
Belluno, 5 marzo 2020 – Anche la Germania è costretta ad ammettere. Ieri sera il ministro della sanità Jens Spahn ha definito il coronavirus una «pandemia mondiale» che ha ormai dilagato in 15 dei 16 stati federali con concentrazione maggiore nel Nord Reno-Vestfalia, dove si sono registrati 111 episodi.
Per quanto ci riguarda, pubblichiamo l’estratto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 diramato dall’Ulss 1 Distretto di Feltre relativo alle ultime regole adottate per contenete l’infezione da coronavirus:
• sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; (art. 1 comma 1 lettera a)
• sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; (art. 1 comma 1 lettera b)
• la riammissione nei servizi educativi nei servizi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; (art. 1 comma 1 lettera f)
• è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei Pronto Soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; (art. 1 comma 1 lettera l)
• l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; (art. 1 comma 1 lettera m)
• il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute; (art. 2 comma 1 lettera a)
• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; (art. 2 comma 1 lettera b)
• nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; (art. 2 comma 1 lettera f)
• chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. (art. 2 comma 1 lettera i)
• Le disposizioni del decreto sono efficaci (salve diverse previsioni contenute nei singole misure), fino al 3 APRILE 2020 (art. 4 comma 1)



