Il movimento Terra Bellunese sottolinea che, pur apprezzando lo sforzo delle amministrazioni dei comuni di Limana Trichiana Mel e Lentiai per approvare in modo congiunto l’importante regolamento sull’uso dei fitofarmaci, non può condividerne alcuni contenuti, in particolare le deroghe che di fatto invalidano il resto del regolamento.
A marzo, infatti, Terra Bellunese ha inviato le osservazioni alle amministrazioni, che in buona sostanza sono state respinte. Il Movimento si rende ancora una volta disponibile alla cooperazione per assicurare la tutela dei cittadini in quanto primi portatori di interesse, infatti la competenza attribuita dalla legge a sindaci e consigli comunali è quella della tutela della salute pubblica e dell’ambiente; l’interesse economico va contemperato con queste esigenze essenziali, e mai anteposto.
Altro elemento di criticità è il processo partecipativo, che non si è mai svolto poiché i contributi al regolamento sono stati spontaneamente inviati da cittadini e associazioni appena appreso dell’iniziativa dei Comuni, spesso senza poter disporre dei contenuti. Si auspica quindi per il prosieguo del procedimento più trasparenza con i cittadini e non solo con le associazioni di categoria.
OSSERVAZIONI (con rif. al testo “2014 REG FITOFARMACI – SINISTRA PIAVE – BL -bozza 12 pulita.doc”)
Premesse metodologiche:
a. La presenza sul territorio della sinistra Piave di coltivazioni di tipo intensivo comporta che siano già in uso
prodotti fitosanitari sugli impianti esistenti . Ne deriva che il primo obiettivo del regolamento sia di
intervenire proprio in tali situazioni, riducendo i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente.
L’articolo 9 del testo proposto invece evita di intervenire in tali situazioni, annullando buona parte dei
propositi e della efficacia dello strumento.
b. Sarebbe auspicabile un coordinamento più ampio dei soli comuni della Sinistra Piave , quanto meno
riferito alla Val Belluna, perché la vallata – come esposto nelle premesse al regolamento – ha una
biodiversità da tutelare nel suo complesso.
c. E’ in atto da parte delle case farmaceutiche una declassificazione dei prodotti fitosanitari, per cui è
necessario essere più restrittivi nella esclusione dei prodotti con frasi di rischio relative ad effetti cronici
sull’uomo.
d. Non si condivide e si sconsiglia vivamente l’introduzione di deroghe alle norme definite dal regolamento.
Tale strumento espone gli amministratori a valutazioni tecniche, molto delicate e rischiose, mettendo sulla
bilancia interessi economici da un lato, salute e tutela ambientale dall’altro. Crediamo che il regolamento
debba servire a mettere in chiaro le regole per tutti e non a rinviarle ad una discussione caso per caso.
e. In merito alla scelta di disciplinare i trattamenti in funzione delle distanze da determinate aree di tutela,
in generale non si condivide il metodo, che si ritiene inadatto a un territorio abitato e praticato in maniera
diffusa, e in cui sono quasi ovunque riscontrabili elevati valori ecologici e paesaggistici.
Nel merito:
art. 4 “Competenze ed obblighi nella difesa fitosanitaria”
co. 3 lett. a) La estirpazione delle colture arboree, cessata la coltivazione, è una misura destinata ad
intervenire su coltivazioni intensive, e non tiene conto della realtà bellunese, caratterizzata dalla presenza
di coltivazioni “storiche” (anche oggetto di ricerche sul recupero delle varietà antiche come nel caso dei
meleti).
Art.6 “Prescrizioni minime per trattamenti”
co. 1: il comma dispone che “in ragione della antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità
ambientale dell’intero territorio di riferimento, è obbligatorio l’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso
rischio”. Non vi è in letteratura né tra le definizioni all’art. 3 del regolamento una definizione di “prodotti a
basso rischio”. Il nodo della antropizzazione diffusa, come detto in premessa, è centrale, ma questa
disposizione anziché affrontarlo efficacemente rimane vuota di contenuto, annunciando un provvedimento
che di fatto non viene preso.
co. 3: Non sono stati considerati tanti prodotti a rischio classificati Nocivi di cui anche il PAN limita l’uso.
co. 4: non si condivide l’introduzione della deroga, come sopra detto, e nel merito si evidenzia che il clima
della Val Belluna – particolarmente piovoso rispetto ad altre realtà – potrebbe essere motivo di un numero
elevato di deroghe, invalidando di fatto la norma generale, che è il “cuore” del regolamento. Si propone ad ogni modo
di introdurre un incipit della norma come segue: “Fermo restando il rispetto delle distanze
minime di cui ai successivi commi e all’art. 7…”
co. 5: non si condivide la possibilità di utilizzo della irrorazione aerea, neppure in deroga, dato che è
ampiamente riconosciuto l’effetto di deriva. Inoltre il procedimento previsto è di competenza dello
Stato/Regione, pertanto il nulla osta dell’Unità Periferica non trova collocazione.
co. 7: anche questa deroga è difficilmente gestibile e non verificabile, in quanto il motivo della deroga
“dimostrare non potere utilizzare mezzi alternativi” è del tutto indeterminato. Il contenuto della
disposizione inoltre non è adeguato al Piano di Azione Nazionale (PAN Decreto Interministeriale 22 gennaio
2014) punto A.5.6.1.
Art.9 “Fase transitoria: preesistenze”
Diversamente dal titolo la norma non ha carattere transitorio.
Infatti l’articolato non prescrive alcun obbligo verso le aziende preesistenti di adeguarsi al regolamento
entro un dato periodo di tempo, ma solo nel caso di rinnovo degli impianti (parziale/totale?). Considerato
soprattutto che nei comuni della sinistra Piave gli insediamenti intensivi sono già presenti, occorre definire
un orizzonte temporale a tutela dei residenti. Se un anno sembra poco (proposta di Terra bellunese)
possono essere 2 o 3, prevedendo opportune forme di accompagnamento da parte delle amministrazioni
nei confronti delle aziende insediate. In ogni caso e’ necessario inserire una frase in apertura del tipo:
“fermo il rispetto dell’art. 6 commi 1, 2 e 3” (ovvero quelli che limitano l’uso di determinati prodotti).
Art.10 “Comunicazioni”
co. 3: il disposto del comma rende evidente quanto l’utilizzo dei PF possa essere dannoso e limitativo della
libertà personale.
Art 12 “Controllo e sanzioni”
co.1: si richiama quanto previsto dalla nostra proposta di regolamento all’art. 9 commi 1 e 2.
