
Uno Stato dell’UE può o meno legittimamente rifiutare la trascrizione del matrimonio legalmente celebrato in un Paese membro tra persone dello stesso sesso?
Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea emessa nella causa C-713/23 Wojewoda Mazowiechi, uno Stato dell’UE, nella fattispecie, la Polonia, non può rifiutare la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, dovendo essere riconosciuto lo stato civile legalmente acquisito in un Paese dell’Unione, in conformità al rispetto dei principi della libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini UE e della vita privata e familiare, ex art. 8 CEDU, in tutti gli Stati membri UE.
Se è vero come è vero che ogni Paese Ue è competente a definire le modalità di riconoscimento delle coppie omosessuali, spetta agli Stati membri che non prevedono il matrimonio tra persone dello stesso sesso, introdurre procedure adeguate a garantire la pubblicità nei confronti dei terzi dei matrimoni contratti in un altro Paese Ue ed a prevedere misure utili a regolamentare aspetti fondamentali della loro vita all’interno di ogni Stato membro. Il riconoscimento non implica l’obbligo automatico di introdurre il matrimonio egualitario nella legislazione interna che resta una decisione di competenza nazionale, tuttavia, quando uno Stato sceglie di adottare una sola procedura per riconoscere i matrimoni celebrati all’estero, come la trascrizione nei registri dello stato civile, deve applicarla allo stesso modo sia alle coppie eterosessuali sia a quelle omosessuali, in quanto, ogni altra, diversa soluzione costituirebbe una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, e, pertanto, illegittima.
Poiché in Polonia la trascrizione è l’unico mezzo per rendere valido un matrimonio contratto all’estero, la Corte ha chiarito che Varsavia è tenuta a trascriverlo senza distinzioni. La sentenza in parola ribadisce il principio secondo cui la libertà di circolazione e la vita privata nell’Unione non possono essere oggetto di limitazioni previste da normative nazionali discriminanti, nella specie, a mezzo di normative regolanti la disciplina del matrimonio avuto riguardo all’orientamento sessuale delle persone. Viene dunque da chiedersi quali siano gli effetti in Paesi dell’Ue come l’Italia.
L’Italia adempie formalmente all’obbligo di trascrivere l’atto di matrimonio contratto all’estero e valido nell’Unione europea, ma attribuisce a detto le conseguenze dell’unione civile non anche del matrimonio, ciò in quanto, in Italia non è riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’Italia risponde sì alla trascrizione, ma, in ipotesi di matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso, detto, produce soltanto gli effetti delle unioni civili, non quelli del matrimonio, con le note differenze di trattamento esistenti tra le due fattispeci (ad es. a differenza del matrimonio egualitario, l’unione civile non prevede l’obbligo di fedeltà, non crea vincoli di affinità con i parenti dell’unito civilmente, non apre alla filiazione: nessuna adozione, nessun riconoscimento del figlio del partner).
E’ legittimo attribuire ad un matrimonio valido nell’Unione gli effetti di un istituto giuridico diverso quale l’unione civile, che prevede differenze di trattamento (una riduzione dei diritti e dei doveri dei due congiunti)?
Sussiste o meno violazione del diritto alla vita familiare e del principio di non discriminazione basata sull’orientamento sessuale?
L’Italia potrebbe trovarsi a rispondere non tanto della trascrizione, quanto delle conseguenze che decide di attribuire a detto istituto e potrebbe essere introdotto un nuovo contenzioso presso la Corte di Giustizia.
E’ arrivato il momento di prevedere il matrimonio egualitario anche nel nostro Paese?
In Italia, a seguito della sentenza in parola, si è nuovamente aperto il dibattito politico su detto delicato argomento.
Anna Polifroni *
*Avvocato del Foro di Belluno
