HomeCronaca/PoliticaMaestra sospesa per OnlyFans: il commento legale dell’avvocato Alessandro Daverio

Maestra sospesa per OnlyFans: il commento legale dell’avvocato Alessandro Daverio

Milano, 21 marzo 2025 – In merito alla notizia relativa alla sospensione di una maestra d’asilo in Veneto per la sua attività su OnlyFans, interviene l’Avv. Alessandro Daverio, socio dello Studio Legale Daverio&Florio, esperto in diritto del lavoro:

“Cominciamo col dire che il rientra in una categoria particolare: quella delle cosiddette organizzazioni di tendenza,” spiega Daverio. “Non si tratta, cioè di un datore di lavoro “ordinario”. Parliamo di enti religiosi, scuole confessionali, sindacati o fondazioni che si fondano su valori ideologici precisi. La legge riconosce a queste realtà un margine più ampio nella gestione dei rapporti di lavoro (anche in tema di licenziamento). In particolare, viene escluso il diritto alla reintegrazione, anche se il licenziamento è sbagliato”. Di solito questi datori di lavoro prevedono clausole contrattuali esplicite al riguardo. E così . se un dipendente adotta comportamenti ritenuti incompatibili con i valori fondanti dell’ente, il rapporto può legittimamente interrompersi, anche senza reintegrazione.”

Un esempio tipico – sottolinea il legale – è quello del professore universitario che, insegnando in un ateneo cattolico, si dichiara pubblicamente ateo. Fu il caso Cordero presso la Università Cattolica di Milano. “In casi come questi, la legge tutela l’identità dell’ente più della stabilità del contratto di lavoro.”

Ma il margine di manovra non è illimitato.
“I valori dell’ente – sottolinea Daverio – non possono mai essere strumentalizzati come alibi per licenziamenti discriminatori. Scelte personali, orientamento sessuale o semplicemente convinzioni o comportamenti private, per quanto discutibili agli occhi di qualcuno, non possono giustificare sanzioni se non hanno un impatto concreto sull’attività lavorativa o sull’immagine dell’ente stesso. La tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali resta un presidio imprescindibile.”

Cosa dice invece la giurisprudenza nel caso di organizzazioni private?

In generale, l’Avvocato ricorda che, in linea di principio, le condotte extra-lavorative sono irrilevanti: “Persino una condanna penale non determina automaticamente il licenziamento, se non ha attinenza con il ruolo ricoperto. E in ogni caso, il datore di lavoro non può indagare sulle abitudini o opinioni personali del dipendente.”

Ciò che può fare la differenza è l’impatto concreto sul lavoro o sull’immagine dell’ente.
“Se l’attività – come nel caso di OnlyFans – genera un effetto reputazionale negativo, e l’ente ha una precisa identità etica o ideologica, allora la valutazione diventa più complessa. Ma deve sempre basarsi su elementi oggettivi, non su moralismi personali.”. Un caso può essere il cassiere di banca che da una parte maneggia soldi e dà consigli ai clienti e che d’altra parte abbia un’economia privata dissestata. Anche il pubblico, dicono i Giudici, in casi simili deve essere tutelato rispetto al rischio di condotte imprudenti o disinvolte.

Infine, si apre anche il tema del doppio lavoro: “Attività come quella su OnlyFans possono configurarsi non solo come espressione di libertà personale, ma anche come secondo impiego. In sé non è vietato, ma deve essere compatibile con il lavoro principale. Se svolto in orari notturni o in modo tale da compromettere il riposo e l’efficienza, può rappresentare una violazione degli obblighi contrattuali.”

In conclusione, secondo Daverio: “La vicenda va letta alla luce della specificità dell’ente coinvolto, ma senza perdere di vista l’equilibrio tra tutela dell’identità dell’organizzazione e diritti fondamentali del lavoratore. Ogni valutazione deve essere concreta, proporzionata e mai strumentale.”

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