per pensionamento, cui si somma una diminuita<br \/>\nattrattivit\u00e0 del servizio sanitario pubblico per i professionisti. A ci\u00f2 si aggiunge il contenimento dei<br \/>\n75<br \/>\ncosti del personale dovuto alle politiche di contenimento delle assunzioni, unitamente alla<br \/>\nfissazione di tetti di spesa (l\u2019ammontare delle spese di personale registrato nel 2004 diminuito<br \/>\ndell\u20191,4%) che ha avuto come esito il mancato adeguamento delle dotazioni organiche, e che si<br \/>\nauspica sia in via di risoluzione a seguito del recente accordo tra MEF, Ministero della Salute e<br \/>\nRegioni.<br \/>\nPer far fronte a tale emergenza la Regione del Veneto, come la Regione Emilia Romagna e la<br \/>\nRegione Lombardia, ha proposto una pluralit\u00e0 di interventi.<br \/>\nLa Regione del Veneto chiede di poter prevedere misure strutturali, con il coinvolgimento dei<br \/>\nsoggetti istituzionali, in primis MIUR e Ministero della Salute nonch\u00e9 universit\u00e0, per porre rimedio<br \/>\nalle limitazioni dei posti di formazione specialistica presso le scuole di specializzazione, sempre<br \/>\ninferiori rispetto ai fabbisogni regionali e che determinano il cosiddetto \u201cimbuto formativo\u201d,<br \/>\novvero la differenza tra giovani medici laureati e coloro che sono ammessi alle scuole di<br \/>\nspecializzazione.<br \/>\nPer esempio, nell\u2019anno accademico 2015\/2016, il fabbisogno di posti di formazione specialistica<br \/>\nnelle scuole espresso dalle regioni era di 7909 posti, e i contratti specialistici finanziati dal MIUR<br \/>\nerano 6133; nell\u2019anno 2016\/2017, sul fabbisogno di 7967 posti il MIUR ne ha finanziati 6676;<br \/>\nnell\u2019anno accademico 2017\/2018, le regioni hanno chiesto il finanziamento di 8569 contratti e il<br \/>\nMIUR ne ha concessi 6200.<br \/>\nCon riferimento alla Regione Veneto, nell\u2019anno accademico 2017\/2018, il fabbisogno espresso per<br \/>\nle specializzazione in pediatria era di 50 posti, ma lo Stato ne ha finanziati 35, con una differenza<br \/>\ndi 15 posti non coperta; per la medicina interna il fabbisogno espresso era di 35 posti ma ne sono<br \/>\nstati finanziati solo 28.<br \/>\nIn ragione di tali carenze, la Regione ha chiesto di attivare percorsi integrativi di formazione<br \/>\nspecialistica, prevedendo percorsi di specializzazione e lavoro, d\u2019intesa con le universit\u00e0, presso<br \/>\nle strutture del servizio sanitario regionale per conseguire la specializzazione lavorando, come<br \/>\ngi\u00e0 accade in molti paesi europei.<br \/>\nTra le richieste di carattere strategico avanzate dalla Regione, quella riguardante l\u2019esercizio di<br \/>\ncompetenze in via surrogatoria in tutti i casi in cui sia prevista l\u2019adozione da parte dello Stato<br \/>\ndi atti o provvedimenti di contenuto tecnico e questi non siano emanati, riveste una valenza di<br \/>\nparticolare rilievo.<br \/>\nLa richiesta di poteri surrogatori regionali negli ambiti attinenti al governo sociosanitario<br \/>\nconsentirebbe infatti di superare l\u2019inerzia o i ritardi dello Stato che determinano allungamento dei<br \/>\ntempi delle attivit\u00e0 programmate. Troppo frequentemente infatti si registrano paralisi nelle<br \/>\nprocedure amministrative che prevedono l\u2019intervento dello Stato con grave danno all\u2019efficienza<br \/>\ndell\u2019azione amministrativa della Regione.<br \/>\nPorto come esempio i numerosi adempimenti che sono previsti dal Patto per la Salute 2014-2016,<br \/>\nmolti dei quali non adempiuti:<br \/>\n\u2022 REVISIONE CRITERI DI RIPARTO FINANZIAMENTO DEL SSN: scadenza 31\/07\/2014<br \/>\nma non adempiuto<br \/>\n\u2022 REALIZZAZIONE CONTINUITA\u2019 ASSISTENZIALE OSPEDALE TERRITORIO:<br \/>\nscadenza 31\/10\/2014 ma non adempiuto<br \/>\n\u2022 DEFINIZIONE REQUISITI MINIMI PRESIDI TERRITORIALI\/OSPEDALI DI<br \/>\nCOMUNIT\u00c0: scadenza 31\/10\/2014 ma non adempiuto<br \/>\n76<br \/>\n\u2022 DEFINIZIONE DI UNA LEGGE DELEGA IN ORDINE A DIVERSE QUESTIONI<br \/>\nLEGATE ALLE RISORSE UMANE DEL SSN: scadenza 31\/10\/2014 ma non adempiuto<br \/>\n\u2022 REVISIONE DELLA DISCIPLINA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA ED<br \/>\nESENZIONI : scadenza 30\/11\/2014 ma non adempiuto<br \/>\n\u2022 DOCUMENTO QUALITA\u2019 DELLE CURE E UNIFORMITA\u2019 ASSISTENZA: scadenza<br \/>\n31\/12\/2014 ma non adempiuto<br \/>\n\u2022 DOCUMENTO DI INDIRIZZO APPROPRIATEZZA RIABILITATIVA: scadenza<br \/>\n10\/01\/2015 ma non adempiuto<br \/>\n\u2022 TESTO UNICO DISPOSIZIONI PIANI DI RIENTRO scadenza 31\/03\/2015 ma non<br \/>\nadempiuto<br \/>\n\u2022 Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e Unit\u00e0 complesse di cure primarie (UCCP):<br \/>\nentro 6 mesi dalla stipula dei nuovi accordi collettivi nazionali e comunque entro e non oltre<br \/>\nla vigenza del Patto 2014-2016, le AFT e le UCCP sarebbero dovute costituire le uniche<br \/>\nforme di aggregazione della medicina convenzionata.<br \/>\nInoltre, con riferimento al rilascio del parere di equivalenza terapeutica da parte di AIFA, previsto<br \/>\ndal d.l 95\/2012, la mancanza di tempestivit\u00e0 e di tempi definiti per il rilascio determina<br \/>\nl\u2019impossibilit\u00e0 per le regioni di implementare la gare regionali per l\u2019approvvigionamento dei<br \/>\nfarmaci in equivalenza. Anche in questo caso, la Regione potrebbe agire in via surrogatoria fino a<br \/>\nche AIFA non provveda.<br \/>\nVoglio chiudere questa breve esemplificazione, facendo riferimento, alla richiesta , avanzata dal<br \/>\nVeneto sia in materia di istruzione, con particolare riferimento all\u2019edilizia scolastica, sia in materia<br \/>\ndi sanit\u00e0, con riguardo agli interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico sanitario, di poter<br \/>\neffettuare una seria programmazione degli investimenti, oggi impossibile dato il cronico ritardo<br \/>\nnella quantificazione ed assegnazione delle risorse da parte dello Stato centrale.<br \/>\nPer quanto riguarda il patrimonio sanitario, attualmente le risorse statali dedicate<br \/>\nall\u2019ammodernamento edilizio e tecnologico provengono dall\u2019articolo 20 della legge 67\/1988. La<br \/>\nsituazione mostra tuttavia le proprie debolezze in relazione ai tempi necessari tra l&#8217;assegnazione dei<br \/>\nfinanziamenti e l&#8217;effettiva e concreta possibilit\u00e0 di utilizzo degli stessi.<br \/>\nFaccio ancora un esempio.<br \/>\nLa legge finanziaria 2010 ha elevato l\u2019importo destinato al programma pluriennale di interventi in<br \/>\nmateria di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico a 24 miliardi di euro per la<br \/>\nsottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e l\u2019assegnazione di risorse agli altri enti del<br \/>\nsettore sanitario interessati.<br \/>\nL\u2019effettivo utilizzo di dette risorse prevede la predisposizione da parte del Ministero di una proposta<br \/>\ndi riparto, che viene sottoposta alla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome per<br \/>\nacquisizione dell\u2019Intesa e successivamente trasmessa al CIPE, che ne delibera l\u2019assegnazione alle<br \/>\nRegioni e Province Autonome.<br \/>\nAd oggi, dopo quasi otto anni dalla disposizione della norma finanziaria, il CIPE non ha<br \/>\nancora provveduto al riparto di tali risorse.<br \/>\nA tale tempistica si aggiunge il fatto che, una volta ripartite dal CIPE le risorse, il loro l\u2019effettivo<br \/>\nutilizzo dipende dall\u2019effettivo stanziamento nel bilancio statale che le rende concretamente<br \/>\ndisponibili, determinando quindi una permanente situazione di incertezza per la Regione che deve<br \/>\nprogrammare.<br \/>\n77<br \/>\n\uf0a7 La procedura: il rispetto della Costituzione nei passi gi\u00e0 compiuti e il ruolo del<br \/>\nParlamento per la definizione dell\u2019iter<br \/>\nPer l\u2019attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Veneto ha intrapreso un<br \/>\ncammino caratterizzato da un rigoroso rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione,<br \/>\noltre che dalla volont\u00e0 di rendere fortemente partecipi i cittadini e il territorio.<br \/>\nE\u2019 stata sempre garantita l\u2019osservanza delle disposizioni costituzionali: \u00e8 doveroso ricordare<br \/>\nancora una volta che la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2015, ha giudicato pienamente<br \/>\nlegittima la legge regionale (LR n. 15 del 2014) che disciplinava il referendum consultivo ed i<br \/>\nsuccessivi passi per dar impulso alla richiesta di autonomia differenziata.<br \/>\nCon riferimento ai passi ancora da compiere, mi permetto di fare qualche considerazione,<br \/>\novviamente nel pieno rispetto delle decisioni che le Istituzioni parlamentari intenderanno<br \/>\nintraprendere.<br \/>\nRitengo importantissimo che il Parlamento si esprima sull\u2019Autonomia che \u00e8 ormai un processo<br \/>\nirreversibile, dato che sono molte le Regioni a Statuto ordinario che hanno avviato il procedimento<br \/>\nper vedersi riconosciuta un\u2019autonomia differenziata.<br \/>\nCom\u2019\u00e8 noto, l\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione stabilisce che ulteriori forme e<br \/>\ncondizioni particolari di autonomia possono essere attribuite, alla Regione che ne ha fatto richiesta,<br \/>\ncon legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla<br \/>\nbase di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.<br \/>\nSu come possa o debba essere inteso il ruolo del Parlamento, in sede di necessaria approvazione di<br \/>\nun testo di legge che si basi sull\u2019Intesa sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la singola<br \/>\nRegione che ha avviato l\u2019iter descritto nell\u2019articolo 116, terzo comma, ci si \u00e8 interrogati fin<br \/>\ndall\u2019avvio del negoziato con il passato Governo, per giungere ad una prima posizione condivisa<br \/>\nquale risulta espressa nei tre Accordi preliminari in merito all\u2019Intesa di cui all\u2019art. 116, terzo<br \/>\ncomma, della Costituzione sottoscritti dall\u2019allora Sottosegretario agli Affari regionali Bressa e dai<br \/>\ntre Presidenti delle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.<br \/>\nCirca le modalit\u00e0 di approvazione della legge di differenziazione da parte del Parlamento, il testo<br \/>\nconforme dei tre Accordi preliminari prevede che \u201cL\u2019approvazione da parte delle Camere<br \/>\ndell\u2019Intesa che sar\u00e0 sottoscritta ai sensi dell\u2019art. 116, terzo comma, della Costituzione, avverr\u00e0 in<br \/>\nconformit\u00e0 al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l\u2019approvazione delle intese<br \/>\ntra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all\u2019art. 8, terzo comma, della Costituzione.\u201d<br \/>\nA queste conclusioni era peraltro pervenuta, nel periodo in cui si stavano definendo i contenuti per<br \/>\nla sottoscrizione dell\u2019Accordo (avvenuta il 28 febbraio 2018), la Commissione parlamentare<br \/>\nbicamerale per le questioni regionali a seguito di un\u2019Indagine conoscitiva sull\u2019attuazione<br \/>\ndell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione.<br \/>\nDalla lettura del documento conclusivo (approvato il 6 febbraio 2018), infatti, emerge la riferibilit\u00e0,<br \/>\nin via analogica, all\u2019approvazione della legge di attribuzione della maggiore autonomia del percorso<br \/>\ndelineato per le leggi che recepiscono le intese fra lo Stato e le confessioni acattoliche.<br \/>\nLa legge di differenziazione, quindi, si porrebbe non solo come legge rinforzata (per via della<br \/>\nnecessit\u00e0 della maggioranza qualificata di entrambe le Camere), ma anche atipica, avendo ad<br \/>\noggetto il recepimento di un\u2019intesa precedentemente raggiunta tra Governo e Regione (di cui, al<br \/>\npari delle intese ai sensi dell\u2019articolo 8 della Costituzione, non potrebbe modificare i contenuti).<br \/>\n78<br \/>\nConsiderate le suddette premesse di partenza, l\u2019individuazione delle concrete modalit\u00e0 secondo le<br \/>\nquali possa e debba svolgersi l\u2019apporto del Parlamento sul tema dell\u2019Autonomia differenziata, \u00e8<br \/>\nquestione che lascio rispettosamente alla decisione dei Presidenti di Camera e Senato, che sul<br \/>\npunto hanno gi\u00e0 avviato un primo confronto.<br \/>\nCon la dovuta considerazione, pertanto, del ruolo delle Istituzioni tutte e delle sedi nelle quali deve<br \/>\nsvilupparsi, tra le medesime, un sano e serio confronto all\u2019insegna del principio della leale<br \/>\ncollaborazione, mi pare comunque evidente che l\u2019esigenza del coinvolgimento del Parlamento<br \/>\ndebba trovare conciliazione con la necessit\u00e0, imprescindibile perch\u00e9 imposta dalla stessa<br \/>\ndisposizione costituzionale di cui all\u2019articolo 116, terzo comma, che i termini e le condizioni per il<br \/>\nriconoscimento di maggiori competenze siano valutati nel merito ed assentiti nella forma da<br \/>\nciascuna Regione coinvolta, nell\u2019interesse principale dei propri cittadini e del proprio territorio.<br \/>\nRitengo, quindi, peraltro in linea con le affermazioni svolte dagli stessi Colleghi Presidenti, in<br \/>\naudizione i giorni scorsi presso la Commissione parlamentare per l\u2019attuazione del federalismo<br \/>\nfiscale, che il ruolo del Parlamento possa meglio esplicarsi a monte della sottoscrizione<br \/>\ndefinitiva dell\u2019Intesa, con le forme e le modalit\u00e0 ritenute pi\u00f9 opportune ma comunque tali da<br \/>\nrispettare il dettato costituzionale che pone a fondamento della deliberazione legislativa l\u2019Intesa<br \/>\nquale atto che ha per definizione natura pattizia e deve essere frutto di un accordo tra il<br \/>\nGoverno e la singola Regione.<br \/>\nPer tale motivo, e con riferimento al Veneto, potrebbe essere sottoposta all\u2019esame del Parlamento<br \/>\nuna pre-intesa, sulla scorta di quanto gi\u00e0 in possesso del Consiglio dei Ministri, con riguardo alla<br \/>\nquale indicare eventuali principi ed indirizzi di cui Governo e Regione potranno tener conto in<br \/>\nvista della predisposizione di un testo definitivo da sottoscrivere.<br \/>\nIn questo modo, mi pare, si riuscirebbe a ben coordinare l\u2019azione congiunta di Governo e<br \/>\nParlamento, espressione dello Stato nel suo complesso, con l\u2019insostituibile ruolo della Regione,<br \/>\nanch\u2019essa da intendersi quale sintesi degli organi politici che la compongono, Giunta e Consiglio<br \/>\nregionale.<br \/>\nCome ho gi\u00e0 avuto modo di precisare nel corso dell\u2019incontro con la Consulta del Veneto per<br \/>\nl\u2019Autonomia del 5 marzo e nell\u2019ambito dell\u2019audizione del 3 aprile scorso innanzi alla Commissione<br \/>\nper l\u2019attuazione del federalismo fiscale, non ho pregiudizi di sorta circa il coinvolgimento del<br \/>\nParlamento nella causa dell\u2019autonomia differenziata; la mia unica preoccupazione, tuttavia,<br \/>\nrimane quella di evitare che una tale discussione possa trasformarsi in pretesto per atteggiamenti<br \/>\nostruzionistici e per rinviare a data da destinarsi l\u2019attuazione di una riforma tanto epocale quanto<br \/>\noramai urgente, rispetto alla quale ritengo che le Istituzioni del nostro Paese non possano<br \/>\npermettersi di tornare indietro.<br \/>\n\uf0a7 Lo spirito della Costituzione: la differenziazione nell\u2019ambito dell\u2019unit\u00e0 nazionale<br \/>\nNonostante tutto ci\u00f2 che si \u00e8 letto e si legge quotidianamente sull\u2019argomento, vi \u00e8 la precipua<br \/>\nvolont\u00e0 della Regione Veneto di non ledere in alcun modo l\u2019unit\u00e0 nazionale: il Veneto non vuole<br \/>\naffatto la \u201csecessione dei ricchi\u201d &#8211; che, come autorevolmente detto da qualche studioso, \u00e8 una fake<br \/>\nnews &#8211; chiede solo di poter governare esercitando le competenze che, dopo un attenta disamina ed<br \/>\nun confronto con il territorio, ritiene di poter fare meglio rispetto a quanto avviene attualmente.<br \/>\nA questo riguardo, tengo a sgombrare il campo una volta per tutte: credo sia giusto che<br \/>\nl\u2019Autonomia differenziata, quale disegno riformatore pensato per la crescita e lo sviluppo dei<br \/>\nterritori regionali che coinvolge ormai un gran numero di Regioni a Statuto ordinario, venga trattata<br \/>\n79<br \/>\ne discussa in sede di Conferenza delle Regioni, al fine di delineare un percorso procedurale<br \/>\nomogeneo e uno strumento per tutte le Regioni che intendano presentare richiesta di ulteriori<br \/>\ncompetenze, in un quadro di insieme unitario.<br \/>\nAllo stesso tempo, considerato che Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si trovano oggi in una<br \/>\nfase avanzata del percorso, sar\u00e0 necessario tenere conto di quanto gi\u00e0 posto in essere dalle stesse:<br \/>\nl\u2019esperienza delle \u201cRegioni pioniere\u201d potr\u00e0 costituire un utile modello di riferimento per<br \/>\ndelineare i principali passi procedurali (senza che possano essere messi in discussione i passi gi\u00e0<br \/>\ncompiuti).<br \/>\nValore aggiunto nell\u2019individuare una comune strada da percorrere potr\u00e0 inoltre essere rappresentato<br \/>\ndalla positiva interlocuzione che la Conferenza delle Regioni ha instaurato con il Ministro per<br \/>\ngli Affari Regionali e le Autonomie, volta a giungere alla definizione delle pi\u00f9 opportune modalit\u00e0<br \/>\ndi raccordo tra il Governo e il sistema delle Regioni, s\u00ec da garantire l\u2019applicazione dei medesimi<br \/>\nprincipi procedurali a tutte le Regioni che hanno chiesto o vorranno chiedere forme e condizioni di<br \/>\nautonomia differenziata.<br \/>\nRibadisco, pertanto, sia la piena disponibilit\u00e0 della Regione del Veneto a condividere percorsi<br \/>\nprocedurali comuni \u2013 che tengano conto di quanto gi\u00e0 posto in essere dalle Regioni il cui<br \/>\nprogetto per il riconoscimento di maggiore autonomia \u00e8 da tempo avviato \u2013 sia la volont\u00e0,<br \/>\nmanifestata pi\u00f9 volte, di non mettere in alcun modo in discussione l\u2019unit\u00e0 e l\u2019indivisibilit\u00e0 della<br \/>\nRepubblica.<br \/>\n\uf0a7 La mancanza di un quadro generale di riferimento: un falso problema<br \/>\nSe \u00e8 pienamente condivisibile l\u2019esigenza di \u201cconcordare\u201d a livello istituzionale la procedura da<br \/>\nseguire per dare finalmente attuazione all\u2019art. 116, terzo comma, della Costituzione \u2013 in quanto si<br \/>\ntratta di un processo di innovazione istituzionale del tutto nuovo e diverso dai precedenti processi di<br \/>\ndecentramento dal livello statale a quello regionale &#8211; non \u00e8 altrettanto vero, come qualcuno ha detto,<br \/>\nche oggi manchi completamente un quadro generale di riferimento dal punto di vista del<br \/>\nriparto tra competenza legislativa dello Stato e delle Regioni.<br \/>\nE\u2019 ben nota a tutti, infatti, l\u2019opera svolta dalla Corte costituzionale, in quasi vent\u2019anni di vigenza<br \/>\ndella Riforma del 2001, di faticosa puntuale ricostruzione del significato delle disposizioni del<br \/>\nTitolo V della Costituzione &#8211; ed in particolare dell\u2019art. 117 della Costituzione (che delinea, oltre<br \/>\nalle materie di competenza concorrente, quali sono le competenze esclusive riservate alla<br \/>\nlegislazione statale): quest\u2019opera ha consentito &#8211; non senza critiche e perplessit\u00e0 con riferimento alla<br \/>\nportata di talune pronunce &#8211; di disporre oggi di una giurisprudenza sufficientemente consolidata<br \/>\nsull\u2019attuale ripartizione di competenze tra Stato e Regione, e sulle competenze esclusivamente<br \/>\nriservate alla legislazione dello Stato.<br \/>\nEd infatti, sulla base di tale giurisprudenza, la Regione Veneto avanza le sue richieste di<br \/>\nmaggiori e ulteriori competenze, superando, laddove ritenuto funzionale al miglior esercizio<br \/>\ndelle funzioni, gli attuali confini tra competenza statale e competenza regionale solo nei limiti<br \/>\nin cui ci\u00f2 viene consentito dalla disposizione costituzionale che prevede l\u2019autonomia<br \/>\ndifferenziata.<br \/>\nRicordo al riguardo che ulteriori forme e condizioni di autonomia possono essere chieste dalle<br \/>\nRegioni solo con riferimento a tre materie di competenza esclusiva dello Stato:<br \/>\n&#8211; organizzazione della giustizia di pace;<br \/>\n80<br \/>\n&#8211; norme generali sull\u2019istruzione;<br \/>\n&#8211; tutela dell\u2019ambiente, dell\u2019ecosistema e dei beni culturali.<br \/>\nTutte le altre richieste riguardano materie gi\u00e0 oggetto di competenza legislativa concorrente tra<br \/>\nStato e Regione, in cui spetta allo Stato, anche adesso, dettare solo principi fondamentali.<br \/>\nSia con riferimento alle prime (tre materie attualmente di potest\u00e0 solo statale), sia con riferimento<br \/>\nalle seconde (materie in cui gi\u00e0 la Regione ha potest\u00e0 legislativa), la Regione Veneto ha chiesto di<br \/>\npoter svolgere alcune competenze aggiuntive: partendo da criticit\u00e0 riscontrate e verificate in<br \/>\nconcreto, e sempre con l\u2019obiettivo di introdurre un positivo miglioramento ed un sostanziale<br \/>\nefficientamento dell\u2019azione pubblica.<br \/>\nIn nessun caso la Regione ha inteso rivendicare l\u2019attribuzione di competenze, anche di<br \/>\ncarattere trasversale, che secondo la Corte Costituzionale devono essere riservate<br \/>\nesclusivamente allo Stato, salvo che in quelle tre sole materie in cui \u00e8 la Costituzione stessa a<br \/>\nconsentirlo.<br \/>\nSe si legge la bozza di Intesa che \u00e8 stata delineata a seguito dei numerosi incontri tecnici con i<br \/>\ndiversi Ministeri, si potr\u00e0 facilmente riscontrare che pi\u00f9 volte, e con riferimento a diversi ambiti<br \/>\nmateriali, vengono fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e<br \/>\nsociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani. E\u2019 infatti pacifico che detti livelli sono<br \/>\ne devono restare competenza esclusiva dello Stato centrale.<br \/>\nMa ci\u00f2 vale anche con riferimento alle altre materie che sono e restano statali: per fare solo qualche<br \/>\nesempio, nella bozza di Intesa sono ugualmente fatte salve, in vari punti, le norme<br \/>\ndell\u2019ordinamento civile, cos\u00ec come \u00e8 chiaro che debba rimanere nell\u2019alveo statale tutta la<br \/>\nnormativa, di derivazione comunitaria, volta alla tutela della concorrenza.<br \/>\nNon comprendo, quindi, la proposta, avanzata da alcuni, di approvare una legge statale che<br \/>\ndefinisca, dopo quasi vent\u2019anni dall\u2019approvazione della Riforma del Titolo V, il quadro di<br \/>\nriferimento da cui bisognerebbe partire per dare attuazione all\u2019art. 116, terzo comma, della<br \/>\nCostituzione. Ed infatti:<br \/>\n&#8211; o si immagina che detta legge delinei l\u2019assetto di competenze oggi vigente, rivolgendosi a<br \/>\ntutte le Regioni, recependo gli ormai autorevoli orientamenti della Giurisprudenza<br \/>\ncostituzionale oramai consolidatisi, dopo tanto tempo, e quindi non aggiungendo nulla al<br \/>\nquadro gi\u00e0 esistente;<br \/>\n&#8211; oppure, se si intende che il Legislatore statale debba individuare alcuni principi<br \/>\n\u201crafforzati\u201d, che devono costituire limiti non superabili nella formulazione concreta<br \/>\ndelle richieste regionali di autonomia differenziata, deve evidenziarsi, prima ancora della<br \/>\ndifficolt\u00e0 estrema di individuare, materia per materia, i \u201cprincipi\u201d rientranti in detta nuova<br \/>\ncategoria, che detta categoria non risulta trovare alcun riscontro nella Carta<br \/>\ncostituzionale (n\u00e9 nell\u2019articolo 117, n\u00e9 nell\u2019articolo 116, terzo comma).<br \/>\nL\u2019unico vero risultato che si potrebbe ottenere per questa via (impervia sia da un punto di vista<br \/>\npratico, che da un punto di vista teorico) \u00e8 quello di causare un rallentamento &#8211; per non dire<br \/>\nl\u2019arresto &#8211; del processo riformatore in corso.<br \/>\n\uf0a7 La tenuta del sistema e il nodo delle risorse: la spesa storica e i fabbisogni standard<br \/>\nParzialmente diverso \u00e8, a mio avviso, il discorso per quanto riguarda il nodo delle risorse<br \/>\nfinanziarie.<br \/>\n81<br \/>\nE\u2019 evidente infatti che, tanto pi\u00f9 in un contesto economico non facile come quello attuale, non pu\u00f2<br \/>\nche spettare allo Stato di garantire la \u201ctenuta del sistema Paese\u201d.<br \/>\nSecondo quanto previsto dalla legge n. 42 del 2009 (art.14) ed ancor prima dalla Costituzione (art.<br \/>\n119), alle nuove ed aggiuntive competenze deve corrispondere l\u2019attribuzione delle risorse<br \/>\nnecessarie per poterle svolgere.<br \/>\nNon si tratta di un principio innovativo, n\u00e9 tanto meno eversivo: da tempo, e con riferimento a<br \/>\ndiverse vicende istituzionali, la Corte Costituzionale ha affermato il principio della necessaria<br \/>\ncorrispondenza tra funzioni e risorse.<br \/>\nIl problema sta allora, anche qui, non nell\u2019assunto di principio, che \u00e8 assolutamente consolidato, ma<br \/>\nnella concreta applicazione dello stesso, cio\u00e8 nelle modalit\u00e0 di quantificazione di dette risorse.<br \/>\nEd anche in questo caso, la Regione Veneto ha assunto, nelle trattative finora intercorse con il<br \/>\nGoverno, ed intende assumere anche in futuro, un atteggiamento improntato a responsabilit\u00e0 e<br \/>\npragmaticit\u00e0.<br \/>\nNon posso tacervi che in larga misura la popolazione veneta ha espresso ed esprime istanze di una<br \/>\nmaggiore giustizia fiscale: in un contesto economico come quello attuale, emergono con sempre<br \/>\nmaggiore evidenza le differenze esistenti tra i Veneti e i Trentini, gli Altoatesini, i Friulani, che<br \/>\nessendo destinatari di maggiori risorse pubbliche possono vedere dispiegati i positivi effetti<br \/>\ndell\u2019azione pubblica sulla loro vita quotidiana.<br \/>\nIl Veneto \u00e8 infatti l\u2019unica Regione italiana confinante con due Regioni a Statuto Speciale.<br \/>\nCi\u00f2 ha fatto s\u00ec, come ben noto, che negli scorsi anni numerosi Comuni veneti di confine abbiano<br \/>\nchiesto, con referendum che hanno dato esito largamente positivo, di passare nelle vicine Province<br \/>\nAutonome e nella Regione Friuli Venezia Giulia; a proposito di quest\u2019ultima, con legge 5 dicembre<br \/>\n2017, n. 182 \u00e8 stato formalmente decretato il distacco del Comune di Sappada dalla Regione<br \/>\nVeneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia.<br \/>\nTanto per avere un\u2019idea delle dimensioni del fenomeno della \u201cfuga\u201d dei Comuni veneti verso le<br \/>\nconfinanti Regioni a Statuto speciale, ricordo che, in meno di un decennio (2005-2014), hanno<br \/>\nchiesto il distacco verso il Trentino Alto Adige e verso il Friuli Venezia Giulia (nessuno verso<br \/>\nl\u2019Emilia Romagna!) ben 32 Comuni veneti.<br \/>\nCiononostante, non ci si \u00e8 arroccati su rigide ed ideologiche posizioni di rivendicazione: nella<br \/>\nconsapevolezza che l\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma, della Costituzione costituisce una vera<br \/>\noccasione di rinnovamento delle Istituzioni di questo Paese e nella convinzione che non possa<br \/>\nessere in alcun modo posta in discussione la solidariet\u00e0 verso le aree del Paese maggiormente in<br \/>\ndifficolt\u00e0, all\u2019esito degli incontri finora intervenuti con il Governo si \u00e8 delineato un meccanismo<br \/>\nsecondo cui per la quantificazione delle risorse da attribuire alle Regioni che chiedono l\u2019autonomia<br \/>\ndifferenziata si potrebbe in un primo momento fare riferimento alla spesa storica, per lasciare<br \/>\nspazio successivamente alla definizione dei fabbisogni standard.<br \/>\nSecondo l\u2019ipotesi delineata nel corso della trattativa, inizialmente le risorse verranno calcolate sulla<br \/>\nbase della \u201cspesa storica\u201d: si adotter\u00e0 quindi il criterio seguito finora dal Governo (dalla fine degli<br \/>\nanni \u201970 ad oggi), per cui la distribuzione dei trasferimenti pubblici si basa sulle spese sostenute<br \/>\ndurante l\u2019anno o gli anni precedenti. Con riferimento al finanziamento delle competenze<br \/>\nacquisite con il riconoscimento di autonomia differenziata ci\u00f2 comporta che al Veneto, o alla<br \/>\nLombardia, o all\u2019Emilia Romagna, siano attribuite esclusivamente le risorse che lo Stato<br \/>\nspendeva per le stesse competenze nel territorio rispettivamente veneto, lombardo ed emiliano<br \/>\nromagnolo, e non un euro di pi\u00f9.<br \/>\n82<br \/>\nNon si pu\u00f2 per\u00f2 ignorare che si tratti di un criterio che premia, innegabilmente, solo le<br \/>\namministrazioni che hanno speso di pi\u00f9, a prescindere dalla qualit\u00e0 nell\u2019utilizzo delle risorse,<br \/>\ne non coloro che hanno adoperato i soldi pubblici seguendo un principio di efficienza.<br \/>\nAnche qui, sottolineo che non si tratta di considerazioni particolarmente innovative: come gli illustri<br \/>\ncomponenti di questa Commissione sanno bene, gi\u00e0 la Legge n. 42 del 2009 prevedeva<br \/>\nespressamente la necessit\u00e0 di superare la logica della spesa storica e di passare a quella dei<br \/>\ncosti e fabbisogni standard.<br \/>\nLa spinta riformatrice apportata dalle iniziative volte all\u2019attuazione dell\u2019art. 116, terzo comma della<br \/>\nCostituzione, potr\u00e0 allora costituire l\u2019occasione per giungere, finalmente, alla definizione di<br \/>\n\u201cfabbisogni standard\u201d, quali parametri che guardino alla qualit\u00e0 della spesa, in modo tale che la<br \/>\nstessa corrisponda effettivamente a servizi offerti ai cittadini.<br \/>\nSono altres\u00ec pienamente convinto, come gi\u00e0 detto, che debbano essere garantiti i livelli essenziali<br \/>\ndelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in maniera uniforme su tutto il territorio<br \/>\nnazionale.<br \/>\nRitengo quindi che sia veramente auspicabile che sia data finalmente attuazione all\u2019 art. 13 del<br \/>\nD.Lgs. n. 68 del 2011: in tale contesto appare indispensabile la definizione dei livelli essenziali<br \/>\ndelle prestazioni \u2013 LEP, e dei correlati fabbisogni standard disposta da tale disposizione<br \/>\nnormativa, nelle materie dell&#8217;assistenza, dell&#8217;istruzione e del trasporto pubblico locale, con<br \/>\nriferimento alla spesa in conto capitale, nonch\u00e9 la ricognizione dei livelli adeguati del servizio<br \/>\ndi trasporto pubblico locale, proprio al fine di valutare adeguatamente le risorse che devono essere<br \/>\nposte a disposizione di ciascun ente territoriale, stante l\u2019obbligo di copertura integrale a carico dello<br \/>\nStato, e di procedere, conseguentemente, alla necessaria perequazione.<br \/>\nCredo sia essenziale che si proceda sia con l\u2019attuazione della Legge n. 42 del 2009 e del D.lgs.<br \/>\nn. 68\/2011, sia con i procedimenti di attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della<br \/>\nCostituzione per le Regioni che l\u2019hanno richiesto, non solo per adempiere a quanto gi\u00e0 previsto<br \/>\ndal legislatore nazionale, ma per introdurre indispensabili innovazioni istituzionali nel nostro Paese.<br \/>\n\uf0a7 Considerazioni conclusive<br \/>\nE mi avvio a concludere.<br \/>\nSe depuriamo la discussione da ogni presa di posizione ideologica, a mio avviso, emerge con<br \/>\nchiarezza che siamo di fronte ad una sfida decisiva per la ripresa del Paese, che deve essere al<br \/>\ncentro dell\u2019agenda politica: si tratta di dare finalmente attuazione, nel pieno rispetto del principio<br \/>\ndi unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 della Repubblica e in attuazione del principio di leale collaborazione<br \/>\ntra livelli istituzionali, alla disposizione della nostra Costituzione che consente e prevede<br \/>\nl\u2019abbandono dell\u2019attuale interpretazione del regionalismo, fino ad ora improntato<br \/>\nesclusivamente ad una logica di uniformit\u00e0, che, da un lato, non ha premiato le realt\u00e0 virtuose,<br \/>\ndall\u2019altro non ha stimolato la crescita dei territori, n\u00e9 al Nord n\u00e9 al Sud del paese.<br \/>\nA chi paventa che mediante il regionalismo differenziato si voglia spaccare l\u2019Italia, introducendo<br \/>\ndivari inaccettabili tra diverse aree del Paese, voglio evidenziare che, gi\u00e0 oggi, in Italia abbiamo<br \/>\nimportanti situazioni di divaricazione in termini di servizi al cittadino.<br \/>\nIl divario pu\u00f2 essere causato, e lo \u00e8 stato finora, non da una diversa distribuzione di risorse, ma,<br \/>\noltre che da fattori di contesto, anche da una diversa capacit\u00e0 di spendere le risorse. Ecco perch\u00e9<br \/>\n83<\/p>\n<p>appare miope, oltre che ingannevole nei confronti dei cittadini, sostenere che, poich\u00e9 \u00e8 difficile<br \/>\nmigliorare e ridelineare l&#8217;attuale sistema, allora \u00e8 meglio che rimanga tutto cos\u00ec.<br \/>\nCos\u00ec come appare indispensabile abbandonare la logica dei tagli lineari alla spesa degli Enti<br \/>\nterritoriali, che non tiene conto di alcun criterio di buona amministrazione. E\u2019 necessario tagliare<br \/>\nsolo la spesa improduttiva e inefficiente, consentendo invece alle Amministrazioni virtuose di fare<br \/>\ninvestimenti utili e di attuare politiche che imprimano una spinta positiva all\u2019economia, con un<br \/>\nbeneficio per tutto il Pil nazionale, non solo delle Regioni interessate.<br \/>\nD\u2019altro canto, sempre nell\u2019ottica di garantire la qualit\u00e0 dei servizi e delle prestazioni offerti ai<br \/>\ncittadini, che a mio parere deve essere il vero obiettivo di chi amministra i territori (da Nord a Sud),<br \/>\nappare necessario che, laddove le risorse non risultino bene utilizzate, laddove la gestione risulti<br \/>\ninefficiente, vi sia una maggiore presenza dello Stato.<br \/>\nE\u2019 solo combattendo la scarsa efficienza che si pu\u00f2 giungere ad offrire parit\u00e0 di condizioni a tutti i<br \/>\ncittadini, non certo impedendo alle realt\u00e0 virtuose di migliorare ancora le loro prestazioni: laddove<br \/>\nsi riveli necessario, occorre che siano attuati seri processi di controllo della spesa.<br \/>\nPorto qualche esempio: non pu\u00f2 lasciare indifferenti la percentuale impressionante di Comuni in<br \/>\ndissesto finanziario presente in alcune realt\u00e0 territoriali: in Sicilia il 26,8% dei Comuni \u00e8 in dissesto<br \/>\nfinanziario (107 Comuni su 339 complessivi), in Campania il 33% (183 Comuni su 555), in<br \/>\nCalabria il 54% dei Comuni (222 su 409).<br \/>\nCos\u00ec come va da s\u00e9 che alla maggiore autonomia delle Regioni interessate dovr\u00e0 accompagnarsi<br \/>\nuna maggiore responsabilit\u00e0 sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia<br \/>\ndei propri cittadini, ed in termini di efficienza ed efficacia dell\u2019azione svolta.<br \/>\nQuesto percorso di rinnovamento dell\u2019assetto istituzionale, ispirato ad una logica di geometria<br \/>\nvariabile che tiene conto delle peculiarit\u00e0 e delle specificit\u00e0 delle diverse realt\u00e0 territoriali e d\u00e0<br \/>\nspazio alle energie positive ed alle spinte propulsive espresse dalle collettivit\u00e0 locali, appare un<br \/>\nnodo istituzionale decisivo al fine di consentire la ripresa di un adeguato livello di sviluppo e di<br \/>\ncompetitivit\u00e0 da parte delle aree che possono fungere da \u201cvolano\u201d economico per l\u2019intero Paese.<br \/>\nAl riguardo richiamo quanto gi\u00e0 alcuni stakeholders \u2013 tra cui Confindustria Veneto \u2013 hanno gi\u00e0<br \/>\nevidenziato: l\u2019autonomia differenziata pu\u00f2 costituire uno strumento di vera innovazione della<br \/>\nmacchina pubblica, un \u201cpercorso strutturato per l\u2019efficientamento di questo Paese\u201d.<br \/>\nIn un contesto economico come quello attuale, appare infatti urgente e necessario introdurre una<br \/>\nlogica meritocratica che &#8211; pur gradualmente e con le garanzie indispensabili per non privare<br \/>\nnessun cittadino, da Nord a Sud, dei servizi essenziali &#8211; induca per\u00f2 una logica di attenzione<br \/>\nalla qualit\u00e0 della spesa e dell\u2019utilizzo delle risorse di tutti, e consenta alle realt\u00e0 territoriali che ne<br \/>\nsono in condizione di porre in essere politiche pubbliche maggiormente orientate alle istanze<br \/>\nprovenienti dal tessuto socio-economico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Venezia, 23 settembre 2019\u00a0 &#8211;\u00a0 Un documento di 83 pagine per esplicitare, in 4 capitoli, la Proposta della Regione del Veneto per l\u2019Autonomia differenziata in attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Lo ha consegnato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, accompagnato dalla Delegazione Trattante della Regione, al ministro per gli Affari Regionali, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,26],"tags":[],"class_list":["post-108100","post","type-post","status-publish","format-standard","category-cronaca","category-prima-pagina"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.4 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Autonomia. A Venezia l&#039;incontro tra il presidente Zaia e il ministro Boccia. Ecco il documento consegnato - Bellunopress - Dolomiti<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Autonomia. A Venezia l&#039;incontro tra il presidente Zaia e il ministro Boccia. Ecco il documento consegnato - Bellunopress - Dolomiti\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Venezia, 23 settembre 2019\u00a0 &#8211;\u00a0 Un documento di 83 pagine per esplicitare, in 4 capitoli, la Proposta della Regione del Veneto per l\u2019Autonomia differenziata in attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Lo ha consegnato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, accompagnato dalla Delegazione Trattante della Regione, al ministro per gli Affari Regionali, [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Bellunopress - Dolomiti\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100008943462799\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-09-23T12:12:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/Luca-Zaia.jpg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"redazione\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@bellunopress\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@bellunopress\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u00c9crit par\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"redazione\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"159 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"redazione\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/79bb06722b37ece1c03d3e94beb30d73\"},\"headline\":\"Autonomia. A Venezia l&#8217;incontro tra il presidente Zaia e il ministro Boccia. Ecco il documento consegnato\",\"datePublished\":\"2019-09-23T12:12:26+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/\"},\"wordCount\":31828,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"http:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/08\\\/Luca-Zaia.jpg\",\"articleSection\":[\"Cronaca\\\/Politica\",\"Prima Pagina\"],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/\",\"name\":\"Autonomia. A Venezia l'incontro tra il presidente Zaia e il ministro Boccia. Ecco il documento consegnato - Bellunopress - Dolomiti\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"http:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/08\\\/Luca-Zaia.jpg\",\"datePublished\":\"2019-09-23T12:12:26+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/#primaryimage\",\"url\":\"http:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/08\\\/Luca-Zaia.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/08\\\/Luca-Zaia.jpg\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/2019\\\/09\\\/23\\\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Autonomia. A Venezia l&#8217;incontro tra il presidente Zaia e il ministro Boccia. Ecco il documento consegnato\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/\",\"name\":\"Bellunopress - Dolomiti\",\"description\":\"e-mail: redazione@bellunopress.it\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/#organization\",\"name\":\"Bellunopress\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2011\\\/05\\\/cropped-logo-bellunopress-.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2011\\\/05\\\/cropped-logo-bellunopress-.jpg\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"Bellunopress\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/profile.php?id=100008943462799\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/bellunopress\",\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/hp\\\/?dnr=JBzUWaJfMUw8vbXJJ2tVW5-I3jZKvC4wsoxE&amp;amp;amp;amp;amp;amp;trk=nav_responsive_tab_home\",\"https:\\\/\\\/www.youtube.com\\\/channel\\\/UCxL0wu1uN0_3_7hGG0306cw\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/79bb06722b37ece1c03d3e94beb30d73\",\"name\":\"redazione\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/37d968a2e67a6fd04c169c4bdef102d0bc5d31b2546345219e348575eb80e9a0?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/37d968a2e67a6fd04c169c4bdef102d0bc5d31b2546345219e348575eb80e9a0?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/37d968a2e67a6fd04c169c4bdef102d0bc5d31b2546345219e348575eb80e9a0?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"redazione\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/www.bellunopress.it\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/bellunopress\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/www.bellunopress.it\\\/fr\\\/author\\\/redazione\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Autonomia. A Venezia l'incontro tra il presidente Zaia e il ministro Boccia. Ecco il documento consegnato - Bellunopress - Dolomiti","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/","og_locale":"fr_FR","og_type":"article","og_title":"Autonomia. A Venezia l'incontro tra il presidente Zaia e il ministro Boccia. Ecco il documento consegnato - Bellunopress - Dolomiti","og_description":"Venezia, 23 settembre 2019\u00a0 &#8211;\u00a0 Un documento di 83 pagine per esplicitare, in 4 capitoli, la Proposta della Regione del Veneto per l\u2019Autonomia differenziata in attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Lo ha consegnato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, accompagnato dalla Delegazione Trattante della Regione, al ministro per gli Affari Regionali, [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/","og_site_name":"Bellunopress - Dolomiti","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100008943462799","article_published_time":"2019-09-23T12:12:26+00:00","og_image":[{"url":"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/Luca-Zaia.jpg","type":"","width":"","height":""}],"author":"redazione","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@bellunopress","twitter_site":"@bellunopress","twitter_misc":{"\u00c9crit par":"redazione","Dur\u00e9e de lecture estim\u00e9e":"159 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/"},"author":{"name":"redazione","@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/#\/schema\/person\/79bb06722b37ece1c03d3e94beb30d73"},"headline":"Autonomia. A Venezia l&#8217;incontro tra il presidente Zaia e il ministro Boccia. Ecco il documento consegnato","datePublished":"2019-09-23T12:12:26+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/"},"wordCount":31828,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/Luca-Zaia.jpg","articleSection":["Cronaca\/Politica","Prima Pagina"],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/","url":"https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/","name":"Autonomia. A Venezia l'incontro tra il presidente Zaia e il ministro Boccia. Ecco il documento consegnato - Bellunopress - Dolomiti","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/Luca-Zaia.jpg","datePublished":"2019-09-23T12:12:26+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/#breadcrumb"},"inLanguage":"fr-FR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/#primaryimage","url":"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/Luca-Zaia.jpg","contentUrl":"http:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/Luca-Zaia.jpg"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/2019\/09\/23\/autonomia-a-venezia-lincontro-tra-il-presidente-zaia-e-il-ministro-boccia-ecco-il-documento-consegnato\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.bellunopress.it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Autonomia. A Venezia l&#8217;incontro tra il presidente Zaia e il ministro Boccia. Ecco il documento consegnato"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/#website","url":"https:\/\/www.bellunopress.it\/","name":"Bellunopress - Dolomiti","description":"e-mail: redazione@bellunopress.it","publisher":{"@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.bellunopress.it\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/#organization","name":"Bellunopress","url":"https:\/\/www.bellunopress.it\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2011\/05\/cropped-logo-bellunopress-.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.bellunopress.it\/wp-content\/uploads\/2011\/05\/cropped-logo-bellunopress-.jpg","width":512,"height":512,"caption":"Bellunopress"},"image":{"@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100008943462799","https:\/\/x.com\/bellunopress","https:\/\/www.linkedin.com\/hp\/?dnr=JBzUWaJfMUw8vbXJJ2tVW5-I3jZKvC4wsoxE&amp;amp;amp;amp;amp;amp;trk=nav_responsive_tab_home","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCxL0wu1uN0_3_7hGG0306cw"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.bellunopress.it\/#\/schema\/person\/79bb06722b37ece1c03d3e94beb30d73","name":"r\u00e9daction","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/37d968a2e67a6fd04c169c4bdef102d0bc5d31b2546345219e348575eb80e9a0?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/37d968a2e67a6fd04c169c4bdef102d0bc5d31b2546345219e348575eb80e9a0?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/37d968a2e67a6fd04c169c4bdef102d0bc5d31b2546345219e348575eb80e9a0?s=96&d=mm&r=g","caption":"redazione"},"sameAs":["http:\/\/www.bellunopress.it","https:\/\/x.com\/bellunopress"],"url":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/author\/redazione\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=108100"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108100\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":108101,"href":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/108100\/revisions\/108101"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=108100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=108100"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.bellunopress.it\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=108100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}