AccueilPremière pageTSO, la svolta della Consulta: obbligatoria l'assistenza legale per la convalida e...

TSO, la svolta della Consulta: obbligatoria l’assistenza legale per la convalida e la proroga

La nuova procedura del trattamento sanitario obbligatorio

Il TSO è un atto medico.
Le necessarie valutazioni cliniche competono, in via esclusiva, al personale sanitario; l’intervento, nella procedura, ad opera del Giudice tutelare, garantisce ogni doverosa tutela dell’esecuzione di detto trattamento.
A mezzo della sentenza n. 76/2025, la Corte costituzionale, ha evidenziato il ruolo attivo e propositivo che deve assumere il Giudice tutelare nello svolgimento della procedura di TSO, a garanzia dei diritti della persona, umanamente intesa; ivi, era stato sancito l’obbligo di notifica del provvedimento all’interessato e il suo diritto ad essere ascoltato direttamente dal Giudice Tutelare, peraltro, lasciando al c.d. paziente la decisione di nominare o meno un difensore.

In attualità, a mezzo della sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale, per la tutela della garanzia del c.d. “giusto processo”, ha previsto l’assistenza obbligatoria del difensore, di fiducia o di ufficio, durante il procedimento di convalida e nell’eventuale proroga del TSO.
In mancanza della designazione di un difensore di fiducia, la designazione da parte del Giudice Tutelare di un difensore d’ufficio attingendo dagli elenchi dei difensori abilitati (ex art. 29 norme di attuazione c.p.p.).
E’ previsto: 1) l’obbligo del difensore di partecipare all’audizione della persona interessata che il Giudice Tutelare conduce prima di decidere sulla convalida; 2) l’obbligo di notificare al difensore il decreto motivato di convalida (o non convalida) del provvedimento di convalida e di eventuale proroga del TSO.

La persona sottoposta a TSO ha diritto di essere informata degli atti della procedura e di essere ascoltata dal giudice tutelare; ha diritto di partecipare, nella misura in cui le circostanze glielo consentano, alle decisioni che la riguardano, direttamente, e, comunque, con l’assistenza tecnica di un difensore.

Il Giudice tutelare svolge una funzione di controllo sulla regolarità della procedura e sull’esistenza dei presupposti di fatto del provvedimento, sempre a tutela della libertà personale ai sensi degli artt. 13, 24 e 111 Cost..

Circa le modalità dell’audizione, della persona, c.d. paziente, si prevede che: «l’audizione da parte del giudice tutelare deve avvenire presso il luogo in cui la persona si trova, normalmente presso un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura» allo scopo di garantire il rispetto del precetto dell’art. 13, 4° comma Cost..

Peraltro, la prassi, quasi costante, attraverso le linee-guida emanate da quasi la totalità dei Tribunali italiani, ha stabilito, un’audizione da remoto, tramite la piattaforma Teams, o altro applicativo per videochiamata; modalità detta che non sempre garantisce un effettivo controllo sostanziale sulla legalità della procedura e sul rispetto dei diritti fondamentali del destinatario del provvedimento.

La Consulta invita, ancora oggi, il legislatore ad avviare una vera e propria riforma organica del procedimento del TSO, con la possibilità di prevedere: a) l’introduzione della figura del curatore speciale; b) la partecipazione dell’amministratore di sostegno; c) l’assistenza di mediatori capaci di favorire percorsi di assistenza consensuale e di prevenire le situazioni di crisi acuta; d) il rafforzamento strutturale dei servizi di salute mentale e socioassistenziali sul territorio per la massima garanzia possibile della legittimità del trattamento di limitazione della libertà personale.
La pronuncia incide profondamente sull’operatività dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), della Magistratura, e dell’Avvocatura.
In particolare, viene previsto che l’avvocato iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio in ambito penale, che risulterà di turno nel servizio di reperibilità, potrà essere nominato difensore d’ufficio del soggetto destinatario del provvedimento di TSO, con l’obbligo di prestare il patrocinio in base a quanto previsto dall’art. 97, comma 5, c.p.p..
Tante sono le criticità operative che discendono da questa decisione, sia per gli oneri comunicativi nei confronti del destinatario del provvedimento, sia per le esigenze di preparazione specifica che l’immediata attuazione della pronuncia comporta per i difensori d’ufficio, chiamati a intervenire in un ambito procedimentale, generalmente non compreso nella formazione ordinaria per la difesa penale.
Si auspica una fattiva collaborazione tra Avvocato e Medico Legale, al fine di: 1) valutare la proporzionalità della misura; 2) analizzare la documentazione sanitaria; 3) garantire un’interlocuzione paritaria tra gli operatori.
A tutela della persona sottoposta a TSO, occorre stipulare protocolli d’intesa tra Ordini degli Avvocati, Tribunali e Aziende Sanitarie per garantire elenchi di professionisti competenti che diano la disponibilità ad essere reperibili H24.
Anche il Tribunale di Belluno si sta adoperando in tal senso con l’implementazione di protocolli già esistenti.

L’applicabilità di quanto disposto dalla Consulta sarà operativa sin dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.

Avv. Anna Polifroni