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Legge elettorale: quando la stabilità precede la democrazia rappresentativa * di Daniele Trabucco

Lo Stabilicum (il testo del disegno di legge elettorale) muove da un’esigenza costituzionalmente legittima, quella della stabilità, ma costruisce attorno ad essa un insieme di meccanismi che impongono una domanda più radicale: fino a quale punto la rappresentanza può essere corretta, selezionata e conformata prima di cessare di essere realmente rappresentanza?

Il premio di 70 deputati e 35 senatori scatta quando la stessa lista o coalizione raggiunge almeno il 42% in entrambe le Camere. La governabilità può certamente giustificare una correzione del principio proporzionale, ma la Corte costituzionale ha chiarito che essa non può tradursi in un sacrificio sproporzionato dell’eguaglianza del voto e della rappresentatività delle assemblee.

Il problema risiede, quindi, nella proporzione tra consenso ricevuto e forza parlamentare attribuita dalla legge, tanto più quando l’effetto premiale in una Camera viene subordinato al risultato conseguito anche nell’altra. La tensione diviene ancora più evidente al Senato della Repubblica. L’art. 57 della Costituzione ne prescrive l’elezione a base regionale, mentre il premio dipende da un risultato politico determinato sul piano nazionale. La successiva distribuzione regionale dei seggi non elimina necessariamente il problema, perché una cosa è distribuire regionalmente il seggio, altra cosa è fondare regionalmente il titolo che ne determina l’attribuzione.

La questione della raccolta delle firme appartiene alla stessa logica e non costituisce affatto un problema separato. La rappresentanza, infatti, può essere deformata non soltanto nel momento in cui i voti vengono trasformati in seggi, ma anche nel momento precedente, quando si stabilisce chi possa essere sottoposto al voto degli elettori. Lo Stabilicum quadruplica l’onere delle sottoscrizioni per le formazioni non presenti in Parlamento, mentre prevede l’esonero per alcune forze già rappresentate. La sentenza n. 48/2021 aveva ritenuto non fondata la questione relativa alle 1.500 firme per collegio, ma aveva valutato quell’onere considerando complessivamente numero dei collegi, dimensione territoriale, tempi della raccolta e condizioni effettive di partecipazione. La questione sulle esenzioni non fu, invece, decisa nel merito. Oggi il quadro è assai diverso, perché l’onere viene moltiplicato proprio per chi non dispone già di una presenza parlamentare. Qui emerge il nodo costituzionale più profondo. Se la raccolta delle firme serve a verificare la seria consistenza di una candidatura, essa svolge una funzione ragionevole. Quando però l’accesso alla competizione diventa molto più gravoso per chi è fuori dal Parlamento rispetto a chi vi è già presente, il requisito rischia di trasformarsi da prova di rappresentatività sociale in ostacolo alla possibilità stessa di diventare rappresentativi.

Gli artt. 3 e 51 vengono, allora, in rilievo insieme agli artt. 48 e 1, perché l’eguaglianza della competizione politica precede logicamente l’eguaglianza del voto. Un voto è pienamente libero non soltanto quando ogni scheda pesa allo stesso modo, ma anche quando l’offerta politica non sia stata previamente compressa da barriere irragionevoli. Anche l’indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio introduce, infine, un elemento di investitura personale all’interno di una forma di governo nella quale l’art. 92 continua ad affidare la nomina del Presidente del Consiglio al Capo dello Stato e il Governo deriva la propria permanenza dal rapporto fiduciario con le Camere. Il diritto naturale classico consente di ricondurre questi problemi a un’unica misura. Nell’orizzonte aristotelico e tomistico la stabilità è un bene dell’ordine politico, ma resta ordinata alla giustizia e al bene comune. Non è, dunque, la rappresentanza a dover essere costruita per produrre una maggioranza stabile. È la stabilità a dover nascere da istituzioni capaci di governare senza falsare la rappresentanza della comunità politica. Quando una legge interviene contemporaneamente su chi può concorrere, su come il voto viene trasformato in seggi e sul rapporto fra maggioranza parlamentare ed Esecutivo, la questione costituzionale non riguarda più un singolo ingranaggio. Riguarda la misura entro la quale la tecnica elettorale può governare la rappresentanza senza cominciare a sostituirsi ad essa.

Daniele Trabucco