Il centenario della svolta: ecco come nasceranno le due città sorelle
Ad agosto 2025 il Senatore Andrea Martella (PD) e l’allora Presidente del Veneto Luca Zaia lanciarono due progetti ambiziosi: “Venezia Città Speciale” il primo e “Venezia Città-Stato” il secondo. Oggi, dopo il rinnovo delle amministrazioni — la Regione a novembre 2025 e il Comune a maggio 2026 —, entrambi i politici occupano posizioni istituzionali strategiche: Martella come probabile Presidente del Consiglio Comunale a Ca’ Farsetti e Zaia insediato nella funzione di Presidente dell’Assemblea Legislativa a Palazzo Ferro Fini, l’organo che avrà il potere di approvare o interferire con il Progetto di legge per la nascita delle due città. Accanto a loro si muovono l’Onorevole Alberto Stefani, Presidente del Veneto e dominus della situazione, e il motore di spinta che sarà (se vorrà) il neo-Sindaco Simone Venturini, vero e proprio asse portante della coalizione di centrodestra vincente nella città dei dogi.

In questo scenario di scala nazionale, Belluno Press pubblica l’indagine-proposta di ingegneria istituzionale ed economica firmata da Enzo De Biasi, che l’autore ha inteso donare al Sindaco Venturini in quanto garante di una città Patrimonio dell’Umanità. Non un’utopia, ma un cronoprogramma chirurgico verso il 2031 per dare piena autonomia a Venezia e Mestre. Di seguito lo studio
- Premessa e Visione Strategica
Il presente documento costituisce la base programmatica e l’architrave geometrico-istituzionale per la riorganizzazione amministrativa del territorio veneziano, da traguardare definitivamente entro la finestra temporale del 2031.
Non si propone una frammentazione, né un distacco unilaterale o una “separazione” nell’accezione storica del termine, bensì un’operazione di ingegneria istituzionale: la ripartizione speculare, paritetica e coordinata dell’attuale territorio comunale in due Città equi ordinate, dotate di pari dignità giuridica e autonomia amministrativa: la Città di Venezia (comprensiva dell’Estuario e delle isole) e la Città di Mestre (la Terraferma georeferenziata), fatto salvo quanto previsto al successivo punto 8 in ordine all’integrità e al divieto di frazionamento delle grandi aziende dei servizi di rete.
L’obiettivo è superare il modello del “Super-Comune unico“, dimostratosi strutturalmente inadeguato a governare le antitetiche complessità della Laguna e della Terraferma, restituendo a ciascuna comunità una macchina municipale dedicata, efficiente e focalizzata sulle proprie specificità economiche, sociali e antropologiche.
- Le Ragioni della Ripartizione Paritetica
La persistenza del Comune unico ha generato, nei decenni, un paralizzante conflitto di competenze e un’oggettiva impossibilità di sintesi amministrativa. Le due realtà presentano esigenze strutturalmente divergenti che richiedono risposte pubbliche dedicate:
- Venezia e l’Estuario: Una reality unica al mondo, caratterizzata da una spiccata specificità acquea, un cronico spopolamento residenziale, un impatto turistico transitorio imponente e costi di manutenzione urbana eccezionali. Venezia necessita di una governance interamente orientata alla salvaguardia fisica, alla residenzialità stabile e alla gestione dei flussi globali del movimento turistico nazionale ed internazionale.
- Mestre e la Terraferma: Un polo urbano e logistico di terraferma con circa 180.000 residenti, inserito nelle dinamiche produttive del Nord-Est. Mestre necessita di politiche tipiche di una grande città contemporanea: sviluppo industriale (Porto Marghera), efficientamento della rete viaria e commerciale, sicurezza urbana, servizi alle famiglie e de-burocratizzazione per le imprese, oggi costantemente frenate dalle priorità della componente insulare.
L’assetto equi ordinato azzera in partenza ogni logica di subalternità: entrambe le Città nascono simultaneamente, ereditando pro-quota il patrimonio comune e dotandosi di pieni poteri di indirizzo politico. Se per i grandi servizi a rete (di cui al punto 8) l’integrità societaria viene preservata per ovvie ragioni di efficienza di scala, per i soggetti di gestione dei servizi culturali, dei siti museali e promozionali cittadini la transizione configurerà una separazione chiara fin dall’inizio, per consentire a ciascun nuovo ente di partire immediatamente con la piena titolarità delle proprie risorse e della propria identità.
- La Transizione Ordinata al 2031
Per garantire la massima stabilità istituzionale e non interferire con il mandato democratico in corso, l’intero percorso viene incardinato entro un cronoprogramma certo e progressivo, il cui punto di arrivo (la start-up delle due nuove macchine comunali e le prime elezioni dirette dei rispettivi Sindaci) è fissato nella finestra temporale compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2031, nel presupposto che l’attuale assetto della finestra elettorale sarà mantenuto dalle norme vigenti.
Questo lasso di tempo permette una transizione fluida, consentendo alle strutture tecniche della Regione, del Comune e delle fondazioni e situazioni partecipate di redigere i piani di riparto patrimoniale, di personale e finanziario con la necessaria accuratezza e nel pieno rispetto della continuità dei servizi ai cittadini.
- Quadro normativo regionale e procedibilità dell’iniziativa “popolare”
4.1. Gli strumenti dell’iniziativa legislativa popolare e istituzionale
La Costituzione repubblicana affida stabilmente alle Regioni il potere in materia di variazioni territoriali. Nel quadro ordinamentale veneto, la Legge Regionale 24 dicembre 1992, n. 25 disciplina l’istituzione di nuovi Comuni, mentre lo Statuto della Regione del Veneto regola i poteri di iniziativa legislativa.
Il combinato disposto di queste fonti consente l’attivazione immediata del percorso, offrendo al legislatore, alle istituzioni locali e all’associazionismo civico strumenti certi per superare le già sperimentate complessità procedurali, nel segno dell’efficacia e del realismo istituzionale:
- Il percorso d’accesso preminente (Articolo 20 dello Statuto): Al fine di avviare l’iter superando le incertezze interpretative sulla quantificazione delle firme su base comunale (oscillanti attorno alle 30.000 sottoscrizioni), lo Statuto della Regione del Veneto offre una via d’accesso utile. L’Articolo 20, comma 1, attribuisce il potere di iniziativa legislativa a soli 7.000 elettori regionali, formalizzando il deposito di un Progetto di Legge (Pdl) di iniziativa popolare direttamente a Palazzo Ferro Fini. Trattandosi di una prerogativa di rango statutario e sovraordinato, tale strumento si applica pienamente a tutte le materie di competenza della Regione — ivi incluse le variazioni territoriali ai sensi dell’Art. 133 Cost. —, superando e assorbendo le tassatività procedurali e i limiti di legittimazione previsti dalle fonti ordinarie di settore (L.R. n. 25/1992).
- I titolati istituzionali all’iniziativa (Per memoria): Giova ricordare, per completezza di quadro e per opportuna memoria delle forze politiche, che l’ordinamento regionale e l’Articolo 5 della L.R. n. 25/1992 attribuiscono il potere di presentare il Progetto di Legge istitutivo non solo alla cittadinanza tramite raccolta firme, ma anche agli stessi organi democraticamente eletti. Nello specifico, l’iter legislativo a Palazzo Ferro Fini può essere incardinato direttamente su iniziativa di ciascun Consigliere Regionale, della Giunta Regionale, oppure tramite formale deliberazione del Consiglio Comunale interessato. Questa pluralità di strumenti offre ai rappresentanti istituzionali — sia a livello municipale che regionale — la facoltà immediata di farsi promotori attivi del percorso di riorganizzazione geometrica del territorio, manifestando fin dall’inizio la propria lungimiranza e volontà politica a sostegno delle comunità amministrate.
- La certezza dei tempi dell’istituzione: Il medesimo Articolo 20, al comma 6 dello Statuto, garantisce la linearità dei tempi d’esame, stabilendo che, trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto senza che l’organo legislativo abbia assunto alcuna decisione, esso viene iscritto di diritto all’ordine del giorno e discusso dal Consiglio Regionale.
- Le soglie di voto e la natura paritetica: Sotto il profilo formale, la giurisprudenza amministrativa post-2019 ha confermato che l’esito dei referendum consultivi regionali sulle variazioni territoriali resta subordinato alle soglie di partecipazione previste dal quadro normativo veneto. Tuttavia, essendo l’esito referendario un passaggio fondamentale che l’organo regionale valuta nell’ambito della propria discrezionalità amministrativa, appare evidente l’opportunità di perseguire un ampio consenso. L’impianto paritetico della presente proposta — che non configura una separazione unilaterale ma la nascita simultanea di due Città equi ordinate — azzera il rischio di un disinteresse dell’elettorato, trasformando la consultazione in un richiamo corale alla partecipazione democratica.
4.2. Inapplicabilità del vincolo decennale di moratoria per diversità dell’oggetto giuridico
Il limite previsto dall’Articolo 20, comma 3 dello Statuto regionale (divieto di ripresentare progetti di legge istitutivi di nuovi Comuni respinti prima che siano decorsi dieci anni) risulta radicalmente inapplicabile alla presente iniziativa per l’assoluta diversità dell’oggetto, che qui si configura come totalmente altro.
La procedura conclusasi con l’archiviazione consiliare del 2020 (Delibera C.R. n. 15/2020) scaturiva infatti da una proposta finalizzata allo scorporo unilaterale della sola Mestre-Terraferma dal vecchio assetto istituzionale. Al contrario, la proposta qui configurata si muove su un piano geometricamente speculare, inedito e paritetico. Essa non prevede alcuna mutilazione territoriale o distacco di una parte rispetto a un tutto, bensì la ripartizione e riconfigurazione simultanea dell’intera circoscrizione comunale in due nuovi soggetti pubblici locali ben georeferenziati ed equi ordinati.
Sotto il profilo del coordinamento con la normativa nazionale, la dottrina giuridica evidenzia come l’ordinamento statale offra un’ulteriore opportunità applicativa attraverso la procedura speciale della Legge n. 56/2014 (Legge Delrio), che prefigura la scomposizione del Comune capoluogo quale presupposto per l’elezione democratica diretta degli organi metropolitani. Tuttavia, si ritiene fermamente che questa partita debba essere risolta nel solco delle regole dello Statuto del Veneto. Non essendovi mai stata alcuna precedente espressione d’Aula su questo innovativo modello di riorganizzazione paritetica, l’iniziativa gode di piena procedibilità ed è immediatamente incardinabile.
4.3. Le fasi della procedura e la transizione ordinata al 2031
La strumentazione tecnica è adeguata; una chiara volontà politica può incardinare la procedura secondo le seguenti fasi lineari:
- Fase 1 – Iniziativa Popolare: Deposito del Progetto di Legge regionale assistito dalle 7.000 firme di elettori veneti (Art. 20 Statuto).
- Fase 2 – Istruttoria e Voto a Palazzo Ferro Fini: Esame del Pdl in sede consiliare regionale e approvazione formale dell’atto di indizione del referendum.
- Fase 3 – Referendum Consultivo: Svolgimento della consultazione coinvolgendo l’intera popolazione della base comunale (Art. 6 L.R. n. 25/1992). Presentando il quesito come la nascita coordinata di due Città equi ordinate, si creano le condizioni per una partecipazione corale sia in Laguna che in Terraferma.
- Fase 4 – Legge Regionale Istitutiva: Approvazione della legge formale di ripartizione e istituzione dei due nuovi Comuni, con il relativo piano di riparto patrimoniale e societario.
- Fase 5 – Attuazione e Start-Up Comunale: Gestione della transizione e indizione delle prime elezioni dirette per i Sindaci e le rispettive Assemblee, da svolgersi nella finestra temporale compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2031, garantendo la naturale concomitanza con la scadenza della tornata amministrativa.
- Il Casinò di Venezia e il vincolo di scopo a salvaguardia del sistema lagunare
Sotto il profilo delle risorse straordinarie e della specificità finanziaria della componente insulare, la transizione ordinata offre l’opportunità di dare piena e coerente attuazione alle fonti storiche che regolano l’ordinamento economico della casa da gioco, valorizzandone la dualità territoriale e l’integrità aziendale:
- 5.1. La dualità strutturale dei rami operativi: Il Casinò Municipale opera storicamente attraverso due rami operativi complementari e ben georeferenziati: la sede storica di Ca’ Vendramin Calergi, situata nel cuore del Centro Storico insulare e vocata ai giochi da tavolo tradizionali, e la sede moderna di Ca’ Noghera (aperta negli anni ’90 in località Tessera, nel territorio di Mestre-Terraferma, nei pressi dell’Aeroporto), polo di eccellenza dedicato al gioco elettronico e alle slot machine. L’integrità societaria del soggetto giuridico viene integralmente preservata, escludendo qualsiasi frazionamento della concessione ministeriale e mantenendo le due sedi in un rapporto di sinergia economica tra i due Comuni.
- 5.2. Il quadro normativo del vincolo: I Regi Decreti-Legge del 1926 e del 1936, i cui effetti sono stati esplicitamente confermati dall’Articolo 19 del D.L. n. 318/1986, vincolano gli utili derivanti dall’esercizio del Casinò a una destinazione tassativa: “opere pubbliche inderogabili di eccezionale importanza” strettamente connesse alla “costituzione territoriale e monumentale della città”.
- 5.3. La destinazione strategica al sistema MOSE: Coerentemente con tale vincolo giuridico, la presente proposta prefigura la destinazione strutturale di una quota predefinita degli utili complessivi aziendali (generati da entrambi i rami operativi) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema MOSE e alla salvaguardia dell’intero ecosistema lagunare. Venezia, meta di eccezionali flussi del movimento turistico nazionale ed internazionale, richiede interventi di manutenzione accurata non solo per la propria sopravvivenza fisica, ma per garantire — in una logica di mutuo beneficio — la stessa sicurezza idraulica e la stabilità economica della Terraferma, il cui indotto logistico, ricettivo e aeroportuale è strettamente interconnesso alla tutela della Città d’Acqua.
- Evoluzione demografica e rottura dell’equilibrio storico
I dati statistici e anagrafici descrivono una transizione che prescinde dalle singole amministrazioni, evidenziando l’impossibilità di mantenere un modulo di governo unico per due realtà demograficamente asimmetriche:
- 6.1. Il dato storico dell’anagrafe comunale:
- Anno 1963 (L’equilibrio paritetico): Laguna a 179.567 abitanti (50,4%) vs Terraferma a 176.094 abitanti (49,6%).
- Anno 2000 (Il punto di non ritorno): Laguna scesa a 98.837 residenti (36%) vs Terraferma a 176.531 residenti (64%).
- Anno 2025 (L’asimmetria totale): Laguna ridotta a 73.163 abitanti (29%) vs Terraferma attestata a 178.131 abitanti (71%).
- 6.2. L’evidenza dei fatti: La contrazione del Centro Storico (–63,2% dal 1963 al 2025; –28,2% dal 2000 al 2025) certifica che lo svuotamento della Laguna e la crescita della Terraferma rispondono a dinamiche socio-economiche antitetiche. Continuare a comprimere queste due realtà entro un’unica macchina amministrativa significa ignorare l’evidenza dei dati statistici acclarati.
- Dimensione e sostenibilità comparata dei due futuri Comuni
- 7.1. La scala storica nazionale (1926 → 2026): Nel 1926 i Comuni italiani erano circa 8.000; a un secolo di distanza sono 7.896. La costituzione della “Grande Venezia” nel secolo scorso (1926–2026) rappresentò un’eccezione mirata a servire modelli industriali del XX secolo ormai esauriti. In questo quadro, la ripartizione di Venezia non frammenta il sistema, ma lo riconduce a parametri di assoluta normalità nazionale.
- 7.2. Collocazione dei due Comuni nel sistema delle autonomie: L’assetto paritetico istituisce due macchine municipali dotate di una massa critica demografica ai vertici del sistema nazionale:
- La Città di Venezia (73.163 abitanti): Si posiziona nella fascia medio-alta dei Comuni italiani, superando capoluoghi storici come Belluno (~35.000) e Rovigo (~49.000) e collocandosi poco al di sotto di Treviso (~85.000).
- La Città di Mestre (178.131 abitanti): Si attesta come il secondo Comune della Regione Veneto per numero di abitanti, sopra Vicenza, a ridosso di Padova e subito sotto Verona.
- 7.3. Nota di memoria storica: Giova ricordare l’antecedente istituzionale del 1999 relativo alla nascita del Comune di Cavallino-Treporti, operazione lineare che ha confermato la piena sostenibilità tecnica e l’assenza di impedimenti ordinamentali per l’attivazione di varianti territoriali su base amministrativa regionale.
- Implicazioni nei servizi resi al cittadino delle due Città
La governance dei servizi pubblici locali viene informata a un principio di netta distinzione tra le reti strutturali e i servizi identitari:
- 8.1. Integrità e divieto di frazionamento dei servizi a rete: Le grandi aziende multiservizi — con specifico riferimento a Veritas S.p.A. (ciclo integrato dei rifiuti e idrico), Gruppo AVM / ACTV S.p.A. (trasporto pubblico locale di terraferma e navigazione), e l’articolazione dell’Azienda ULSS 3 Serenissima — mantengono la propria assoluta integrità societaria, patrimoniale e industriale. I due nuovi Comuni subentreranno pro-quota nella compagine azionaria, garantendo la totale continuità delle prestazioni, l’invarianza delle tariffe e la tutela dei livelli occupazionali.
- 8.2. Separazione immediata delle funzioni di gestione culturale e promozionale: Diversamente dai servizi di rete, per i soggetti preposti alla gestione del patrimonio museale, espositivo e dei siti culturali — a partire dalla Fondazione Musei Civici di Venezia —, la transizione configurerà una separazione patrimoniale e gestionale chiara e immediata fin dalla fase di start-up (“patti chiari, buoni amici“). Ciascuna delle due nuove Città assumerà la piena ed esclusiva titolarità e gestione dei siti e dei musei ricadenti nelle rispettive circoscrizioni georeferenziate.
- Mobilitazione civica e alleanza territoriale
- 9.1. La maturità della soggettività insulare: È tempo che anche Venezia d’Acqua esprima appieno una propria matura soggettività civica attraverso comitati e iniziative popolari responsabili. Questa rinnovata consapevolezza insulare non deve essere intesa in chiave di contrapposizione verso le legittime aspirazioni della Terraferma, il cui percorso vide arrestarsi nel 2019 a causa di schemi interpretativi e barriere burocratiche superati. Al contrario, il superamento di un vestito amministrativo logoro si compie qui mediante la ripartizione speculare dell’intera circoscrizione comunale esistente, interpretando e unendo le speranze di sviluppo di ambedue le realtà urbane.
- 9.2. Il superamento dell’impasse storico (1979–2026): Occorre sbloccare al più presto un’impasse istituzionale che si trascina ormai da ben 47 anni, dal primo referendum del 1979. A quasi mezzo secolo dalle prime consultazioni, è giunto il tempo di realizzare una governance cittadina da terzo millennio che consenta alle due rinate Città di Venezia e Mestre di amministrare al meglio le rispettive comunità all’interno della cornice ordinamentale della Città Metropolitana.
- 9.3. Il protagonismo della società civile e il raccordo con l’iniziativa statutaria: Va da sé che l’impianto tecnico-giuridico delineato al precedente Punto 4 — pur offrendo con la via d’accesso dei 7.000 elettori regionali lo scudo procedimentale più solido — non può prescindere dalla convinzione e dalla partecipazione attiva dei residenti di entrambe le municipalità. Spetta ai comitati civici, alle forze politiche, ai singoli opinion leader e alla società civile nel suo insieme compiere un passo in avanti condiviso per edificare un apparato pubblico più efficiente, capace di dare pronte risposte a una cittadinanza che attende il pieno esercizio della propria autonomia dal 1979.
- Nota conclusiva e la ricorrenza del Centenario
- 10.1. La metafora del campo da gioco e la considerazione dei tempi: Va da sé che un’operazione di siffatta grandezza e di portata epocale necessita di essere preparata, accompagnata e condotta in modo rigorosamente ordinato, escludendo accelerazioni velleitarie o appropriazioni di parte. Il campo da gioco istituzionale richiede regole certe. Un percorso ragionevole, ponderato e assistito dalle necessarie riforme, trova il suo naturale compimento in prossimità della scadenza ordinaria dell’attuale Amministrazione Comunale, traguardando la finestra del 2031. Per quella data, l’ordinamento potrà finalmente garantire la simultanea elezione diretta dei Sindaci e delle rispettive Assemblee della Città di Venezia, della Città di Mestre e della stessa Città Metropolitana, auspicabilmente.
- 10.2. Il significato storico del 15 luglio: La data del 15 luglio 2026 non rappresenta un semplice passaggio sul calendario, ma il compimento esatto di un secolo di storia dall’unificazione forzata del 1926. Questa ricorrenza deve essere l’avvio di un percorso di pacificazione territoriale e amministrativa. L’obiettivo profondo è restituire a ciascun cittadino la condizione fondamentale del “benestare” e del sentirsi pienamente rappresentato all’interno della propria comunità di residenza, nel solco dell’efficienza e del mutuo rispetto.
- 10.3. Congedo e donazione civica: L’autore, che non è né è mai stato qui residente, è ben lieto di regalare questo lavoro d’analisi e di proposta alla Città di Venezia e alla sua Terraferma; realtà che, per differenti ragioni e intrecci istituzionali, hanno attraversato e arricchito la sua vita per oltre trent’anni sul tre quarti di secolo della sua età. L’auspicio è che il Centenario segni il risveglio di una responsabilità corale per il futuro di ambedue le comunità. In bocca al lupo a tutti.
Nota di consultazione e mobilitazione civica:
Il presente progetto istituzionale è stato formalmente trasmesso a mezzo posta elettronica, corredato da un’apposita ed estesa appendice normativa di riferimento, a tutti i Consiglieri Comunali di Venezia e ai Consiglieri Regionali del Veneto, affinché sia assunto quale materiale di studio e iniziativa legislativa.
Il risveglio di coscienza civica registrato con le recenti elezioni amministrative dimostra che i tempi sono maturi. Cittadini un tempo cristallizzati su storiche posizioni conflittuali stanno oggi convergendo sulla necessità di un passo in avanti comune. Figure di primo piano della società civile veneziana e della Terraferma testimoniano questa transizione: dall’avvocato Marco Sitran, promotore del referendum di distacco del 2019, a Marco Zanetti, autore e ricercatore attento alla memoria storica della città. La loro potenziale convergenza culturale sul modello paritetico dimostra che gli steccati del passato sono superati e che il cammino verso il 2031 è (forse) già iniziato.
“La democrazia dura e gli eletti scelgono il bene comune, se i cittadini partecipano” di enzo de biasi 14 giugno 2026
Fonte: Analisi del voto e le due città sorelle



