Quando scatta il diritto al risarcimento
Il diritto alla compensazione pecuniaria si attiva in caso di ritardi all’arrivo superiori alle 3 ore, cancellazioni o negato imbarco. È fondamentale sottolineare che, ai fini del calcolo, fa fede il momento dell’apertura delle porte dell’aeromobile a destinazione. Gli importi stabiliti dalla legge sono fissi e non negoziabili:
250 euro per tratte fino a 1.500 km (es. Roma, Napoli, Palermo, Bari);
400 euro per voli intracomunitari superiori a 1.500 km (es. Dublino);
600 euro per voli intercontinentali superiori a 3.500 km.
Oltre alla compensazione, per ritardi superiori alle due ore, la compagnia è tenuta a fornire assistenza, che include pasti, bevande e, se necessario, il pernottamento in hotel con i relativi trasferimenti. Se il passeggero deve provvedere autonomamente, è essenziale conservare ogni scontrino o fattura per richiedere il rimborso delle spese sostenute.
Le eccezioni: quando la compagnia non paga
Non sempre Ryanair è obbligata a corrispondere l’indennizzo. Il pagamento non è dovuto quando il disservizio è causato da “circostanze eccezionali”, come condizioni meteorologiche estreme, scioperi dei controllori di volo (non dipendenti dalla compagnia) o gravi emergenze di sicurezza. Tuttavia, è bene prestare attenzione: la compagnia spesso invoca tali motivazioni anche per guasti tecnici, che in realtà non rientrano quasi mai tra le circostanze eccezionali secondo la giurisprudenza europea. Un primo rifiuto, dunque, non significa necessariamente aver perso il diritto al risarcimento.
I passi da seguire per il reclamo
Per chi subisce un disservizio, la procedura inizia in aeroporto: è fondamentale conservare il biglietto, la carta d’imbarco e documentare l’orario effettivo di arrivo (ad esempio scattando una foto al tabellone degli arrivi).
Il reclamo va inviato direttamente a Ryanair tramite il sito ufficiale, specificando i dettagli del volo e il riferimento al Regolamento CE 261/2004. In Italia, il termine per agire è di due anni dalla data del volo: un periodo ampio che permette anche a chi ha subito un disagio nel recente passato di poter ancora richiedere quanto dovuto.
Qualora la compagnia rifiuti la richiesta o non risponda entro i tempi previsti, i passeggeri possono rivolgersi all’ENAC, al Giudice di Pace o avvalersi di servizi specializzati che gestiscono la pratica, spesso con formula “nessun successo, nessuna spesa”.



