Belluno, 18/08/2026 – Firmata oggi, dal sindaco Oscar De Pellegrin, l’ordinanza che recepisce quanto stabilito dalla Regione del Veneto in merito alla frequentazione di fiumi, laghi e aree spondali. Alla base del provvedimento ci sono, naturalmente, ragioni di sicurezza. I fiumi e i torrenti del territorio comunale, in particolare il Piave, l’Ardo e il Cordevole, presentano infatti condizioni che possono rappresentare un pericolo per l’incolumità delle persone: improvvise variazioni della portata dovute alle manovre delle centrali idroelettriche a monte, temperature dell’acqua particolarmente basse con conseguente rischio di shock termico, fondali instabili, forti correnti, mulinelli e la presenza di rami sommersi. Situazioni che negli ultimi anni sono purtroppo state all’origine di più di un incidente in provincia.
“I nostri fiumi sono una straordinaria risorsa ambientale e luoghi che, soprattutto d’estate, è naturale voler frequentare e vivere – sottolinea il Sindaco –. Proprio per questo è importante farlo conoscendone le caratteristiche e rispettando alcune semplici regole di sicurezza. Piave, Ardo, Cordevole e gli altri corsi d’acqua possono presentare condizioni molto diverse anche nell’arco della stessa giornata e alcune attività, in determinate aree, non possono essere svolte in sicurezza. L’obiettivo dell’ordinanza è spiegare cosa è consentito fare e quali situazioni o azioni, invece, sono vietate per questioni di sicurezza. Molte cose si possono fare, molti luoghi si possono frequentare liberamente, ma non tutti”.
L’ordinanza dispone in particolare:
• il divieto di accesso, stazionamento e transito, a piedi o con veicoli, negli alvei, sulle sponde, sulle banchine, briglie, scogliere, greti e nelle aree demaniali adiacenti ai fiumi e ai torrenti del territorio comunale individuate come ad alto rischio idraulico, con particolare riferimento al Piave, all’Ardo e al Cordevole;
• il conseguente divieto di balneazione in tutti i corsi d’acqua, canali e fiumi ricadenti nel territorio comunale;
• restano consentiti gli accessi necessari per lavori di manutenzione, interventi di messa in sicurezza o altre attività autorizzate dagli enti competenti;
• resta inoltre consentita la pesca sportiva nelle aree autorizzate dal competente bacino di pesca e l’attività sportiva autorizzata.
Il Comune provvederà inoltre all’installazione di apposita cartellonistica di divieto e di pericolo lungo i principali accessi ai fiumi e ai torrenti. La violazione dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm, fatti salvi gli eventuali profili di rilevanza penale previsti dalla normativa vigente (art. 650 del Codice Penale).



