Ecco perché non vuole agenti di polizia obiettori di coscienza all’uccisione di animali
La Provincia di Belluno giustifica l’utilizzo delle armi nei confronti degli animali feriti o incidentati anche richiamando un “Protocollo operativo per il soccorso di ungulati selvatici in difficoltà”, presentato come uno strumento per la tutela del benessere animale. Questo protocollo esiste realmente ed è stato approvato dalla stessa Provincia con decreto del
Presidente n. 158 del 20 ottobre 2021. Tuttavia, analizzandone il contenuto, emergono aspetti allarmanti sotto il profilo scientifico, veterinario, giuridico ed etico.
L’allegato A del protocollo prevede infatti che siano gli agenti della polizia provinciale o addirittura volontari individuati dall’amministrazione a decidere direttamente sul luogo del ritrovamento se un animale selvatico ferito debba essere
soccorso oppure ucciso. Tale decisione non viene assunta a seguito di una visita veterinaria, ma sulla base della compilazione di una semplice lista di controllo predisposta e approvata dalla Provincia stessa. In questo modo, una check-list sostituisce attività che richiederebbero una valutazione clinica specialistica, comprendente diagnosi e prognosi riservate alla professione medico-veterinaria, nonché esami e accertamenti strumentali.
In base alle caselle selezionate nella scheda, l’animale può essere lasciato sul posto senza alcuna cura nell’attesa di una possibile ripresa spontanea oppure può essere abbattuto utilizzando la pistola di servizio, il fucile o la pistola a proiettile captivo, comunemente impiegata nei macelli. Quest’ultimo strumento, se non accompagnato da un rapido dissanguamento per sgozzamento, può provocare il risveglio dell’animale con traumi gravissimi e sofferenze atroci, conducendo a una morte lenta.
Il protocollo stabilisce inoltre che gli animali abbattuti vengano assegnati alle riserve di caccia, cioè ai cacciatori. Questo fatto è gravissimo, perché trasforma un presunto soccorso in un’occasione per appropriarsi della carne di animali selvatici, che
sono patrimonio dell’intera collettività. Le specie interessate dal protocollo sono infatti ungulati di interesse venatorio: camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale.
Nonostante nel 2025 sia stato inaugurato il centro di recupero animali “Villa Zuppani”, ripristinando un servizio inattivo da quasi vent’anni, per stessa ammissione della Provincia nel suo comunicato stampa, il protocollo continua a essere applicato.
Viene quindi da chiedersi quale sia stato il destino degli animali feriti o in difficoltà durante tutti quegli anni e, soprattutto, perché il protocollo continui a essere applicato anche oggi nonostante l’esistenza di un centro specializzato che dovrebbe rappresentare il naturale punto di riferimento per il soccorso degli animali selvatici.
Anche il ruolo dell’azienda sanitaria veterinaria merita attenzione. L’ASL non si è infatti opposta all’impostazione generale del protocollo, limitandosi a richiedere alcune modifiche terminologiche. In particolare ha chiesto di eliminare dalla check-list il termine “prognosi”, riconoscendo che la prognosi costituisce un atto medico che non può essere formulato da personale non veterinario. Infatti, nella procedura provinciale, a intervenire sugli animali investiti o feriti sono agenti di polizia provinciale e volontari e non medici veterinari. L’ASL ha poi chiesto di sostituire l’espressione “abbattimento di emergenza” con la formula “impossibilità di liberazione immediata”, lasciando aperta la possibilità del trasferimento dell’animale presso un centro di recupero o una struttura veterinaria attrezzata: ciò che dovrebbe costituire la soluzione ordinaria viene trattato come
un’eventualità residuale.
Preoccupanti risultano anche le posizioni di ISPRA e della Prefettura. ISPRA ha ritenuto la procedura compatibile sotto il profilo conservazionistico, evidenziando che gli animali abbattuti verrebbero sottratti ai successivi piani di abbattimento. L’Istituto ha inoltre ritenuto corretta la procedura in quanto fondata sulla compilazione della checklist predisposta dalla Provincia, nonostante il fatto che tale strumento non risulta elaborato da un’équipe medico-veterinaria e non sostituisce in alcun modo una valutazione clinica specialistica.
Ancor più inquietante appare la posizione espressa dal Prefetto, rappresentante del Governo sul territorio e autorità statale: il problema viene ricondotto alla necessità di evitare che Forze dell’ordine e Vigili del fuoco rimangano impegnati nella
vigilanza degli animali in attesa dei soccorsi. In questa prospettiva è stata avallata la possibilità che la Provincia componga un elenco di volontari che intervengono utilizzando la pistola a proiettile captivo. Tali soggetti, pur non essendo veterinari e
pur non appartenendo ai corpi di polizia, vengono di fatto chiamati a decidere sulla sorte di animali feriti sulla base di proprie valutazioni non mediche. Analoga facoltà viene attribuita agli agenti di polizia provinciale.
Tutto questo appare incompatibile con i principi dell’ordinamento statale, costituzionale ed europeo in materia di tutela degli animali. Si assiste infatti all’affermazione di una prassi amministrativa locale che attribuisce a personale non sanitario il potere di compiere valutazioni che incidono direttamente sulla vita o sulla morte di esseri senzienti appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato. Nella sua applicazione, il protocollo pone questioni rilevanti sotto il profilo penalistico, potendo configurare ipotesi di reato per uccisione di animali ed esercizio abusivo di attività riservate a professionisti sanitari.
L’abbattimento di un animale incidentato, ferito o in stato di difficoltà, effettuato sulla base di valutazioni autonome da parte di soggetti privi di qualifica veterinaria, non risulta infatti supportato da una visita clinica, da una diagnosi e da una certificazione sanitaria che attesti l’effettiva necessità di praticare l’eutanasia (atto medico esclusivo del veterinario, come stabilito dal Codice Deontologico della FNOVI). Né appare sufficiente, per escludere ogni responsabilità, la circostanza che l’abbattimento venga eseguito da un dipendente pubblico in esecuzione di disposizioni interne, poiché tali disposizioni risultano incompatibili con norme di rango superiore. Allo stesso modo non può invocarsi l’adempimento del dovere o l’ignoranza della legge da parte di soggetti che operano professionalmente in un settore strettamente collegato alla normativa di riferimento e che, proprio per il ruolo ricoperto, sono tenuti a conoscere le regole che disciplinano la materia.
Non ricorre inoltre, nella generalità dei casi, una situazione di pericolo attuale, concreto e inevitabile tale da giustificare l’immediata soppressione dell’animale: la presenza di un animale ferito o immobilizzato sulla strada richiede gestione della circolazione e impone il soccorso veterinario, il trasporto e il ricovero in strutture specializzate. Questo è
l’orientamento espresso dalle massime della Cassazione sul tema.
Assicurare gli animali feriti o in difficoltà ai soccorsi qualificati è l’unica possibilità coerente con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 217 del 2012, secondo il quale un animale che presenti gravi traumi, incapacità di movimento, convulsioni, ferite aperte, prolassi o altre condizioni analoghe si trova in stato di necessità e deve essere
soccorso con la massima urgenza.
Per queste ragioni il protocollo della Provincia di Belluno appare come un sistema nel quale il soccorso veterinario viene sostituito da procedure amministrative fondate sull’abbattimento e sulla discrezionalità di personale non sanitario. Si
determina così una sorta di ordinamento parallelo nel quale prassi e consuetudini locali finiscono per prevalere sulle regole generali poste a tutela degli animali dalla legislazione statale. Ancora più grave è il fatto che tale assetto abbia ricevuto l’avallo o il mancato contrasto proprio da parte di enti pubblici che dovrebbero garantire il rispetto dell’ordinamento.
L’esistenza del protocollo viene infine utilizzata come argomento per escludere e discriminare gli agenti di polizia provinciale che si rifiutano di uccidere gli animali e che invece applicano le norme statali che impongono il soccorso e la protezione
della fauna selvatica.
Il fatto che la Legge quadro per la protezione della fauna selvatica assegni anche alle Regioni compiti e responsabilità nell’ambito dell’attività di soccorso della fauna selvatica in difficoltà, non significa che la Regione (o la “provincia autonoma” di Belluno – autonoma non in senso costituzionale -) possa decidere autonomamente di non soccorrere gli animali o di soccorrerne solo alcuni.
Il Parlamento italiano, quando ha legiferato, ha scritto “soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà” e questa è l’unica possibilità valida.
Michele Favaron



