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Crac Banche: disparità di trattamento tra piccoli azionisti e obbligazionisti. L’art. 36, della legge nr. 59/2019, non soddisfa i truffati * di Enzo De Biasi-Staff Tecnico Codacons Veneto

Agostino, il cittadino-truffato di Treviso, ha una seconda pesante critica da rivolgere a chi ha votato l’art. 36 del decreto-legge ora in Gazzetta Ufficiale con il nr. 59. In sintesi, la sua amara constatazione è la seguente “Io avevo 30.000 euro in azioni e adesso so che ne prenderò al massimo 9.000. E per fortuna che non ho aderito all’offerta di transazione pubblica lanciata dalla banca, altrimenti avrei ancora meno. Dovrò pagare l’avvocato che mi assiste da anni nella causa intentata contro la banca e in definitiva non so cosa porterò a casa, forse 7/ 8.000,00 euro. Invece un mio conoscente che ha tutto in obbligazioni subordinate per un ammontare di 105mila euro si beccherà quasi 100.000 euro. Per arrivare a prendere il massimo consentito dalla legge, avrei dovuto avere 330.00 euro di azioni in tasca che non ho mai avuto e così decine di migliaia di altri truffati altri come me. Non vedi un’abissale sproporzione di trattamento fra noi due? “

La questione merita un approfondimento, poiché pone in evidenza un problema generato dai criteri inseriti dalla nuova governance fin da settembre scorso e non più cambiati, a meno che l’interpretazione – finora non pervenuta – sia quella che tassativamente per ciascun azzerato ed a prescindere dal patrimonio complessivo posseduto il risarcimento si applichi unicamente ed esclusivamente fino ai primi 100.000 euro di danno patito. Se così sarà scritto in qualche testo ed in modo chiaro, il problema sollevato da Agostino è risolto, anche se l’esperienza pregressa fatta nel 2018 da ACF/Consob conferma, invece, i timori sollevati.
Pensandoci un attimo, appare evidente che la diversa percentuale di rimborsabilità assegnata dalla norma 95% all’uno ed il 30% all’altro tipo di strumento finanziario correlata alla composizione prevalente o maggioritaria del patrimonio mobiliare di ciascun azzerato, incide non poco sul beneficio finale ottenibile. E’ appena il caso di ricordare che la disciplina pregressa, legge 205/2017 (art. 1 comma 1106) non andava a specificare il quantum di ristoro accreditato a ciascun tipo di prodotto bancario posseduto, ma e forse non casualmente, si riferiva a “risparmiatore” ed a “ attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa”. La ragione della non applicazione di questa legge, la giravolta fatta dal Governo a settembre 2018 nel disattendere il voto unanime del Senato omettendo la decretazione attuativa e, infine, i “miglioramenti” apportati nel corso di questi ultimi 13 mesi, sono noti.

Di per sé la legge 205/2017 non impediva un ristoro per ciascun truffato fino al 100% del danno patito, tant’è che divenne uno slogan elettorale dei 5 stelle caduto nell’oblio appena conclusasi la campagna elettorale.
In ogni caso vale la pena di comprendere, qual potrebbe essere stata l’origine del “trattamento differenziato” attribuito ai due titoli di credito ed ai loro possessori, una volta ricordato che le obbligazioni subordinate godono certamente di maggior tutela rispetto ai soci, ma espongono gli investitori ad un grado di rischio molto più elevato, simile a quello di chi acquista un’azione (secondo taluni esperti della materia), poiché il soddisfacimento dei loro crediti è subordinato a quello di tutti gli altri creditori.

L’epicentro del terremoto finanziario è il Veneto che registra nell’estate del 2017, la messa in liquidazione coatta amministrativa di Popolare di Vicenza e Veneto Banca con conseguente sospensione dell’attività d’intermediazione creditizia. Importante è sapere che l’istituto della liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale avente finalità liquidative, applicata a determinate categorie di aziende individuate e tutelate dalla legge; ad esempio, imprese bancarie, assicurative, di intermediazione finanziaria, enti pubblici, ecc. È una procedura alternativa (anche se con tratti simili) rispetto al fallimento, che determina, da un lato, la liquidazione dei beni dell’impresa al fine della soddisfazione dei creditori, nel rispetto del principio della par conditio creditorum, caratterizzandosi dall’altro per la finalità pubblicistica, poiché ad essere tutelato, prima che l’interesse della classe creditoria, è l’interesse pubblico legato alla natura o all’attività dell’impresa. Seguendo l’usuale schema civilistico e facendo prevalere l’impostazione da “curatore fallimentare”, non v’è alcun dubbio che prima dei capitalisti, ovvero gli azionisti, debbano essere soddisfatti gli obbligazionisti subordinati in ossequio al “par conditio creditorum”; sempre nella circostanza in cui si debba ricorrere unicamente ed esclusivamente ai mezzi ricavati dalla liquidazione della società in questione. Ma noi ci troviamo fuori da tale contesto, in una situazione differente.

La prima annotazione riguarda il fatto che il risparmiatore truffato e potenzialmente beneficiato dalla legge, rientra in questa tipologia non nella sua veste di azionista o di obbligazionista, ovvero non per le sue qualità soggettive in quanto compartecipe della compagine sociale o sottoscrittore di prodotti emessi da una delle due emittenti bancarie , ma perché anche a seguito delle indagini operate dalla Commissioni presieduta dall’onorevole Casini prima e da quelle penali in itinere, è stato acclarato che la massa dei piccoli risparmiatori fu vittima inconsapevole di una “truffa massiva”, perpetrata da chi gestiva e da chi avrebbe dovuto controllare gli istituti di credito territoriali.

Inoltre, la normativa che disciplina la collocazione dei prodotti finanziari deve (doveva) seguire i criteri prefissati dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Applicativo dell’Intermediazione ed anche qui, le modalità da osservare sia per le azioni del capitale sociale o per le obbligazioni subordinate non sono diverse. L’intermediario può propone al potenziale acquirente l’acquisto di strumenti finanziari, nel rispetto formale e sostanziale e del profilo soggettivo del compratore e delle regole di: informazione, diligenza, correttezza e trasparenza sia nella fase di decisione inziale, che in quella di gestione del portafoglio che – da ultimo – nel caso in cui ad esempio, l’azionista voglia vendere. Tali direttive valgono: prima, durante e dopo la compravendita e non vanno mai in “sonno” Così – purtroppo – non risulta agli atti. Nell’inganno di massa, sta la ragione principale delle provvidenze pubbliche legittimamente previste a compensazione del danno ingiusto subito, avvalendosi il legislatore del 2017 e quello del 2018 delle risorse tratte dai “conti dormienti” che transitano attraverso il bilancio statale allo scopo di ristorare le “vittime da reato finanziario”, non ulteriormente specificate nello status giuridico di chi è “più vittima”. Prevedere un vantaggio più alto nel ristoro per gli obbligazionisti è corretto, quello che si vuole annotare è che una percentuale più che tripla, rispetto allo stesso compagno di sventura piccolo azionista, sembra eccessivo pur restando fermo restando il massimale di 100mila euro prendibile – teoricamente – da entrambi i soggetti.

Ad avvalorare la preoccupazione sollevata all’inizio da Agostino, viene in soccorso il bilancio definitivo dell’attività svolta dall’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf/Consob) in merito alle cause insorte tra i “risparmiatori traditi” dalle banche, a seguito dell’incarico realizzato nell’ultimo quadrimestre dello scorso anno. I ricorsi accolti sono stati 854 su 976 domande (87,5%) presentate e 36,1 milioni di rimborsi accordati su 44,8 richiesti (80,6%). Gli 854 risparmiatori (tra questi 562 delle Banche venete), per i quali l’Acf ha riconosciuto irregolarità da parte degli intermediari nel collocamento degli strumenti finanziari, hanno avuto diritto ad un rimborso parziale pari al 30% dell’importo deciso dall’Arbitro e fino a un massimo di 100.000 euro a testa.
Il fondo di cui alla legge 205/2017 con 25 milioni, è risultato più che capiente a ristorare chi ne aveva diritto per una somma complessiva pari a 10.835.571,099 €.
Ciò ha significato un netto risparmio per le casse dello stato di circa 14 milioni di euro, a dispetto di chi affermava che i soldi non sarebbero stati sufficienti, ma che messo alla prova attuando le sue stesse decisioni si è rivelato “risparmioso” per l’erario, anche se non ha soddisfatto gli interessi dei veneti danneggiati ad essere risarciti con i soldi a disposizione. Infatti, se la norma avesse permesso una percentuale di rimborso più elevata, poniamo 65% , l’impegno sarebbe stato comunque assolto. Mediamente, ciascun azzerato ha percepito 12.688 euro, ai quali vanno dedotti e le eventuali spese dell’avvocato e/o commercialista e quanto ha già ricevuto se ha aderito alla OTP (Offerta di Transazione Pubblica).

Esempio pratico fatto senza calcolare eventuali detrazioni: la signora Maria ha visto un accoglimento delle sue pretese pari all’80% del richiesto che quotano, in definitiva,  30.000 euro ed ha ricevuto 9.000 euro. Il Sigor Giuseppe ha lo stesso accoglimento ma ha un lodo accolto di 330.000 euro e quindi ha intascato 100.000 euro (massimo concedibile). Chi dei due è stato (ed è) più tutelato dalle regole vigenti? Per questa specifica casistica, mancando i dati sulla aggregazione per classe economica delle richieste e sulla composizione qualitativa del patrimonio mobiliare difficile approfondire maggiormente nel dettaglio, vero è che tendenzialmente e con questo impianto, chi ha meno capitale è pesantemente sfavorito rispetto a chi ne ha di più (molto di più).

Del resto, il dato risulta anche esaminando la relazione sull’attività svolta nel 2018 per tutti i lodi accordati da ACF, che nello scalino 1-50.000,00 di valore richiesto, insistono quasi per il 70% dei casi; mentre il restante 30% è distribuito nella fascia 50.001,00 fino a 500.000,00 limite massimo concedibile dall’arbitro. Non è peregrino presumere che anche i “danneggiati” dalle banche venete possano rientrare, in gran parte, in queste due maxi-categorie.

Durante la discussione avvenuta nelle aule di Montecitorio e Palazzo Madama di conversione in legge dell’art. 36 intitolato “Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori”, ha registrato una fruttuosa convergenza da parte di tutti i gruppi di opposizione: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Democratico, Liberi ed Uguali su una serie di proposte emendative – prevalentemente – elaborate da parte di Codacons e Adusbef. L’ottusità e l’arroccamento della maggioranza Giallo Verde è stata del tutto incomprensibile, anche perché il vasto consenso raccolto sul merito delle richieste avrebbe dovuto far insorgere qualche dubbio o ripensamento in materia. L’art. 36 nella sua stesura attuale è del tutto insoddisfacente, soprattutto perché la dizione “forfettario” collegata al 30% di indennizzo non permette di procedere oltre e, come abbiamo visto, è ben poco. Inoltre, nel testo attuale è negata la possibilità di rivolgersi ad un soggetto terzo (giudice od arbitro finanziario) per avere il riconoscimento della parte mancante.

A questo punto occorre ricollocare al centro la dignità di chi ha perso tutto e riprendere il confronto, a partire dalla Regione del Veneto e dai suoi Parlamentari eletti senza alcuna esclusione, avendo ben in mente le seguenti priorità:
1) dare un arbitro a chi, oltre alla procedura per il 30% della legge attuale, sia stato vittima di misselling, cioè di inganno da parte dei funzionari della banca e delle comunicazioni false;
2) riconoscere ai possessori di obbligazioni convertibili, convertite in azione senza specifico responsabile consenso, lo stesso indennizzo del 95% previsto per gli altri obbligazionisti;
3) riconoscere, con norma attutiva o con una norma di interpretazione autentica, che la detenzione delle azioni è avvenuta su false comunicazioni sociali.

04 luglio 2019 Enzo De Biasi – staff tecnico Codacons Veneto