Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione secondo la quale, in base alla legge n. 157/92 è vietato “distruggere o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova” nel periodo di nidificazione. Molti Regolamenti comunali, infatti, stabiliscono che “l’opera di potatura ed abbattimento degli alberi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l’adozione di misure idonee e in tempi prestabiliti ad evitare la morte di nidiacei e la distruzione dei nidi”, e che “l’abbattimento e la potatura dei singoli esemplari di alberi con presenza di nidiacei è vietata nel periodo che va da inizio marzo a tutto luglio, salvo che per interventi a tutela di incolumità pubblica o per esigenze fitosanitarie non rinviabili”.
Inoltre, c’è una sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178) che stabilisce che gli alberi vanno tutelati e che non si può ordinarne l’abbattimento d’urgenza se non si dimostrala loro pericolosità per la pubblica incolumità.
