
Il 19 novembre 2025 la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità una riforma che riscrive integralmente l’art. 609-bis del Codice penale. Il nuovo testo prevede che chiunque compia, faccia compiere o subire atti sessuali a un’altra persona, in assenza del “consenso libero e attuale” di quest’ultima, sia punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Viene, inoltre, confermata, in un secondo comma, la serie delle ipotesi tradizionali fondate su violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di condizioni di inferiorità o vulnerabilità, o inganno sull’identità dell’agente, che tuttavia non costituiscono più il fulcro della fattispecie. Il cuore del reato diventa la mancanza di consenso, inteso come volontà libera e presente nel corso dell’intero svolgersi dell’atto sessuale, considerato revocabile in ogni momento. Nella comunicazione pubblica tutto questo viene sintetizzato nello slogan “senza consenso è violenza sessuale”: qualsiasi atto sessuale privo del consenso così inteso si trasforma, giuridicamente, in stupro.
Sul terreno costituzionale, una scelta di questo tipo solleva innanzitutto un problema di determinatezza della fattispecie penale. L’art. 25, comma 2, Cost. richiede che la legge definisca con sufficiente precisione i fatti che comportano responsabilità penale, affinché ogni cittadino possa prevedere le conseguenze delle proprie azioni. Il concetto di “atto sessuale” è già di per sé affidato alla giurisprudenza e alla valutazione caso per caso; collegarlo a un “consenso libero e attuale”, privo di una definizione legislativa puntuale e calato all’interno di relazioni affettive spesso complesse, significa spostare l’illiceità da dati oggettivi a stati interiori mutevoli. In un sistema fondato sulla libertà personale, la restrizione più severa, la reclusione per anni, non può dipendere da criteri così elastici.
L’oggetto della tutela, la libertà sessuale, resta essenziale, tuttavia la norma tende a coincidere con la rappresentazione soggettiva della persona offesa, mentre il fatto materiale scivola sullo sfondo. Ne risulta indebolito anche l’art. 13, che esige una disciplina delle limitazioni alla libertà personale fondata su parametri verificabili e controllabili. Il secondo profilo investe la presunzione di innocenza e il regime della prova, tutelati dall’art. 27 e dall’art. 111 della Costituzione. Nel modello tradizionale l’accusa deve dimostrare che l’atto sessuale è stato imposto mediante violenza, minaccia o abuso, oppure che la vittima si trovava in una condizione tale da non potere realmente opporsi.
Nel modello fondato sul consenso diventa centrale dimostrare che il consenso mancava o è venuto meno. La linea che separa l’onere della prova in capo all’accusa da una presunzione di non consenso è molto sottile: nelle situazioni prive di riscontri oggettivi, la ricostruzione si riduce a un conflitto di narrazioni in cui il giudice è chiamato a valutare non tanto i fatti, quanto la credibilità soggettiva dei protagonisti. La combinazione di fattispecie ampia e cornice edittale molto elevata rischia di spostare l’equilibrio verso la condanna anche in presenza di dubbi seri, perché la pressione simbolica a “credere alla vittima” diventa quasi una regola processuale non scritta. La presunzione di innocenza rimane proclamata, tuttavia si svuota quando la condanna si fonda sulla semplice assenza di prova positiva di un consenso chiaro e ritualizzato.
La riforma mostra tensioni anche con il principio di proporzionalità e di uguaglianza di cui all’art. 3 e all’art. 27, comma 3, Cost. Sotto la medesima etichetta di violenza sessuale vengono ricondotte condotte profondamente eterogenee: dal rapporto imposto con brutalità, accompagnato da lesioni e minacce, all’atto sessuale fra persone che intrattengono una relazione affettiva stabile, nel quale una parte ritiene di avere agito in un contesto di disponibilità reciproca, mentre l’altra vive l’esperienza come non pienamente voluta. La cornice di pena resta identica; la sola valvola di sfogo è la clausola dei “casi di minore gravità”, affidata all’apprezzamento giudiziale. In questo modo si trasferisce interamente alla discrezionalità del giudice ciò che dovrebbe essere definito dal legislatore: la graduazione del disvalore dei fatti.
L’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge viene incrinata, perché la differenza tra situazioni molto diverse dipende meno dalla struttura normativa e più dalla sensibilità del singolo ufficio giudiziario. Dal punto di vista strettamente penalistico, la riforma incide sulla tipicità sia dell’elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo. Sotto il primo profilo, l’assenza di consenso diventa il centro dell’illecito, mentre violenza, minaccia, abuso di autorità e inganno vengono relegati ad evenienze accessorie, prive di autonoma funzione tipizzante. Il modello classico, fondato sulla costrizione, distingueva l’uso della forza fisica o psicologica dalla mancanza di adeguata educazione affettiva, dall’egoismo, dall’insensibilità morale, tutte dimensioni sicuramente riprovevoli che tuttavia non coincidono con l’idea di violenza.
Il nuovo impianto tende a confondere questi piani, trasformando in violenza sessuale qualunque atto in cui, dopo il fatto, una delle parti affermi di non avere prestato consenso o di averlo revocato. Sotto il profilo soggettivo, non è chiaro se si richieda la consapevolezza effettiva dell’assenza di consenso, la mera accettazione del rischio che l’altro non sia consenziente o la semplice negligenza nel procurarsi un consenso espresso. La distinzione tra dolo, dolo eventuale e colpa cosciente rischia di dissolversi, con conseguente incertezza applicativa e ampliamento dell’ambito punitivo al di là di quanto sarebbe consentito da un ordinamento liberale. Il trattamento unitario di fattispecie profondamente diverse si riflette sulla stessa funzione della pena. Il messaggio sotteso è che ogni atto sessuale privo di consenso, in tutta la gamma delle situazioni possibili, esprime la medesima radicale negazione della persona, dunque merita il massimo disvalore penale. Una concezione simile tende a ridurre la pena a strumento di stigmatizzazione morale totale, scollegandola dalla concreta gravità del fatto e dalle possibilità di recupero del colpevole. Il principio rieducativo dell’art. 27 viene così sacrificato a una logica di pura esemplarità, che considera il condannato non tanto un soggetto da riconciliare con la comunità, quanto il simbolo di una cultura da combattere.
Da ultimo, la riforma rende trasparente un certo modo di intendere l’uomo e i rapporti fra i sessi. L’unico criterio di legittimità del rapporto è il consenso inteso come decisione istantanea della volontà individuale, isolata da ogni altro elemento. Il corpo è pensato come superficie disponibile, priva di un significato proprio, che riceve valore esclusivamente dall’atto di volontà. La sessualità non è più considerata, neppure implicitamente, come dimensione intrinsecamente relazionale, orientata a un bene che trascende le volontà momentanee: diventa un campo di scambi contrattuali, ciascuno dei quali è giusto se tutte le parti dicono “sì” ingiusto se anche una sola dice “no”, indipendentemente dal contenuto oggettivo dell’atto e dal contesto relazionale in cui si inserisce. La legge deve certamente rispettare la libertà delle persone adulte di autodeterminarsi nella sfera affettiva (ovviamente laddove sia ordinata), tuttavia quando riduce ogni valutazione di giustizia al solo dato formale dell’accordo, finisce per ignorare ciò che l’esperienza umana mostra con evidenza: esistono modi di usare la sessualità che degradano la persona anche quando vi è consenso, come esistono situazioni in cui la dignità è minata proprio dalla dissoluzione di ogni significato stabile del gesto.
In questo quadro il rapporto sessuale libero tra adulti consenzienti resta giuridicamente lecito, ed è bene che lo sia. L’obiettivo non è certo attenuare la riprovazione verso chi impone con la forza un atto sessuale, bensì evitare che la sacrosanta esigenza di proteggere le vittime conduca a un diritto penale che smarrisce la propria misura. Una disciplina giusta dovrebbe distinguere con chiarezza l’aggressione violenta dall’egoismo, l’abuso grave dall’immaturità, l’annientamento della libertà altrui dal semplice fallimento di una relazione; dovrebbe definire in modo più preciso le situazioni in cui il consenso può dirsi inesistente o seriamente viziato; dovrebbe graduare le pene in rapporto all’effettiva lesione del bene tutelato.
La riforma approvata alla Camera non segue questa via: estende enormemente l’area del penalmente rilevante, affida a categorie psicologiche vaghe la frontiera tra lecito e illecito, lascia alle corti il compito di ricostruire “ex post” ciò che il legislatore non ha voluto distinguere. In tal modo rischia di indebolire proprio quel bene, la libertà sessuale delle persone, che intende solennemente proteggere, perché un diritto penale percepito come eccessivo, incerto e sbilanciato perde progressivamente autorevolezza e capacità di educare al rispetto autentico dell’altro.
Daniele Trabucco



