HomeCronaca/PoliticaUna legge elettorale alla prova della Costituzione * di Daniele Trabucco

Una legge elettorale alla prova della Costituzione * di Daniele Trabucco

La nuova legge elettorale, approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati in data 08 ottobre 2026, presenta diversi profili che potrebbero essere sottoposti al vaglio della Corte costituzionale.

Il premio fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, attribuito con almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, dovrà essere valutato alla luce dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza del voto richiamati dalla Corte nelle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017, che impongono di evitare una divaricazione eccessiva tra consenso ottenuto e rappresentanza parlamentare.

Un ulteriore nodo riguarda il Senato della Repubblica, perché l’art. 57 della Costituzione vigente ne prescrive l’elezione «a base regionale», mentre il presupposto per il premio viene determinato sulla base del risultato nazionale e coordinato con quello della Camera. La successiva distribuzione regionale dei seggi potrebbe non essere sufficiente, da sola, a escludere ogni questione costituzionale.

Anche il rapporto tra liste bloccate e preferenze merita attenzione. Il capolista resta sottratto alla scelta dell’elettore, mentre fino a tre preferenze possono essere espresse soltanto per gli altri candidati. La sentenza n. 35/2017 ha ammesso sistemi nei quali solo il capolista è bloccato, ma ha anche censurato quei meccanismi che possono alterare l’effetto concreto delle preferenze e quindi incidere sull’eguaglianza e sulla personalità del voto.

Infine, il problema delle firme non consiste nella loro previsione in quanto tale. La Corte, già con la sentenza n. 83/1992 e più recentemente con le sentt. n. 48/2021 e n. 3/2025, ha riconosciuto la legittimità della richiesta di sottoscrizioni per dimostrare una seria consistenza delle candidature. Il dubbio riguarda, invece, la proporzione dell’onere, perché per alcune forze si passa a 6.000-7.000 firme per collegio, mentre altre beneficiano di regimi ridotti o di esenzioni. Una differenza così marcata potrebbe essere scrutinata alla luce degli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione, verificando se costituisca ancora un ragionevole filtro oppure una barriera sproporzionata all’accesso alla competizione elettorale. Il punto, dunque, non è anticipare una pronuncia di incostituzionalità, ma riconoscere che premio di maggioranza, base regionale del Senato, liste bloccate e disciplina delle sottoscrizioni pongono questioni costituzionali tutt’altro che marginali.

Daniele Trabucco