HomePrima PaginaSì a passeggiate vicino casa al genitore con figlio minore

Sì a passeggiate vicino casa al genitore con figlio minore

Con circolare interna del 31 marzo 2020 a firma del Capo di Gabinetto, il Ministero dell’Interno ha fornito alcuni chiarimenti sulle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche”.

E’ confermato innanzitutto “Il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di
un metro fino alle limitazioni riguardanti l’attività motoria”.

Ecco i punti trattati

“Il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine
e guanti).

“E’ consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto
tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della
propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti
motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute”.

“Resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)

“Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione
giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne
curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute”.

“In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona”.