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La Commissione affari costituzionali approva l’emendamento sulla specificità della provincia di Belluno

Roger De Menech, deputato Pd
Roger De Menech, deputato Pd

La Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato, oggi pomeriggio 27 novembre, il riconoscimento della specificità delle province interamente montane e confinanti con Paesi Esteri, tra le quali quella di Belluno, nell’ambito del provvedimento “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei Comuni”.

Al riconoscimento di tali territori si è giunti in virtu’ di una iniziativa emendativa dei deputati: Roger De Menech (primo firmatario e deputato bellunese Pd), Borghi Nicoletti (Pd), Dellai (Scelta Civica), Schullian, Plangger e Alfreider (SVP) ripresa successivamente con proprio emendamento dal relatore del provvedimento, Gianclaudio Bressa (Pd) sulla quale il ministro delle autonomie Graziano Delrio ha dato parere favorevole.

In forza di tale provvedimento, le regioni attribuiscono a tali province “forme particolari di autonomia nelle materie di cui all’art.117, commi terzo e quarto della Costituzione”, mentre lo Stato assegna ad esse la “cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alla specificità del territorio medesimo” e “la cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti”.

Il provvedimento ora passa all’esame dell’Aula, che inizierà lunedì prossimo.

“Stiamo dando corpo ad un risultato storico, un primo passo concreto – commenta l’on.De Menech Roger – è l’approvazione in data odierna da parte della commissione affari costituzionali della specificità della provincia di Belluno, un passo essenziale e fondamentale che vede , per la prima volta riconosciuta a livello nazionale la specificità del nostro territorio”.

“In particolare – conclude il Deputato Bellunese – sottolineo che in forza di tale provvedimento la futura provincia potrà da un lato riorganizzare la gestione amministrativa di competenze oggi sparpagliate in consorzi ed enti vari e dall’altro assicurare la soggettività del nostro territorio nelle relazioni con i vicini di Trento e Bolzano e con l’Austria, senza dover in questo modo sottostare alle decisioni della lontana Venezia.

Se si pensa all’importanza dell’economia transfrontaliera per i nostri territori, e il decollo della strategia macro regionale alpina si comprende come sia fondamentale essere presente con una nostra rappresentanza ai tavoli decisivi, senza dover dipendere da soggetti istituzionali esterni con sedi a Venezia o addirittura Roma.

Siamo ad un passaggio storico, che ora speriamo di suggellare nei prossimi giorni con il voto dell’Aula. Ripeto è un momento molto importante, che deve vedere da ora in poi un territorio come il nostro unito nell’impegno al fine di rivendicare una maggior attenzione da parte della regione Veneto e dello Stato Centrale”.

 

Ecco il testo dell’emendamento approvato dai relatori

A. C. 1542

EMENDAMENTO 1.126 DEI RELATORI

Articolo 1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente periodo:

Alle Provincie con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute forme particolari di specificità di cui agli articoli 11,12,15.”

Conseguentemente, all’articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo:

Le regioni riconoscono alle Provincie di cui all’articolo 1, comma 3, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione”

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Gli Statuti delle Provincie di cui all’articolo 1 comma 3, secondo periodo, possono prevedere d’intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.”

Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Le Provincie di cui al articolo 1, comma 3 secondo periodo, esercitano altresì le seguenti funzioni fondamentali:

a) Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;

b) Cura delle relazioni istituzionali con Provincie, Regioni, Provincie Autonome, Regioni a statuto speciale, ed enti territoriale di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;

 

Testo dell’emendamento De Menech

A. C. 1542

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3 bis. Alle Provincie con territorio interamente montano, confinanti con Paesi stranieri e con regioni o provincie autonome, sono riconosciute forme particolari di specificità di cui agli articoli 11,12,15.”

Conseguentemente, all’articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2 bis. Le regioni riconoscono alle Provincie di cui all’articolo 1, comma 3bis, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117 della costituzione.”

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4 bis. Gli Statuti delle Provincie di cui al articolo 1, comma 3 bis, possono prevedere un sistema elettorale alternativo per l’elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale.

Conseguentemente, all’articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6 bis. Gli Statuti delle Provincie di cui all’articolo 1 comma 3 bis, possono prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.”

Conseguentemente, all’articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1 bis. Le Provincie di cui al articolo 1, comma 3bis, esercitano altresì le seguenti funzioni fondamentali:

a) Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;

b) Cura delle relazioni istituzionali con Provincie, Regioni, Provincie Autonome, Regioni a statuto speciale, ed enti territoriale di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;

c) Le funzioni ad esse delegate dalle Regioni in base all’art. 12 comma 2bis, in particolare sulle seguenti materie:

1. Governo del territorio;

2. Produzione dell’energia, con particolare riguardo alla gestione delle relative concessioni;

3. Protezione civile;

4, Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

5. Turismo;

6. politiche del lavoro e formazione professionale;

7. Cave e miniere, acque minerali e termali;

8. difesa del suolo e difesa del demanio idrico;

9. agricoltura, foreste e sviluppo rurale;

10. trasporto pubblico locale su gomma;

11. impianti a fune e piste da sci;

12. tutela delle minoranze linguistiche;

13. servizi alla persona nei limiti delle competenze programmatorie spettanti alle Regioni.”