Il Gruppo Pro Ulss n. 2 (su Facebook “Giù le mani dalla sanità No alla soppressione dell’ULSS 2” https://www.facebook.com/salvalasalute/?fref=ts) prosegue la sua azione di difesa dell’ospedale di Feltre. E scrive ai consiglieri regionali veneti proponendo una bozza di modifica del testo del progetto di legge n.23 che prevede il riordino della sanità veneta, con conseguente istituzione delle Ulss provinciali e l’eliminazione di molte di esse compresa la n.2 di Feltre.

“Tale riforma – si legge nella lettera – è già stata anticipata dal commissariamento delle predette ULSS, con un atto amministrativo, che, nel caso della ULSS 2 e del suo territorio, si ritiene sia stato adottato senza i necessari presupposti giuridici.
Per tale ragione un gruppo di cittadini ha proposto ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento dell’atto di commissariamento.
Di fatto – prosegue la lettera – riteniamo inaccettabile che la Montagna veneta sia trattata alla stregua della Pianura e che la riforma sanitaria non tenga conto delle specificità delle nostre zone quali l’estensione del territorio, la scarsità di infrastrutture e
trasporti e la bassa densità demografica, ma non solo.
Siamo convinti che un impoverimento del servizio socio-sanitario erogato possa determinare un accelerazione del processo di spopolamento che la nostra Provincia subisce ormai da anni, soprattutto da parte dei giovani.
Riteniamo, altresì, che il taglio dei costi amministrativi non sia il vero motivo della riforma e che la riforma celi, in realtà, un importante taglio dei servizi socio-sanitari erogati dai nostri Ospedali.
Del resto questo è già successo con le altre due ULSS soppresse in Agordino e Cadore: oggi a distanza di anni, sono spariti primariati e unità complesse e le amministrazioni ed i cittadini sono costretti a battaglie quotidiane per il mantenimento dei (pochi) servizi oramai rimasti.
Non comprendiamo inoltre come sia possibile che dai tagli si salveranno la ULSS di Bassano del Grappa, che racchiude in sé zone montane, così come la ULSS del Veneto Orientale, in quanto territorio di confine.
Perché allora la ULSS 2 di Feltre, che serve un territorio 100% montano ed ha una valenza extra-provinciale ed extra-regionale (coprendo di fatto territori appartenenti a 4 Province e 2 Regioni) sarà sacrificata?
Inoltre, gli ideatori della riforma non hanno tenuto conto che la nostra ULSS è un’eccellenza per la qualità dei servizi socio-sanitari erogati e che ha anche i bilanci in ordine, come del resto non si tiene conto che maggiori economie di scala (in particolare nel settore pubblico) non sono sempre la miglior soluzione per un miglioramento dei servizi e soprattutto per un risparmio di spesa.
Ti chiediamo – conclude il Gruppo Pro Ulss n.2 rivolgendosi ai consiglieri regionali del Veneto – pertanto, al momento del voto, di appoggiare l’emendamento che è stato presentato per preservare l’autonomia della sanità in Montagna, a cui hanno aderito moltissime associazioni del territorio”
Ecco il testo dell’emendamento
Titolo III Art. 12 Al comma 1, dopo le parole “a far data dal 1 gennaio 2017 le ULSS” eliminare le parole “n. 2 Feltre” Al comma 2,: – lettera a): togliere le parole “e incorpora la soppressa ULSS n. 2 Feltre”. – dopo il comma 2, lettera a), inserire la seguente “lettera b): “la ULSS n. 2 Feltre modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS 2 “Prealpi” mantenendo la propria sede legale in Feltre”; – conseguentemente i successivi alinea vengono rinumerati come segue: c) “la ULSS n. 3 Bassano modifica la propria denominazione in “Azienda Ulss 3 Pedemontana” mantenendo la propria sede legale a Bassano del Grappa e incorpora la soppressa Ulss n. 4 Alto Vicentino” d) “la Ulss n. 6 Vicenza modifica la propria denominazione in “Azienda Ulss 4 Berica” mantenendo la propria sede legale a Vicenza e incorpora la soppressa Ulss 5 Ovest Vicentino”; e) “la Ulss n. 9 Treviso modifica la propria denominazione in “Azienda Ulss 5 Marca trevigiana” mantenendo la propria sede legale a Treviso e incorpora le soppresse Ulss n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo”; f) “la Ulss n. 10 Veneto Orientale modifica la propria denominazione in “Azienda Ulss 6 Veneto Orientale” con sede legale in San Donà di Piave”; g) “la Ulss n.12 modifica la propria denominazione in “Azienda Ulss 7 Serenissima”, mantenendo la propria sede legale in Venezia e incorpora le soppresse Ulss n.13 Mirano e Ulss n.14 Chioggia”, h) “la Ulss n. 16 Padova modifica la propria denominazione in “Azienda Ulss 8 Euganea” mantenendo la propria sede legale a Padova e incorpora le soppresse Ulss n.15 Alta Padovana e n.17 Este”, i) “la Ulss n. 18 Rovigo modifica la propria denominazione in “Azienda Ulss 9 Polesana” mantenendo la propria sede legale in Rovigo e incorpora la soppressa Ulss n.19 Adria”, l) “la Ulss n. 20 Verona modifica la propria denominazione in “Azienda Ulss 10 Scaligera” mantenendo la propria sede legale in Verona e incorpora le soppresse Ulss n.21 Legnago e n.22 Bussolengo”. Modificare di conseguenza l’allegato A), di cui all’art. 12, comma 3. Dopo l’art. 12 inserire il seguente art. 12 bis: “Art. 12 bis. Disposizioni particolari per le ULSS e i Comuni della “Montagna veneta” 1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono essere incorporati nelle Aziende ULSS n. 1 “Dolomiti”, n. 2 “Prealpi” e n. 3 “Pedemontana” i Comuni facenti parte dell’area montana e parzialmente montana che non rientrino nel territorio di alcuna di tali Aziende. 2. L’area montana e parzialmente montana viene individuata secondo il disposto della lett. a) dell’art. 7 della legge regionale 27 aprile 2012 n. 18 e dal relativo allegato A. 3. L’incorporazione del Comune interessato opera previa deliberazione favorevole del Consiglio comunale e sul presupposto che venga assicurata la continuità territoriale dell’Azienda interessata. 4. Fra le Aziende ULSS n. 1, n. 2 e n. 3 è istituito un Coordinamento permanente, formato dai Direttori Generali delle Aziende stesse nonché dai Direttori di Distretto di cui al comma successivo, con finalità di ottimizzare e coordinare l’attuazione della programmazione sanitaria e socio-sanitaria nei territori montani. Il Coordinamento esprime un parere obbligatorio su tutti gli atti aziendali delle singole Ulss aventi rilevanza programmatoria. Il punteggio attribuito in sede di valutazione dei Direttori Generali terrà conto, in misura non inferiore al 30%, delle azioni programmate e delle iniziative attuate congiuntamente dalle tre Aziende ULSS della Montagna Veneta. 5. Ferma la permanenza dei Distretti Socio Sanitari esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, interamente ubicati in area montana e parzialmente montana, i Comuni totalmente montani di cui all’allegato A della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 e i Comuni con essi confinanti possono costituirsi in autonomi Distretti Socio Sanitari secondo i criteri e le procedure stabilite con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro il termine di cui alla lett. a) del quarto comma dell’art. 15.


