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Bioetica. Sotto accusa il DDL sul fine vita, Mazzon: “Tradita la Consulta Costituzionale e disprezzo per la sofferenza umana”

Davide Mazzon

La Consulta di Bioetica Onlus ha alzato la voce contro il Disegno di Legge “Disposizioni esecutive della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/19”, attualmente in discussione in Parlamento e previsto in Aula per il 17 luglio. Secondo l’organizzazione, il DDL non si limita a recepire le indicazioni della Corte, ma ne stravolge il senso, introducendo vincoli e principi che limitano il diritto all’autodeterminazione e rischiano di creare un sistema discriminatorio.

Un gruppo di lavoro coordinato da Davide Mazzon, già primario al Reparto Rianimazione dell’ospedale San Martino di Belluno, e composto da esperti come Lucia Craxì, Maurizio Mori e Mariella Immacolato, ha elaborato un documento critico, avallato dal Direttivo della Consulta. Le osservazioni, presentate come contributo al dibattito pubblico, toccano punti cruciali del testo, dall’interpretazione del diritto alla vita fino alla gestione del Suicidio Medicalmente Assistito (SMA).

 

Una premessa che distorce la sentenza

Già il titolo del DDL, “Disposizioni esecutive della sentenza”, è fuorviante secondo la Consulta. “Sembra quasi non facesse altro che attuare con scrupolo quanto disposto dalla Corte costituzionale”, si legge nel documento. In realtà, il DDL offre “un’interpretazione distorta” delle statuizioni della Corte, dando per scontati assunti privi di riscontro nel dibattito giuridico ed etico-culturale. Questa “apoditticità” si manifesta, in particolare, già dall’articolo 1.

 

Diritto alla vita o dovere? Il pericolo dell’accanimento terapeutico

L’articolo 1, incentrato su “Inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita”, viene criticato per la sua netta riaffermazione di una tesi che la Consulta definisce “vitalista”, estranea alla Costituzione e all’etica contemporanea. La preoccupazione maggiore riguarda la supremazia assegnata al diritto alla vita come “presupposto” di tutti gli altri. Ciò, secondo la Consulta, trasforma il diritto in un “dovere”, imponendo vincoli e fardelli.

La clausola che stabilisce come la tutela della vita non debba essere graduata né nelle diverse fasi dell’esistenza né nelle diverse “condizioni di salute” viene vista come un pericoloso “via libera all’accanimento terapeutico”, riportando a soluzioni “eticamente inaccettabili” e potenzialmente “crudeli”.

 

Requisiti per il SMA: critiche alle modifiche del Codice Penale

L’articolo 2 del DDL, che introduce modifiche al Codice Penale in merito al Suicidio Medicalmente Assistito (SMA), è al centro di forti contestazioni:

  • Cure Palliative come prerequisito: Il DDL prevede l’obbligo di essere “inserito in un percorso di cure palliative” per richiedere il SMA. Pur concordando sull’importanza delle cure palliative, la Consulta di Bioetica ribadisce che queste non dovrebbero essere un prerequisito indispensabile, né tantomeno “imposte” come obbligatorie, in linea con la Legge 219/2017.
  • “Trattamenti sostitutivi di funzioni vitali”: La ri-denominazione di “trattamenti di sostegno vitale” (come da sentenze 242/2019 e 135/2024 della Corte Costituzionale) in “trattamenti di sostituzione delle funzioni vitali” è considerata una restrizione radicale. Questa nuova formulazione identifica procedure più specifiche e invasive, escludendo una serie di trattamenti di sostegno che la Corte aveva invece incluso, come l’evacuazione manuale o l’aspirazione del muco. La Consulta chiede il ripristino della dicitura originaria per garantire il rispetto del diritto del paziente a rifiutare ogni trattamento.
  • Sofferenze “Fisiche e psicologiche intollerabili”: Il DDL richiede una “patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili”. Le sentenze della Corte, invece, hanno posto l’accento sulla possibilità che anche la sofferenza indotta da una “particolare condizione esistenziale” (anche in assenza di dolore fisico) possa essere una motivazione per la richiesta di SMA, se compromette la dignità della persona. La Consulta chiede che il requisito sia modificato in “sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili” per allinearsi alle pronunce della Corte.

 

Un Comitato nazionale di valutazione inadeguato e discriminazione economica

L’articolo 4 del DDL, che modifica la legge sull’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, solleva preoccupazioni significative:

  • Comitato nazionale di valutazione: L’istituzione di un unico Comitato Nazionale di Valutazione, nominato dalla Presidenza del Consiglio, è vista come una violazione della sentenza 242/19, che prevedeva una divisione dei ruoli tra una Commissione tecnica e il Comitato etico territorialmente competente. Questa centralizzazione, secondo la Consulta, suggerisce che “sulla vita dei cittadini debba decidere il governo”, trasformando la vita da un “bene” tutelabile secondo le scelte individuali a un “dovere” regolato dallo Stato. I tempi previsti per la decisione (fino a 120 giorni) sono inoltre ritenuti “incompatibili con le condizioni di molte persone malate”. Inaccettabile, infine, l’esclusione dell’applicazione degli articoli 4 e 5 della L. 219/2017, che garantiscono al cittadino la possibilità di stilare le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). La Consulta chiede di tornare alla valutazione da parte di una struttura pubblica del SSN, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
  • Ruolo del SSN e privatizzazione del SMA: La previsione del DDL che esclude il personale, le strumentazioni e i farmaci del SSN per l’agevolazione del fine vita viene definita “gravissima”. Ciò comporta una “discriminazione economica” tra chi può permettersi il SMA e chi no, e una “totale privatizzazione” del servizio, in netto contrasto con i principi di universalità, uguaglianza ed equità della Legge 833/78. La Consulta chiede che il SMA sia considerato una prestazione sanitaria erogata con le risorse e le tutele del SSN.

 

Conclusioni: un DDL in contrasto con la costituzione

In conclusione, la Consulta di Bioetica Onlus afferma che il DDL in discussione “è in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 242/19 e seguenti”. Introduce vincoli non previsti, comprime il diritto all’autodeterminazione e non garantisce un accesso pieno, universale, effettivo, equo e dignitoso al SMA. Il titolo del DDL promette semplici “disposizioni attuative”, ma la Consulta denuncia come il testo “stravolge e viola quanto da queste previsto”.

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