La scadenza delle grandi concessioni idroelettriche nell’ anno solare 2029 non è soltanto una vicenda amministrativa. È una questione istituzionale di primo piano, perché riguarda il rapporto tra energia, territorio, acque pubbliche, autonomia locale e responsabilità costituzionale nella gestione di beni essenziali.
L’idroelettrico bellunese non può, allora, essere letto come un semplice segmento produttivo del sistema energetico regionale. Esso nasce da un territorio montano, utilizza una risorsa naturale localizzata, incide sugli equilibri ambientali dei bacini, condiziona il paesaggio e produce effetti permanenti sulle comunità che convivono con invasi, condotte, derivazioni e servitù. Sul punto, il quadro costituzionale impone anzitutto una distinzione. La materia dell’energia appartiene alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione vigente, mentre la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e della concorrenza appartiene alla competenza esclusiva dello Stato. Per questo la Regione del Veneto non agisce in uno spazio libero da vincoli. Deve rispettare i principi statali, l’ordinamento dell’Unione europea, le regole di evidenza pubblica, la trasparenza delle procedure e le condizioni tecniche, finanziarie e organizzative richieste per l’affidamento. In particolare, l’art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 e successive modificazioni affida alle Regioni un ruolo decisivo nell’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche, prevedendo procedure competitive, società a capitale misto pubblico privato o forme di partenariato, sempre nel rispetto del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica.
La legge regionale veneta n. 24/2022 si colloca in questa cornice. Essa, infatti, disciplina le modalità di assegnazione delle grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico, qualifica come grandi derivazioni quelle superiori a 3.000 kW di potenza nominale media, attribuisce alla Giunta regionale il compito di determinare le forme di affidamento e consente, in presenza di specifiche ragioni territoriali, tecniche ed economiche, soluzioni organizzative differenziate. Tale assetto conferma che la Regione conserva la regia ordinamentale e procedurale della partita.
Da ciò, tuttavia, non deriva che la gestione concreta debba necessariamente restare concentrata a livello regionale, né che la Provincia di Belluno possa essere relegata a un ruolo consultivo, accessorio o meramente simbolico (pur incassandone i canoni). Il punto costituzionalmente decisivo è proprio questo. La sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione non significa automatica attribuzione della funzione all’ente più vicino. Essa opera insieme ai principi di differenziazione e adeguatezza. Il che significa che la funzione deve essere collocata dove può essere esercitata meglio, tenendo conto della natura dell’interesse pubblico, dell’estensione degli effetti, della capacità amministrativa e della specificità del territorio. Quando la risorsa idrica è prodotta, custodita e subita in modo prevalente da un territorio montano, la prossimità istituzionale non è un argomento emotivo. Diventa un criterio costituzionalmente rilevante di buona amministrazione, perché consente di collegare la gestione della risorsa alle esigenze reali delle comunità locali, alla manutenzione ambientale, alla sicurezza idrogeologica, alla compensazione territoriale e al contrasto dello spopolamento.
La Provincia di Belluno presenta, inoltre, una specificità che il diritto positivo già riconosce. La legge regionale n. 25/2014, in attuazione dello Statuto del Veneto, attribuisce alla Provincia di Belluno forme particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, conferendo funzioni anche in materia di risorse idriche ed energetiche. Sulla stessa linea la stessa legge ordinaria dello Stato n. 56/2014 riconosce, a sua volta, una condizione peculiare alle Province interamente montane e confinanti con Stati esteri, prevedendo funzioni ulteriori e imponendo alle Regioni di valorizzarne l’autonomia nelle materie di propria competenza. Questo dato non consegna automaticamente alla Provincia la titolarità piena e indistinta delle concessioni, però rende costituzionalmente debole qualunque modello che, pur incidendo in modo così profondo sul Bellunese, assegni al territorio un ruolo marginale.
Una soluzione coerente con la Costituzione dovrebbe allora distinguere tra indirizzo regionale e gestione territoriale. Alla Regione spetta garantire l’unità della politica energetica, il rispetto dei vincoli nazionali ed europei, la conformità delle procedure, l’equilibrio con gli altri territori e la compatibilità ambientale generale. Alla Provincia di Belluno, invece, dovrebbe essere riconosciuta una funzione decisiva nella governance degli impianti che insistono sul suo territorio, attraverso un modello che le attribuisca non una presenza ornamentale, bensì una capacità effettiva di indirizzo, controllo e gestione. La forma tecnica può essere individuata dal legislatore regionale e dagli atti attuativi. Il criterio politico-costituzionale, però, dovrebbe essere chiaro: la Provincia di Belluno non deve essere semplicemente ascoltata, deve poter concorrere in modo determinante alla gestione della risorsa che struttura il suo territorio. Questa impostazione non contraddice l’interesse regionale. Al contrario, lo rende più solido. Una gestione a forte radicamento bellunese non spezza l’unità del Veneto, poiché realizza una forma più matura di regionalismo, fondata sulla capacità di trattare in modo diverso territori diversi. La differenziazione, del resto, non è privilegio, è misura di giustizia amministrativa.
Pertanto, in una Provincia montana, dove l’acqua non è soltanto energia, bensì paesaggio, sicurezza, economia locale e identità comunitaria, la gestione provinciale appare costituzionalmente preferibile, se inserita in un quadro regionale di garanzia e coordinamento. La Regione del Veneto può, dunque, costruire un modello nel quale la Provincia di Belluno assuma un ruolo centrale non per rivendicazione localistica, bensì per coerenza con il principio autonomistico, con l’art. 118 della Costituzione e con la legislazione regionale che già riconosce la specificità bellunese.
Daniele Trabucco
