Il disegno di legge costituzionale presentato dal governo Meloni, a firma del Ministro Nordio, non è una semplice manutenzione tecnica dell’ordinamento giudiziario, ma un intervento che rischia di alterare profondamente il delicato equilibrio tra i poteri dello Stato. Sebbene la narrazione ufficiale parli di “maggiore efficienza” e “terzietà”, la lettura combinata dell’articolo 8 e della relazione illustrativa solleva interrogativi inquietanti sulla futura autonomia della magistratura.
Il punto più critico emerge laddove si attribuisce alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le sanzioni e la composizione dei collegi dell’Alta Corte.
Perché questo è un problema?
Finora, l’indipendenza dei magistrati è stata garantita dal fatto che il potere disciplinare fosse esercitato all’interno del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), un organo di autogoverno costituzionalmente protetto. Spostare la definizione di “cosa sia un reato disciplinare” e “come debba essere punito” nelle mani del legislatore ordinario significa, di fatto, consegnare alla maggioranza politica di turno una “spada di Damocle” da sospendere sopra la testa dei giudici.
Se una maggioranza parlamentare può decidere con una legge semplice quali comportamenti di un magistrato siano sanzionabili, il rischio di ritorsioni politiche o di condizionamenti indiretti sull’attività interpretativa diventa reale. La magistratura rischia di passare da ordine indipendente a corpo burocratico timoroso del potere politico, attento a non scontentare chi, in Parlamento, ha il potere di riscrivere le norme sui procedimenti disciplinari.
Inoltre, l’istituzione dell’Alta Corte come organo separato per la giurisdizione disciplinare appare come un tentativo di svuotare il CSM della sua funzione più incisiva. Sebbene l’obiettivo dichiarato sia quello di separare chi governa i magistrati da chi li giudica, il risultato potrebbe essere la creazione di un tribunale speciale i cui membri e le cui regole di ingaggio dipenderanno da equilibri politici variabili, data la delega alla legge ordinaria per la sua organizzazione.
L’articolo 8 delle disposizioni transitorie, che impone un adeguamento entro un anno, accelera una transizione che meriterebbe ben altra ponderazione. Modificare la Costituzione in punti così sensibili richiede un consenso che vada oltre la contingenza elettorale, proprio perché l’indipendenza del giudice non è un privilegio della casta dei magistrati, ma una garanzia per il cittadino di poter essere giudicato da qualcuno che non deve rispondere a nessun capo politico.
Dietro lo slogan della “separazione delle carriere” e della “riforma disciplinare”, insomma, si cela il rischio di una normalizzazione della magistratura. Se la politica si riserva il diritto di definire il perimetro del “buon magistrato” attraverso la legge ordinaria, l’indipendenza della magistratura — pilastro della nostra democrazia — rischia di diventare un guscio vuoto. È una strada pericolosa, che allontana l’Italia dal modello di equilibrio dei poteri delineato dai padri costituenti per avvicinarla a sistemi in cui il controllo dell’esecutivo sulla giustizia è la norma, non l’eccezione.
(rdn)
