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Ordinanza del ministro Speranza. Restrizioni in tutto il territorio nazionale. Parchi chiusi, passeggiate solo in prossimità della propria abitazione

Con ordinanza del 20 marzo 2020 il ministro Roberto Speranza ha disposto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 estese a tutto il territorio nazionale. Purtroppo dobbiamo rilevare che la norma è scritta in “burocratese italico” laddove afferma: “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto” salvo poi correggere il tiro: “resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione”. Nel sistema metrico non esiste “in prossimità” concetto fluido, elastico, soggettivo, indeterminato. Meglio Zaia che nella sua ordinanza di oggi ha avuto il coraggio di scrivere, non oltre 200 metri dalla propria abitazione.

Ecco il testo dell’ordinanza 

A r t . 1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale).
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2020

Il Ministro

Roberto Speranza

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