HomePrima PaginaL'amministrazione provinciale risponde all'onorevole Brambilla sul caso dell'esclusione discriminatoria di un candidato

L’amministrazione provinciale risponde all’onorevole Brambilla sul caso dell’esclusione discriminatoria di un candidato

Qualche considerazione in merito agli articoli di stampa apparsi in data odierna e alle dichiarazioni relative alla presunta “esclusione discriminatoria” di un candidato dalla Polizia Provinciale per motivi di obiezione di coscienza.

Non corrisponde al vero che il candidato sia stato escluso o giudicato “non idoneo” per le sue convinzioni personali. Al contrario, il candidato ha regolarmente sostenuto e superato le prove concorsuali, collocandosi utilmente al 7° posto della graduatoria di merito approvata nel gennaio 2024. All’esito della procedura, la Provincia ha formalmente inviato al candidato la proposta di assunzione a tempo pieno e indeterminato. Il bando di concorso (pubblicato nel luglio 2023) indicava in modo esplicito e trasparente tra i requisiti essenziali di ammissione, a pena di esclusione l’assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi e il non essere contrari al porto o all’uso delle armi e il non essere obiettori di coscienza nell’ambito delle mansioni richieste.

All’atto della candidatura telematica, il candidato ha dichiarato formalmente sotto la propria responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445/2000 di possedere tutti i requisiti e di accettare incondizionatamente le prescrizioni del bando, il quale costituisce per legge la lex specialis vincolante per tutti i partecipanti.

Soltanto nella fase di formale accettazione del posto di lavoro, il candidato ha subordinato la propria presa di servizio a condizioni del tutto incompatibili con i requisiti concorsuali, pretendendo l’esenzione totale dall’uso delle armi e dalle attività operative connesse alla fauna selvatica. Sul piano giuridico e amministrativo, una proposta di assunzione non può essere soggetta a riserve o condizioni unilaterali: tale condotta si configura a tutti gli effetti come una mancata accettazione o rinuncia dell’offerta di lavoro formulata dall’Ente.

La Provincia non ha fatto altro che applicare le regole inderogabili del bando, le medesime valevoli per tutti i candidati. La Polizia Provinciale di Belluno opera su un territorio montano complesso di oltre 360.000 ettari (pari al 20% dell’intero Veneto) con un organico ridotto di 27 operatori. Per legge statale (L. 157/1992), regionale (L.R. 30/2018), regolamento dell’Ente e specifiche convenzioni con la Regione Veneto, le mansioni del corpo richiedono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e il porto dell’arma di ordinanza. Tra i compiti istituzionali non delegabili a un’esenzione individuale rientrano: la vigilanza e il contrasto agli illeciti ambientali e al bracconaggio; Il pronto intervento 24 ore su 24 per sinistri stradali che coinvolgono fauna selvatica e il soccorso/eutanasia di emergenza di capi feriti secondo i protocolli approvati da ISPRA e ULSS Dolomiti; l’attuazione e il controllo dei piani faunistici di contenimento.

In una struttura così dimensionata, non è organizzativamente né giuridicamente possibile adibire un singolo agente a mansioni esclusivamente amministrative o “disarmate”, poiché ciò pregiudicherebbe la continuità dei turni e la sicurezza del personale e dei cittadini. Si evidenzia, infine, che sulla vicenda si è già pronunciato il Tribunale di Padova (Sezione Lavoro), il quale, con sentenza n. 933/2025, ha accolto le difese della Provincia dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, confermando che ogni questione relativa ai bandi di concorso e all’accesso all’impiego pubblico appartiene alla sede giurisdizionale competente.

Nel massimo rispetto per le convinzioni individuali di ciascuno, l’amministrazione pubblica ha il dovere inderogabile di garantire la legalità concorsuale, la parità di trattamento tra i candidati e la piena operatività dei servizi di tutela ambientale e sicurezza del territorio.

Amministrazione Provinciale di Belluno